Complesso di operazioni mediante le quali una persona viene resa di nuovo abile
a svolgere una determinata funzione o attività. • Med. - Insieme
delle misure atte a ristabilire l'efficienza psicofisica di soggetti che hanno
subito menomazioni di vario genere. La
r., che costituisce il terzo
obiettivo dell'intervento medico, successivo alla
prevenzione e alla
terapia, svolge un compito di notevole rilievo nelle società
moderne, dal momento che i progressi della medicina hanno permesso la
sopravvivenza a malattie in passato mortali, lasciando, però, nel
contempo i pazienti in condizioni di minorazione. La
r. opera, dunque, in
direzione di un recupero della funzionalità e dell'autonomia individuale
(pur nei limiti oggettivi che le singole patologie consentono), offrendo la
possibilità, se non di una completa guarigione, di un elevamento della
qualità della vita. Vari sono i settori nei quali è andata
specializzandosi la
r. Esistono, ad esempio, una
r.
cardiologica, destinata a soggetti colpiti da cardiopatie ischemiche o
sottoposti a interventi cardiochirurgici, e una
r. respiratoria,
finalizzata al superamento dei deficit respiratori anche e soprattutto in
funzione di un reinserimento psicosociale del paziente e che si concreta in
terapie farmacologiche, fisiochinesiterapia e aerosolterapia. Vi è, poi,
la
r. ortopedica e reumatologica, che cura le patologie
dell'apparato locomotore e che, a questo scopo, ha elaborato una gran numero di
tecniche: si possono qui ricordare la
termoterapia (che può essere
esogena, se favorisce un aumento della temperatura corporea e del
metabolismo, oppure
endogena, se sfrutta il calore liberato dal passaggio
di corrente elettrica), l'
elettroterapia (di stimolazione o analgesica),
la
massoterapia, l'
ergoterapia, la
cinesiterapia. Assai
importante
risulta, infine, la
r. neurologica, essendo gran
parte delle malattie invalidanti di origine neurologica. Essa permette, tra
l'altro, l'apprendimento di nuovi comportamenti che consentono al paziente di
surrogare quelli che, a causa della patologia, non può più
compiere. • Dir. pen. - Istituto giuridico che estingue le pene accessorie
e ogni effetto della condanna, salvo diversa disposizione di legge (artt.
178-181 Cod. Pen.). La
r. può essere concessa una volta che siano
trascorsi cinque anni (dieci per i recidivi) dall'esecuzione della pena
principale a soggetti che abbiano dato prova di buona condotta e che abbiano
adempiuto gli obblighi civili derivanti dal reato ed è pronunciata, quale
atto di giustizia e non di clemenza, dal competente Tribunale di sorveglianza.
La condanna cui ha fatto seguito la
r. non può essere tenuta in
considerazione se non agli effetti della sospensione condizionale della pena e
della non iscrizione della condanna nel certificato penale. La
r.
è revocata se il beneficiario si rende colpevole entro cinque anni di un
altro delitto (non colposo) punito con la reclusione non inferiore a tre anni. A
una diversa regolamentazione è soggetta la
r. per i minorenni, ai
quali è concessa se richiesta prima del compimento del 25° anno
d'età: essa è subordinata alla condizione che il richiedente non
sia sottoposto a esecuzione di pena e abbia in ogni caso dato prova di essere
totalmente recuperato alla vita sociale. La sentenza di
r. per i
minorenni è pronunciata dalla Corte d'Appello del distretto di
appartenenza dell'ufficio giudiziario che aveva erogato la pena e comporta, tra
le altre cose, la non menzione sul certificato penale dei precedenti. •
Dir. civ. -
R. civile del fallito: istituto giuridico in base al quale
vengono meno le incapacità personali che la sentenza di fallimento
attribuisce al fallito. La
r., pronunciata dal Tribunale di competenza,
può essere concessa a chi ha pagato per intero i debiti riconosciuti in
sede fallimentare (interessi e spese compresi) oppure a chi ha adempiuto gli
obblighi stabiliti dal concordato o anche a chi ha dato prova di buona condotta
nei cinque anni successivi alla chiusura del fallimento.