Dir. - Atto di deferire, di trasmettere ad altri una causa perché venga
esaminata o venga presa una decisione a suo riguardo. • Dir. process. pen.
- Istituto che permette deroghe alle competenze di tipo territoriale. Per ogni
processo di merito di ogni stato o grado può essere disposta, da parte
della Corte di Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso
la Corte d'Appello o del pubblico ministero, la
r. del processo ad altro
giudice, ugualmente competente per materia e avente sede nel capoluogo del
distretto d'appello più vicino. La richiesta può essere fatta solo
nel caso in cui la sicurezza o l'incolumità pubblica, nonché la
libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo,
siano messe in pericolo da gravi situazioni locali in grado di turbare il
naturale svolgimento dello stesso. • Dir. process. civ. -
R. in
termini: possibilità data al contumace, in grado di provare che la
propria assenza al processo è dovuta a motivi indipendenti dalla propria
volontà, di essere reintegrato nel dibattimento, a pieno diritto e con
effetto retroattivo, cioè anche con riferimento alle udienze alle quali
non ha partecipato. ║
R. della causa o
r. delle parti in
causa: momento in cui l'istruttore investe il collegio, oppure il giudice
competente, della decisione della causa.