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Riconciliazione.

Atto, effetto del riconciliare, del rimettere d'accordo. • Rel. - L'Ordo Poenitentiae, emesso dalla Sacra Congregazione il 2 dicembre 1973, ha evidenziato nel sacramento della penitenza l'aspetto della r. del penitente con Dio e con la Chiesa; sono rimaste invariate le parti di cui si compone il sacramento (esame di coscienza, confessione dei peccati, proponimento di non commetterne più), come pure la necessità e l'utilità di accostarsi frequentemente al sacramento suddetto. I riti penitenziali si suddividono in: 1) r. di singoli penitenti, in cui il sacerdote e il penitente si preparano con la preghiera, cui fanno seguito la confessione e la soddisfazione; quest'ultima si concretizza, in genere, nella preghiera o in opere di servizio al prossimo; 2) la celebrazione comunitaria dei penitenti, in cui la confessione del singolo è preceduta e seguita da preghiere e canti coinvolgenti l'intera comunità; 3) r. dei penitenti con confessione e assoluzione collettiva, cui si procede in stato di necessità (ad esempio, in seguito a epidemie, naufragi, terremoti, ecc.) o in presenza di situazioni straordinarie (ad esempio, quando l'esiguo numero di confessori non riesce a soddisfare la richiesta di penitenza da parte dei fedeli); resta comunque confermato l'obbligo di accostarsi alla confessione individuale, non appena le circostanze lo consentiranno. ║ R. di una chiesa o di un cimitero: atto in seguito al quale una chiesa o un cimitero che siano stati profanati, e come tali non più utilizzati, vengono restituiti alla loro primitiva funzione.