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Riciclaggio.

L'atto, l'effetto del riutilizzare materie, prodotti, valori; è utilizzato alternativamente al sinonimo riciclo. • Dir. - R. del denaro sporco: l'impiego, in attività economiche o finanziarie lecite, di proventi derivanti da azioni illecite (sequestro di persona, traffico di sostanze stupefacenti, usura, ecc.). Il reato di r. è stato riconosciuto per la prima volta nel 1978; la L. 9-9-1993, n. 328 ha decretato la pena della reclusione da 4 a 12 anni, unitamente a una multa compresa fra i 2.000.000 e i 30.000.000 di lire, per chiunque utilizzi denaro o beni provenienti da delitto o ne ostacoli l'identificazione; l'art. 648 ter prescrive la stessa pena per l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro o beni derivanti da delitto. • Tecn. - R. dei rifiuti: processo volto al recupero di materiali di preconsumo (scarti di lavorazione, ecc.) o di postconsumo (rifiuti vari), al fine di limitare la mole di rifiuti prodotti, risparmiando al contempo materia o energia mediante il reinserimento dei materiali recuperati nei vari cicli produttivi. ║ R. dei rifiuti solidi urbani: procedimento volto a reimmettere in circolazione materiale ed energia derivanti dai rifiuti solidi urbani. Sono due i procedimenti adottati: la raccolta differenziata e gli impianti di recupero. Nel primo caso, regioni e comuni devono provvedere a munire il territorio di appositi contenitori (per carta, vetro, plastica, alluminio, pile esaurite, medicinali scaduti); la collaborazione dei cittadini è indispensabile perché la differenziazione abbia luogo. Nel secondo caso, appositi impianti di recupero provvedono in modo meccanico e automatizzato alla separazione dei materiali che si vogliono recuperare, alla loro depurazione, nonché al loro utilizzo come materie prime secondarie nei vari procedimenti industriali. Le componenti suddette, denominate frazioni grezze, sono di quattro tipi: organiche (da sottoporre a compostaggio), ferrose (da sottoporre a un trattamento di nobilitazione), combustibili (da impiegare per il recupero energetico) e scarti fini e grossolani (da destinare alla discarica). ║ R. delle materie plastiche: procedimento volto a reimmettere in circolazione le materie plastiche utilizzate per la fabbricazione di contenitori vari. Si distinguono il r. meccanico, volto a creare nuovi manufatti a partire dalle materie plastiche, il r. energetico, finalizzato al recupero dell'energia mediante l'incenerimento delle materie plastiche, il r. chimico, che si attua riscaldando le materie plastiche in modo da spezzare le catene polimeriche e ricavare prodotti destinati a vari usi (come gas combustibili, come gas di sintesi, come monomeri per ulteriori polimeri, come oli da idrogenare, ecc.). ║ R. delle automobili in demolizione: procedimento volto a recuperare le parti metalliche delle automobili destinate alla demolizione, per ottenere da esse, una volta pressate e inviate alle fonderie, materiali di maggior pregio.