Ricostruzione e accomodatura di oggetti, o ripristino del funzionamento di
macchinari o dispositivi danneggiati. ║ Il riparare a un danno arrecato,
specie se di natura morale. In particolare, nella teologia cattolica, la
r. si attua in virtù della Redenzione e permette al fedele di
ritornare allo stato di integrità originale. • Psicol. - Meccanismo
legato al senso di colpa che si produce nell'individuo quando tale sentimento
danneggia in modo reale o fantastico un oggetto d'amore. • Bot. - Fenomeno
per il quale l'organo di una pianta cui sia stata asportata una parte ripara al
danno ricostruendo la parte asportata. È un fenomeno particolarmente
diffuso nelle alghe, mentre è molto più raro nelle piante
superiori. • Biol. -
R. del DNA: in campo molecolare, la
reintegrazione della funzionalità di alcune molecole del DNA che hanno
subito danni, causati da sostanze cancerogene o mutagene ambientali o da errori
del metabolismo cellulare. Se non riparati, tali danni determinano nelle cellule
somatiche una maggior probabilità di insorgenza dei tumori, e in quelle
germinali un aumento delle anomalie ereditarie. • Dir. process. pen. -
Esistono due tipi di
r.:
r. per ingiusta detenzione e
r. di
un errore giudiziario. ║
R. per ingiusta detenzione: spetta a chi
sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto,
perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce
reato; a chi sia stato prosciolto per qualsiasi causa; a chi sia stato
sottoposto nel corso del processo a custodia cautelare, quando sia accertato che
non esistevano le condizioni di applicabilità di una misura; a chi sia
stato oggetto di provvedimento di archiviazione e sentenza di non luogo a
procedere. ║
R.
di un errore giudiziario: comporta in primo
luogo l'avvio della procedura di revisione, alla cui conclusione con una
sentenza di proscioglimento il soggetto ha diritto a una
r. commisurata
al periodo di internamento e in relazione alle conseguenze personali e familiari
derivate. Nel caso di morte dell'avente diritto, anche prima della revisione, il
diritto alla
r. spetta al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti, a
fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e a chi sia legato da
vincoli di adozione. • Dir. internaz. -
R. dei danni di guerra:
insieme dei risarcimenti dovuti da uno Stato a un altro Stato, a seguito dei
danni provocati da eventuali operazioni belliche. Per quanto il principio che fa
obbligo al nemico vinto in guerra di pagare un'indennità, in denaro o in
natura, come
r. per i danni subìti dai vincitori risalga a tempi
molto antichi, esso assunse più precise caratteristiche solo dopo la
prima guerra mondiale, quando le forti indennità imposte alla Germania
ebbero anche lo scopo di deprimerla finanziariamente, impedendole una troppo
rapida ripresa economica. Il pagamento delle
r. da parte tedesca fu
deciso nei cosiddetti
Quattordici punti, in cui si ribadiva la
necessità di «restaurare» il Belgio e le regioni invase della
Francia, nonché l'obbligo per la Germania di risarcire i danni arrecati
alla popolazione civile alleata e alla sua proprietà. Tale decisione fu
poi convertita nell'art. 232 del Trattato di Versailles, ratificato dai Tedeschi
nel giugno 1919; esso era preceduto dalla famosa «clausola della
r.
bellica» (art. 231), che affermava la «responsabilità della
Germania» dei danni e delle perdite subite da Governi alleati. Il problema
della
r. di guerra fu contrassegnato da contrasti anche tra gli stessi
Alleati. Non essendo stato raggiunto un accordo prima della firma del trattato,
venne infatti istituita una speciale Commissione per le
R., con il
compito di determinare la cifra che la Germania avrebbe dovuto pagare e di
sovrintendere ai versamenti in nome dei Governi vincitori. Dopo lunghe
trattative, nell'aprile 1921 la Commissione fissò il debito tedesco in
132 miliardi di marchi in oro; all'inizio del 1923, tuttavia, il Governo tedesco
annunciò la sospensione dei pagamenti. In risposta, Belgi e Francesi,
guidati dall'intransigente primo ministro francese R. Poincaré,
procedettero all'occupazione della Ruhr, nonostante l'opposizione
angloamericana. Nel 1924 venne istituito un Comitato di finanzieri, presieduto
dal generale americano Dawes, con il compito di risolvere il problema della
r. Il piano Dawes, accettato da entrambe le parti nel 1924,
restituì la Ruhr alla Germania, alla quale venne inoltre concesso un
prestito di 800 milioni di marchi, mentre il Governo tedesco si impegnava a
riprendere i pagamenti. Infine, nel 1932, la Conferenza di Losanna pose termine
alla questione della
r. Il problema della
r. si ripresentò
al termine della seconda guerra mondiale, ma in base all'accordo di Parigi del
gennaio 1946 il principio della
r. a lungo termine venne respinto, dopo
la divisione della Germania in quattro zone d'occupazione militare, lasciando a
ognuna delle potenze occupanti il diritto di soddisfare le proprie esigenze di
r. nella rispettiva zona. Le Convenzioni di Ginevra dell'agosto 1949,
infine, stabilirono che è tenuto a corrispondere una
r. lo Stato
che abbia violato i diritti umanitari o sia colpevole di crimini di
guerra.