L'atto mediante il quale ci si rivolge a un'autorità per ottenere la
tutela di un proprio diritto, la revisione di decisioni
. ║ Il fatto
di rivolgersi a qualcuno o di servirsi di qualcosa al fine di risolvere
situazioni difficili. ║ Il ripetersi periodico di avvenimenti, soprattutto
nell'espressione, risalente a G. Vico,
corsi e r. storici. • Dir.
proc. civ. - In senso tecnico, istanza scritta rivolta al giudice al fine di
ottenere un provvedimento. Il
r. trova spazio tanto nell'ambito del
processo di cognizione quanto in quello del processo di esecuzione; anche la
domanda con cui in materia di giurisdizione volontaria si instaurano i
procedimenti in Camera di Consiglio viene proposta con
r. ║
R.
ordinario per cassazione: mezzo ordinario di impugnazione previsto dalla
legge per ottenere da parte della Corte di Cassazione l'annullamento di una
sentenza pronunciata in secondo grado o in unico grado dall'autorità
giudiziaria ordinaria, laddove sussista un errore di diritto, ovvero (art. 360
Cod. Proc. Civ.): difetto di giurisdizione, violazione delle norme sulla
competenza, violazione o falsa applicazione di diritto, nullità della
sentenza o del procedimento, omessa o insufficiente o contraddittoria
motivazione. Qualora le parti non presentino
r., è facoltà
del procuratore generale presso la Corte di Cassazione proporlo per chiedere la
cassazione della sentenza nell'interesse della legge (art. 363 Cod. Proc. Civ.):
ciò non comporta, però, alcuna conseguenza per le parti in causa.
La Corte può respingere il
r. perché inammissibile o
improcedibile o infondato nel merito oppure accoglierlo: in questa seconda
eventualità, a seconda delle motivazioni che hanno portato alla
cassazione, può essere o meno disposto il rinvio ad altro giudice di pari
grado rispetto a quello del quale è stata cassata la sentenza. •
Dir. proc. pen. - Il termine
r. rimanda al
r. ordinario per
cassazione, previsto dall'art. 568 Cod. Proc. Pen., mediante il quale viene
investita della cognizione del procedimento la Corte di Cassazione. Esso
può essere proposto da parte dell'imputato, del pubblico ministero, del
procuratore della Repubblica o della parte civile contro provvedimenti o
sentenze dell'autorità giudiziaria riguardanti la libertà
personale e non altrimenti impugnabili. Il
r. per cassazione instaura un
giudizio di mera legittimità: la Corte, infatti, non entra nel merito
della vicenda, ma si limita a valutare se vi è stato il rispetto delle
regole processuali. In questo senso, motivi utili possono essere l'inosservanza
o l'erronea applicazione della legge, l'esercizio da parte del giudice di una
potestà riservata ad altra autorità o non consentita ai pubblici
poteri, l'inosservanza di norme procedurali oppure la manifesta
illogicità della motivazione della sentenza. La Corte, convenute le parti
in dibattimento, può dichiarare inammissibile il
r., rigettarlo o
annullare il provvedimento o la sentenza contro cui il
r. era stato
proposto; in quest'ultimo caso, può disporre o meno il rinvio ad altro
giudice. • Dir. amm. -
R. amministrativo: atto col quale una
persona fisica o giuridica che abbia interesse alla riforma o all'annullamento
di un atto amministrativo ne fa motivata richiesta a un'autorità
investita di giurisdizione amministrativa, nel rispetto dei termini e delle
condizioni di forma prescritti. Tra i
r. amministrativi si annoverano:
l'
opposizione, diretta alla stessa autorità che ha emanato il
provvedimento impugnato al fine di correggere errori materiali; il
r.
gerarchico, rivolto per motivi di legittimità o di merito
all'autorità amministrativa immediatamente superiore; nel caso di
provvedimenti di autorità supreme, di organi collegiali che sfuggono al
rapporto di subordinazione o di enti autarchici, è previsto il cosiddetto
r. gerarchico
improprio; il
r.
straordinario al Capo
dello Stato, che è ammesso solo nei casi di illegittimità di
provvedimenti amministrativi definitivi. • Dir. pen. -
R. abusivo al
credito: reato previsto dall'art. 218 della legge fallimentare (L.
16-3-1942, n. 267), in ragione del quale è punibile con reclusione fino a
due anni l'imprenditore che, dissimulando dissesto finanziario, ricorre
continuativamente al credito.