L'atto, l'effetto del costituire di nuovo o dell'essere costituito di nuovo e il
modo in cui ciò avviene, prevalentemente in senso politico, economico e
sociale:
r. di un'organizzazione. • Dir. -
R. di atti:
qualora, in seguito a tumulti popolari o a pubbliche calamità quali
terremoti e inondazioni, vadano distrutti o dispersi atti giudiziali o documenti
probatori in possesso di privati e qualora gli originali o altre copie degli
atti o documenti suddetti si trovino depositate presso pubblici archivi, il
presidente del Tribunale, su ricorso dell'interessato, può ordinare che
le copie occorrenti a sostituire quelle distrutte siano dai depositari
rilasciate in carta libera con esenzione da qualsiasi tassa o diritto. Prima di
emettere il provvedimento di cui sopra, il presidente del Tribunale è
tenuto a esaminare le prove addotte, disponendo, ove opportuno, indagini di
ufficio o a mezzo del pubblico ministero per accertare che la distruzione degli
atti o documenti sia avvenuta nelle circostanze indicate. I cancellieri, i
notai, i conservatori dei registri immobiliari, i procuratori del registro e
ogni altro pubblico depositario, previo il rimborso delle sole spese di
scritturazione, sono obbligati a rilasciare una copia certificata dell'atto o
documento richiesto, in esecuzione di quanto sia disposto nel decreto del
presidente del Tribunale. Parimenti, i conservatori dei registri immobiliari
devono rilasciare note di trascrizioni o di iscrizioni ipotecarie in
sostituzione di quelle anteriormente rilasciate e andate distrutte. Ai fini
della prosecuzione del giudizio esecutivo, inoltre, le copie estratte dai
precetti immobiliari trascritti hanno il medesimo valore dell'atto originale di
precetto, a meno che il debitore sia in grado di dimostrare mediante la
presentazione dell'atto a lui notificato eventuali difformità.
Analogamente, salvo diverse disposizioni previste dal Cod. Civ. circa la loro
efficacia probatoria, le copie suddette sostituiscono a tutti gli effetti di
legge l'originale o la copia dell'atto o documento andati distrutti. Il
presidente del Tribunale del luogo in cui la distruzione è avvenuta ha
competenza esclusiva in materia anche se le copie vengono rilasciate da
cancellerie di uffici giudiziari diversi o da depositari non compresi nella
giurisdizione del Tribunale. Sono previste norme particolari per la distruzione
di cambiali, titoli al portatore ed equivalenti. In accordo alla L. 15-3-1946,
n. 272, per la
r. di atti e documenti di proprietà degli archivi
dei municipi è istituita una Commissione apposita, nominata dal prefetto
e composta da un magistrato, anche a riposo, designato dal primo presidente
della Corte d'Appello, con funzioni direttive e da due membri nominati
rispettivamente dal prefetto e dal sindaco del comune interessato. La
Commissione, per il conseguimento dei suoi fini, ha facoltà di escutere
testi, chiedere atti e documenti alla pubblica amministrazione e ai privati,
nonché compiere qualunque altra indagine, richiedendo, ove occorra,
l'opera dell'autorità di pubblica sicurezza. La deliberazione della
Commissione riguardante la
r. di atti e documenti deve essere affissa
all'albo comunale per 20 giorni, nel corso dei quali il pubblico ministero e gli
interessati possono presentare ricorso al Tribunale competente. Trascorso detto
termine senza che nessuno si sia opposto, gli atti e i documenti ricostituiti
sostituiranno gli originali a tutti gli effetti, salvo che successivamente non
si riscontri difformità con una copia autentica dell'originale andato
distrutto. • St. -
R. o
riorganizzazione del disciolto
Partito Fascista: reato previsto e disciplinato dalla L. 3-12-1947, n.
1.546, successivamente sostituita dalla L 20-6-1952, n. 645, modificata a sua
volta dalla L. 22-5-1975, n. 152, e dal D.L. 26-4-1993, n. 122, convertito
infine nella L. 25-6-1993, n. 205; ciò in attuazione alla XII
disposizione della Costituzione che afferma quanto segue: «È vietata
la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto Partito
Fascista». Il reato suddetto si esplica quando un gruppo, costituito da
almeno cinque persone, inneggia a fatti, persone o valori del Partito Fascista,
minando la libertà e la democrazia garantite dalla Costituzione,
infamando i valori della Resistenza, incoraggiando atteggiamenti apertamente
razzisti e ricorrendo alla violenza come strumento di lotta politica. Per i
promotori del gruppo è prevista la pena della reclusione da cinque a 12
anni, unitamente a una multa da 2.000.000 a 20.000.000; chiunque incoraggi
l'attività del gruppo viene punito con la reclusione da due a cinque anni
e con una multa da 1.000.000 a 10.000.000. Si procede, inoltre, allo
scioglimento del movimento e alla confisca di tutti i suoi beni. • Biol. -
La riorganizzazione delle cellule di un organismo, conseguente alla loro
dissociazione. La
r. si riscontra comunemente nelle spugne, nei
celenterati e in altri organismi inferiori. • Agric. -
R. di un
vigneto: la sostituzione delle viti europee con viti americane; si ricorre
ad essa quando le prime vengono distrutte o comunque attaccate dalla fillossera.
║
Potatura di r.: potatura radicale finalizzata a restituire a una
pianta la forma, la vigoria vegetativa e la produttività
originarie.