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Ricettazione.

Accoglimento, ospitalità. • Dir. - Nel diritto penale, il reato di chi acquista o fa acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La r. va distinta sia dal delitto di favoreggiamento, che non implica la ricerca di un profitto, sia dalla contravvenzione di incauto acquisto, che non prevede la conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose comprate. L'art. 648 Cod. Pen. prevede per la r. una pena pari alla reclusione da due a otto anni, unitamente a una multa compresa fra 1.000.000 e 20.000.000 di lire; se il fatto non è particolarmente grave, la reclusione e la multa arrivano rispettivamente fino a sei anni e a 1.000.000 di lire. In seguito alla modifica introdotta dalla L. 9-8-1993, n. 328, il ricettatore subisce la pena prevista anche quando l'autore del delitto da cui derivano le cose o il denaro non è punibile o imputabile. ║ R. fallimentare: il reato di chi, successivamente al fallimento, sottrae, distrae, ricetta o dissimula beni del fallito (r. postfallimentare), ovvero di chi, consapevole dell'imminente fallimento di un imprenditore, ma prima che questo abbia luogo, distrae merci o le acquista a un prezzo esageratemente inferiore a quello di mercato (r. prefallimentare).