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Ricorso.

L'atto mediante il quale ci si rivolge a un'autorità per ottenere la tutela di un proprio diritto, la revisione di decisioni. ║ Il fatto di rivolgersi a qualcuno o di servirsi di qualcosa al fine di risolvere situazioni difficili. ║ Il ripetersi periodico di avvenimenti, soprattutto nell'espressione, risalente a G. Vico, corsi e r. storici. • Dir. proc. civ. - In senso tecnico, istanza scritta rivolta al giudice al fine di ottenere un provvedimento. Il r. trova spazio tanto nell'ambito del processo di cognizione quanto in quello del processo di esecuzione; anche la domanda con cui in materia di giurisdizione volontaria si instaurano i procedimenti in Camera di Consiglio viene proposta con r.R. ordinario per cassazione: mezzo ordinario di impugnazione previsto dalla legge per ottenere da parte della Corte di Cassazione l'annullamento di una sentenza pronunciata in secondo grado o in unico grado dall'autorità giudiziaria ordinaria, laddove sussista un errore di diritto, ovvero (art. 360 Cod. Proc. Civ.): difetto di giurisdizione, violazione delle norme sulla competenza, violazione o falsa applicazione di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione. Qualora le parti non presentino r., è facoltà del procuratore generale presso la Corte di Cassazione proporlo per chiedere la cassazione della sentenza nell'interesse della legge (art. 363 Cod. Proc. Civ.): ciò non comporta, però, alcuna conseguenza per le parti in causa. La Corte può respingere il r. perché inammissibile o improcedibile o infondato nel merito oppure accoglierlo: in questa seconda eventualità, a seconda delle motivazioni che hanno portato alla cassazione, può essere o meno disposto il rinvio ad altro giudice di pari grado rispetto a quello del quale è stata cassata la sentenza. • Dir. proc. pen. - Il termine r. rimanda al r. ordinario per cassazione, previsto dall'art. 568 Cod. Proc. Pen., mediante il quale viene investita della cognizione del procedimento la Corte di Cassazione. Esso può essere proposto da parte dell'imputato, del pubblico ministero, del procuratore della Repubblica o della parte civile contro provvedimenti o sentenze dell'autorità giudiziaria riguardanti la libertà personale e non altrimenti impugnabili. Il r. per cassazione instaura un giudizio di mera legittimità: la Corte, infatti, non entra nel merito della vicenda, ma si limita a valutare se vi è stato il rispetto delle regole processuali. In questo senso, motivi utili possono essere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge, l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad altra autorità o non consentita ai pubblici poteri, l'inosservanza di norme procedurali oppure la manifesta illogicità della motivazione della sentenza. La Corte, convenute le parti in dibattimento, può dichiarare inammissibile il r., rigettarlo o annullare il provvedimento o la sentenza contro cui il r. era stato proposto; in quest'ultimo caso, può disporre o meno il rinvio ad altro giudice. • Dir. amm. - R. amministrativo: atto col quale una persona fisica o giuridica che abbia interesse alla riforma o all'annullamento di un atto amministrativo ne fa motivata richiesta a un'autorità investita di giurisdizione amministrativa, nel rispetto dei termini e delle condizioni di forma prescritti. Tra i r. amministrativi si annoverano: l'opposizione, diretta alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento impugnato al fine di correggere errori materiali; il r. gerarchico, rivolto per motivi di legittimità o di merito all'autorità amministrativa immediatamente superiore; nel caso di provvedimenti di autorità supreme, di organi collegiali che sfuggono al rapporto di subordinazione o di enti autarchici, è previsto il cosiddetto r. gerarchico improprio; il r. straordinario al Capo dello Stato, che è ammesso solo nei casi di illegittimità di provvedimenti amministrativi definitivi. • Dir. pen. - R. abusivo al credito: reato previsto dall'art. 218 della legge fallimentare (L. 16-3-1942, n. 267), in ragione del quale è punibile con reclusione fino a due anni l'imprenditore che, dissimulando dissesto finanziario, ricorre continuativamente al credito.