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Riparazione.

Ricostruzione e accomodatura di oggetti, o ripristino del funzionamento di macchinari o dispositivi danneggiati. ║ Il riparare a un danno arrecato, specie se di natura morale. In particolare, nella teologia cattolica, la r. si attua in virtù della Redenzione e permette al fedele di ritornare allo stato di integrità originale. • Psicol. - Meccanismo legato al senso di colpa che si produce nell'individuo quando tale sentimento danneggia in modo reale o fantastico un oggetto d'amore. • Bot. - Fenomeno per il quale l'organo di una pianta cui sia stata asportata una parte ripara al danno ricostruendo la parte asportata. È un fenomeno particolarmente diffuso nelle alghe, mentre è molto più raro nelle piante superiori. • Biol. - R. del DNA: in campo molecolare, la reintegrazione della funzionalità di alcune molecole del DNA che hanno subito danni, causati da sostanze cancerogene o mutagene ambientali o da errori del metabolismo cellulare. Se non riparati, tali danni determinano nelle cellule somatiche una maggior probabilità di insorgenza dei tumori, e in quelle germinali un aumento delle anomalie ereditarie. • Dir. process. pen. - Esistono due tipi di r.: r. per ingiusta detenzione e r. di un errore giudiziario. ║ R. per ingiusta detenzione: spetta a chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; a chi sia stato prosciolto per qualsiasi causa; a chi sia stato sottoposto nel corso del processo a custodia cautelare, quando sia accertato che non esistevano le condizioni di applicabilità di una misura; a chi sia stato oggetto di provvedimento di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere. ║ R. di un errore giudiziario: comporta in primo luogo l'avvio della procedura di revisione, alla cui conclusione con una sentenza di proscioglimento il soggetto ha diritto a una r. commisurata al periodo di internamento e in relazione alle conseguenze personali e familiari derivate. Nel caso di morte dell'avente diritto, anche prima della revisione, il diritto alla r. spetta al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti, a fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e a chi sia legato da vincoli di adozione. • Dir. internaz. - R. dei danni di guerra: insieme dei risarcimenti dovuti da uno Stato a un altro Stato, a seguito dei danni provocati da eventuali operazioni belliche. Per quanto il principio che fa obbligo al nemico vinto in guerra di pagare un'indennità, in denaro o in natura, come r. per i danni subìti dai vincitori risalga a tempi molto antichi, esso assunse più precise caratteristiche solo dopo la prima guerra mondiale, quando le forti indennità imposte alla Germania ebbero anche lo scopo di deprimerla finanziariamente, impedendole una troppo rapida ripresa economica. Il pagamento delle r. da parte tedesca fu deciso nei cosiddetti Quattordici punti, in cui si ribadiva la necessità di «restaurare» il Belgio e le regioni invase della Francia, nonché l'obbligo per la Germania di risarcire i danni arrecati alla popolazione civile alleata e alla sua proprietà. Tale decisione fu poi convertita nell'art. 232 del Trattato di Versailles, ratificato dai Tedeschi nel giugno 1919; esso era preceduto dalla famosa «clausola della r. bellica» (art. 231), che affermava la «responsabilità della Germania» dei danni e delle perdite subite da Governi alleati. Il problema della r. di guerra fu contrassegnato da contrasti anche tra gli stessi Alleati. Non essendo stato raggiunto un accordo prima della firma del trattato, venne infatti istituita una speciale Commissione per le R., con il compito di determinare la cifra che la Germania avrebbe dovuto pagare e di sovrintendere ai versamenti in nome dei Governi vincitori. Dopo lunghe trattative, nell'aprile 1921 la Commissione fissò il debito tedesco in 132 miliardi di marchi in oro; all'inizio del 1923, tuttavia, il Governo tedesco annunciò la sospensione dei pagamenti. In risposta, Belgi e Francesi, guidati dall'intransigente primo ministro francese R. Poincaré, procedettero all'occupazione della Ruhr, nonostante l'opposizione angloamericana. Nel 1924 venne istituito un Comitato di finanzieri, presieduto dal generale americano Dawes, con il compito di risolvere il problema della r. Il piano Dawes, accettato da entrambe le parti nel 1924, restituì la Ruhr alla Germania, alla quale venne inoltre concesso un prestito di 800 milioni di marchi, mentre il Governo tedesco si impegnava a riprendere i pagamenti. Infine, nel 1932, la Conferenza di Losanna pose termine alla questione della r. Il problema della r. si ripresentò al termine della seconda guerra mondiale, ma in base all'accordo di Parigi del gennaio 1946 il principio della r. a lungo termine venne respinto, dopo la divisione della Germania in quattro zone d'occupazione militare, lasciando a ognuna delle potenze occupanti il diritto di soddisfare le proprie esigenze di r. nella rispettiva zona. Le Convenzioni di Ginevra dell'agosto 1949, infine, stabilirono che è tenuto a corrispondere una r. lo Stato che abbia violato i diritti umanitari o sia colpevole di crimini di guerra.