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Ricostituzione.

L'atto, l'effetto del costituire di nuovo o dell'essere costituito di nuovo e il modo in cui ciò avviene, prevalentemente in senso politico, economico e sociale: r. di un'organizzazione. • Dir. - R. di atti: qualora, in seguito a tumulti popolari o a pubbliche calamità quali terremoti e inondazioni, vadano distrutti o dispersi atti giudiziali o documenti probatori in possesso di privati e qualora gli originali o altre copie degli atti o documenti suddetti si trovino depositate presso pubblici archivi, il presidente del Tribunale, su ricorso dell'interessato, può ordinare che le copie occorrenti a sostituire quelle distrutte siano dai depositari rilasciate in carta libera con esenzione da qualsiasi tassa o diritto. Prima di emettere il provvedimento di cui sopra, il presidente del Tribunale è tenuto a esaminare le prove addotte, disponendo, ove opportuno, indagini di ufficio o a mezzo del pubblico ministero per accertare che la distruzione degli atti o documenti sia avvenuta nelle circostanze indicate. I cancellieri, i notai, i conservatori dei registri immobiliari, i procuratori del registro e ogni altro pubblico depositario, previo il rimborso delle sole spese di scritturazione, sono obbligati a rilasciare una copia certificata dell'atto o documento richiesto, in esecuzione di quanto sia disposto nel decreto del presidente del Tribunale. Parimenti, i conservatori dei registri immobiliari devono rilasciare note di trascrizioni o di iscrizioni ipotecarie in sostituzione di quelle anteriormente rilasciate e andate distrutte. Ai fini della prosecuzione del giudizio esecutivo, inoltre, le copie estratte dai precetti immobiliari trascritti hanno il medesimo valore dell'atto originale di precetto, a meno che il debitore sia in grado di dimostrare mediante la presentazione dell'atto a lui notificato eventuali difformità. Analogamente, salvo diverse disposizioni previste dal Cod. Civ. circa la loro efficacia probatoria, le copie suddette sostituiscono a tutti gli effetti di legge l'originale o la copia dell'atto o documento andati distrutti. Il presidente del Tribunale del luogo in cui la distruzione è avvenuta ha competenza esclusiva in materia anche se le copie vengono rilasciate da cancellerie di uffici giudiziari diversi o da depositari non compresi nella giurisdizione del Tribunale. Sono previste norme particolari per la distruzione di cambiali, titoli al portatore ed equivalenti. In accordo alla L. 15-3-1946, n. 272, per la r. di atti e documenti di proprietà degli archivi dei municipi è istituita una Commissione apposita, nominata dal prefetto e composta da un magistrato, anche a riposo, designato dal primo presidente della Corte d'Appello, con funzioni direttive e da due membri nominati rispettivamente dal prefetto e dal sindaco del comune interessato. La Commissione, per il conseguimento dei suoi fini, ha facoltà di escutere testi, chiedere atti e documenti alla pubblica amministrazione e ai privati, nonché compiere qualunque altra indagine, richiedendo, ove occorra, l'opera dell'autorità di pubblica sicurezza. La deliberazione della Commissione riguardante la r. di atti e documenti deve essere affissa all'albo comunale per 20 giorni, nel corso dei quali il pubblico ministero e gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale competente. Trascorso detto termine senza che nessuno si sia opposto, gli atti e i documenti ricostituiti sostituiranno gli originali a tutti gli effetti, salvo che successivamente non si riscontri difformità con una copia autentica dell'originale andato distrutto. • St. - R. o riorganizzazione del disciolto Partito Fascista: reato previsto e disciplinato dalla L. 3-12-1947, n. 1.546, successivamente sostituita dalla L 20-6-1952, n. 645, modificata a sua volta dalla L. 22-5-1975, n. 152, e dal D.L. 26-4-1993, n. 122, convertito infine nella L. 25-6-1993, n. 205; ciò in attuazione alla XII disposizione della Costituzione che afferma quanto segue: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto Partito Fascista». Il reato suddetto si esplica quando un gruppo, costituito da almeno cinque persone, inneggia a fatti, persone o valori del Partito Fascista, minando la libertà e la democrazia garantite dalla Costituzione, infamando i valori della Resistenza, incoraggiando atteggiamenti apertamente razzisti e ricorrendo alla violenza come strumento di lotta politica. Per i promotori del gruppo è prevista la pena della reclusione da cinque a 12 anni, unitamente a una multa da 2.000.000 a 20.000.000; chiunque incoraggi l'attività del gruppo viene punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 1.000.000 a 10.000.000. Si procede, inoltre, allo scioglimento del movimento e alla confisca di tutti i suoi beni. • Biol. - La riorganizzazione delle cellule di un organismo, conseguente alla loro dissociazione. La r. si riscontra comunemente nelle spugne, nei celenterati e in altri organismi inferiori. • Agric. - R. di un vigneto: la sostituzione delle viti europee con viti americane; si ricorre ad essa quando le prime vengono distrutte o comunque attaccate dalla fillossera. ║ Potatura di r.: potatura radicale finalizzata a restituire a una pianta la forma, la vigoria vegetativa e la produttività originarie.