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Riassunzione.

Dir. process. - R. della causa: nel diritto civile, atto con il quale, dopo la sentenza che decide sul regolamento di competenza, l'azione viene proseguita dinanzi al giudice dichiarato competente, che può anche essere quello che era già stato investito del giudizio. ║ R. del processo: si verifica in tutti i casi nei quali il processo sia stato interrotto. La r. del processo si fa con ricorso entro sei mesi dall'interruzione.