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Rilàscio.

Atto o effetto del lasciare andare. ║ Liberazione, scarcerazione. ║ Cessione o, nel linguaggio burocratico, concessione, consegna: il comune si è attrezzato per il r. rapido di ogni certificato. ║ Mar. - Porto di r.: porto dove la nave fa scalo per rifornirsi e non per ragioni commerciali. • Dir. - Azione di r.: azione esecutiva avente il fine di togliere al debitore, in caso di inadempimento all'obbligo di consegnare una cosa immobile determinata, la cosa stessa per consegnarla al creditore. Presupposto necessario per l'azione di r. è l'esistenza di un titolo esecutivo. L'azione è preceduta da un atto di notifica ed è eseguita tramite ufficiale giudiziario.