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Ricettìzio.

(o recettìzio). Che è connesso alla ricezione. • Dir. - Dichiarazione r.: provvista di destinatario. A meno che quest'ultimo non sia in grado di dimostrare il contrario, la legge ne presuppone la conoscenza a partire dalla ricezione della dichiarazione, ovvero dal momento in cui la dichiarazione è giunta a destinazione. ║ Rinvio r.: quello in cui un soggetto si appella a un atto o a una norma che un altro soggetto ha precedentemente posto in essere; ad esso si contrappone il rinvio formale. • Rel. - Chiese r.: persone giuridiche costituite da un collegio di chierici che si dedicava all'esercizio del culto e alla cura delle anime. Erano particolarmente diffuse in Italia meridionale e in Sicilia. Considerate dapprima enti laicali, verso la fine del XVIII sec. le chiese r. divennero enti ecclesiastici sotto la diretta dipendenza del vescovo, cui spettava anche la facoltà di vigilare sull'ammissione di nuovi chierici. Vennero abolite nel 1867.