L'atto di risolvere un problema o una situazione difficile. ║
Deliberazione di un organo collegiale o assembleare. In particolare,
deliberazione di alcuni collegi interni (Parlamento, ecc.) o internazionali
(Assemblea generale delle Nazioni Unite, ecc.). Le
r. dei collegi
internazionali hanno di norma carattere non vincolante, ad eccezione di alcune
r. emanate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. • Mat. -
R. di un problema: si ha quando il problema è stato risolto,
cioè quando si è data ad esso una risposta. • Dir. -
R.
del contratto: scioglimento con effetto retroattivo di un contratto valido
ed efficace. Si parla di
r. volontaria quando essa avviene per il mutuo
consenso delle parti a causa della stipulazione di un nuovo contratto volto a
sciogliere il precedente; si parla invece di
r. legale quando essa
avviene per cause ammesse dalla legge (inadempimento, impossibilità
sopravvenuta, eccessiva onerosità), ma solo per i contratti dai quali
sorgono obbligazioni reciproche. La parte contro cui è chiesta la
r. può evitarla proponendo un'equa modifica delle condizioni del
contratto. • Med. - Cessazione di una data fenomenologia. ║ Nel caso
delle malattie infettive, superamento della fase acuta e inizio della
guarigione. • Tecn. -
A grande r.,
a piccola r.: detto di
uno strumento dotato di maggiore o minore potere risolutivo. • Fotogr. -
V. DEFINIZIONE.
• Inf. - Misura della dimensione minima di un
pixel ancora visibile
come punto distinto su un monitor, o, meglio, del numero di punti che si possono
(teoricamente) mostrare distinti sullo stesso. È legata al
pitch
del tubo e alla frequenza di scansione del monitor.