Istituto di reclusione per i minori che abbiano commesso reati o siano
giudicati socialmente pericolosi. Finalità proprie dei
r. sono la
rieducazione e la prevenzione. L'internamento in un
r. giudiziario
è misura di sicurezza inevitabile in tutti quei casi in cui il
provvedimento di arresto domiciliare o di collocamento in comunità non
è applicabile. In modo più specifico vengono ricoverati in
r. giudiziari i minori che abbiano commesso delitti per i quali la legge
stabilisce una pena detentiva non inferiore a 12 anni o quelli nel cui caso
ricorrono seri pericoli di inquinamento delle prove, di fuga o ancora di
ulteriori violenze da parte loro. Vengono altresì ricoverati i minori di
18 anni che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza. Il periodo detentivo in un
r., vista la specifica
finalità educativa, non può essere inferiore a un anno.