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Rimessione.

Dir. - Atto di deferire, di trasmettere ad altri una causa perché venga esaminata o venga presa una decisione a suo riguardo. • Dir. process. pen. - Istituto che permette deroghe alle competenze di tipo territoriale. Per ogni processo di merito di ogni stato o grado può essere disposta, da parte della Corte di Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte d'Appello o del pubblico ministero, la r. del processo ad altro giudice, ugualmente competente per materia e avente sede nel capoluogo del distretto d'appello più vicino. La richiesta può essere fatta solo nel caso in cui la sicurezza o l'incolumità pubblica, nonché la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, siano messe in pericolo da gravi situazioni locali in grado di turbare il naturale svolgimento dello stesso. • Dir. process. civ. - R. in termini: possibilità data al contumace, in grado di provare che la propria assenza al processo è dovuta a motivi indipendenti dalla propria volontà, di essere reintegrato nel dibattimento, a pieno diritto e con effetto retroattivo, cioè anche con riferimento alle udienze alle quali non ha partecipato. ║ R. della causa o r. delle parti in causa: momento in cui l'istruttore investe il collegio, oppure il giudice competente, della decisione della causa.