L'atto del ricevere, il fatto di venire ricevuto. ║ Dichiarazione che si
rilascia al ricevimento di qualcosa:
compilare la r. ║
R. di
carico: quella rilasciata dal comandante della nave al caricatore al fine di
attestare l'effettivo caricamento della merce a bordo dell'imbarcazione. ║
R. di cassa: quella rilasciata dal cassiere al fine di attestare
l'esecuzione di un versamento. ║
R. di deposito: quella rilasciata
al depositante, dall'amministrazione di un magazzino, al fine di attestare
l'avvenuta collocazione della merce nel magazzino stesso. ║
R. di
ritorno: modulo allegato a una missiva che, una volta firmato dal
destinatario, ritorna al mittente al fine di attestare l'avvenuta consegna della
missiva stessa. ║
R. fiscale: documento con cui si dichiara
l'avvenuto pagamento di una merce o di una prestazione da parte del cliente.
Introdotta dal D.M. 13-10-1979 ai fini di un più efficiente controllo
fiscale, occorre che la
r. ottemperi alle seguenti normative: deve
utilizzare moduli conformi a quelli ministeriali, deve essere datata e numerata,
deve contenere l'indicazione del nome e dell'ubicazione dell'emittente, deve
essere emessa in duplice copia (di cui una destinata all'emittente, l'altra al
cliente), deve precisare la qualità e la quantità dei beni o
servizi, nonché il prezzo comprensivo di IVA. La
r. è
obbligatoria quando la prestazione è effettuata in locali aperti al
pubblico, in forma ambulante o di posteggio o nell'abitazione del cliente.
Severe sanzioni sono previste per i contravventori, siano essi esercenti o
clienti che non rilasciano o non richiedono
r. fiscale.