Accoglimento, ospitalità. • Dir. - Nel diritto penale, il reato di
chi acquista o fa acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da
delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La
r.
va distinta sia dal delitto di favoreggiamento, che non implica la ricerca di un
profitto, sia dalla contravvenzione di incauto acquisto, che non prevede la
conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose comprate. L'art.
648 Cod. Pen. prevede per la
r. una pena pari alla reclusione da due a
otto anni, unitamente a una multa compresa fra 1.000.000 e 20.000.000 di lire;
se il fatto non è particolarmente grave, la reclusione e la multa
arrivano rispettivamente fino a sei anni e a 1.000.000 di lire. In seguito alla
modifica introdotta dalla L. 9-8-1993, n. 328, il ricettatore subisce la pena
prevista anche quando l'autore del delitto da cui derivano le cose o il denaro
non è punibile o imputabile. ║
R. fallimentare: il reato di
chi, successivamente al fallimento, sottrae, distrae, ricetta o dissimula beni
del fallito (
r. postfallimentare), ovvero di chi, consapevole
dell'imminente fallimento di un imprenditore, ma prima che questo abbia luogo,
distrae merci o le acquista a un prezzo esageratemente inferiore a quello di
mercato (
r. prefallimentare).