Atto, effetto del riconciliare, del rimettere d'accordo
. • Rel. -
L'
Ordo Poenitentiae, emesso dalla Sacra Congregazione il 2 dicembre 1973,
ha evidenziato nel sacramento della penitenza l'aspetto della
r. del
penitente con Dio e con la Chiesa; sono rimaste invariate le parti di cui si
compone il sacramento (esame di coscienza, confessione dei peccati, proponimento
di non commetterne più), come pure la necessità e l'utilità
di accostarsi frequentemente al sacramento suddetto. I riti penitenziali si
suddividono in: 1)
r. di singoli penitenti, in cui il sacerdote e il
penitente si preparano con la preghiera, cui fanno seguito la confessione e la
soddisfazione; quest'ultima si concretizza, in genere, nella preghiera o in
opere di servizio al prossimo; 2)
la celebrazione comunitaria dei
penitenti, in cui la confessione del singolo è preceduta e seguita da
preghiere e canti coinvolgenti l'intera comunità; 3)
r. dei penitenti
con confessione e assoluzione collettiva, cui si procede in stato di
necessità (ad esempio, in seguito a epidemie, naufragi, terremoti, ecc.)
o in presenza di situazioni straordinarie (ad esempio, quando l'esiguo numero di
confessori non riesce a soddisfare la richiesta di penitenza da parte dei
fedeli); resta comunque confermato l'obbligo di accostarsi alla confessione
individuale, non appena le circostanze lo consentiranno. ║
R. di una
chiesa o
di un cimitero: atto in seguito al quale una chiesa o un
cimitero che siano stati profanati, e come tali non più utilizzati,
vengono restituiti alla loro primitiva funzione.