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Riabilitazione.

Complesso di operazioni mediante le quali una persona viene resa di nuovo abile a svolgere una determinata funzione o attività. • Med. - Insieme delle misure atte a ristabilire l'efficienza psicofisica di soggetti che hanno subito menomazioni di vario genere. La r., che costituisce il terzo obiettivo dell'intervento medico, successivo alla prevenzione e alla terapia, svolge un compito di notevole rilievo nelle società moderne, dal momento che i progressi della medicina hanno permesso la sopravvivenza a malattie in passato mortali, lasciando, però, nel contempo i pazienti in condizioni di minorazione. La r. opera, dunque, in direzione di un recupero della funzionalità e dell'autonomia individuale (pur nei limiti oggettivi che le singole patologie consentono), offrendo la possibilità, se non di una completa guarigione, di un elevamento della qualità della vita. Vari sono i settori nei quali è andata specializzandosi la r. Esistono, ad esempio, una r. cardiologica, destinata a soggetti colpiti da cardiopatie ischemiche o sottoposti a interventi cardiochirurgici, e una r. respiratoria, finalizzata al superamento dei deficit respiratori anche e soprattutto in funzione di un reinserimento psicosociale del paziente e che si concreta in terapie farmacologiche, fisiochinesiterapia e aerosolterapia. Vi è, poi, la r. ortopedica e reumatologica, che cura le patologie dell'apparato locomotore e che, a questo scopo, ha elaborato una gran numero di tecniche: si possono qui ricordare la termoterapia (che può essere esogena, se favorisce un aumento della temperatura corporea e del metabolismo, oppure endogena, se sfrutta il calore liberato dal passaggio di corrente elettrica), l'elettroterapia (di stimolazione o analgesica), la massoterapia, l'ergoterapia, la cinesiterapia. Assai importante risulta, infine, la r. neurologica, essendo gran parte delle malattie invalidanti di origine neurologica. Essa permette, tra l'altro, l'apprendimento di nuovi comportamenti che consentono al paziente di surrogare quelli che, a causa della patologia, non può più compiere. • Dir. pen. - Istituto giuridico che estingue le pene accessorie e ogni effetto della condanna, salvo diversa disposizione di legge (artt. 178-181 Cod. Pen.). La r. può essere concessa una volta che siano trascorsi cinque anni (dieci per i recidivi) dall'esecuzione della pena principale a soggetti che abbiano dato prova di buona condotta e che abbiano adempiuto gli obblighi civili derivanti dal reato ed è pronunciata, quale atto di giustizia e non di clemenza, dal competente Tribunale di sorveglianza. La condanna cui ha fatto seguito la r. non può essere tenuta in considerazione se non agli effetti della sospensione condizionale della pena e della non iscrizione della condanna nel certificato penale. La r. è revocata se il beneficiario si rende colpevole entro cinque anni di un altro delitto (non colposo) punito con la reclusione non inferiore a tre anni. A una diversa regolamentazione è soggetta la r. per i minorenni, ai quali è concessa se richiesta prima del compimento del 25° anno d'età: essa è subordinata alla condizione che il richiedente non sia sottoposto a esecuzione di pena e abbia in ogni caso dato prova di essere totalmente recuperato alla vita sociale. La sentenza di r. per i minorenni è pronunciata dalla Corte d'Appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario che aveva erogato la pena e comporta, tra le altre cose, la non menzione sul certificato penale dei precedenti. • Dir. civ. - R. civile del fallito: istituto giuridico in base al quale vengono meno le incapacità personali che la sentenza di fallimento attribuisce al fallito. La r., pronunciata dal Tribunale di competenza, può essere concessa a chi ha pagato per intero i debiti riconosciuti in sede fallimentare (interessi e spese compresi) oppure a chi ha adempiuto gli obblighi stabiliti dal concordato o anche a chi ha dato prova di buona condotta nei cinque anni successivi alla chiusura del fallimento.