Nel restauro di un'opera d'arte, eliminazione di lesioni o fessure dal
materiale di supporto dell'opera stessa. • Dir. -
R. del danno:
pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del danno patrimoniale
arrecato a terzi per conseguenza immediata e diretta di un fatto illecito e,
quando il fatto rivesta i caratteri di un reato, anche del danno non
patrimoniale. Esso è dovuto dal colpevole o da chi risponda per lui. Il
r. può anche essere attuato con sostituzione della cosa
danneggiata, se tale sostituzione non si riveli eccessivamente difficile da
attuare.