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Revocazione.

(dal latino revocatio, der. di revocare: richiamare). Dir. process. civ. - Mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze civili che risultano non impugnabili con i mezzi ordinari, o che hanno cessato di esserlo per avvenuta decorrenza dei termini. La r. è ammessa solo in casi ben specifici, individuati dall'art. 395 Cod. Proc. Civ.; in particolare, si distingue una r. ordinaria, che può essere avanzata contro sentenze pronunciate in appello o in unico grado in presenza di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa o di una contrarietà della sentenza ad altra precedente, e una r. straordinaria, che può essere proposta anche contro la sentenza di primo grado in caso di dolo da parte di una delle parti, falsità delle prove, ritrovamento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o dolo del giudice. La r. si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è condizione per la sua ammissibilità l'indicazione del motivo; può essere altresì proposta dal pubblico ministero quando la sentenza è stata pronunciata senza che questi sia stato sentito o quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. • Dir. priv. - Il termine r. ricorre in relazione alle donazioni o alle disposizioni testamentarie. In particolare, si parla di r. delle donazioni per indicare la facoltà di annullare il contratto con la quale una parte arricchisce l'altra: la r. delle donazioni è ammessa solo per ingratitudine o per sopravvenienza di figli che il donante, all'epoca della donazione, non aveva o della cui esistenza non era a conoscenza. La materia è regolata dagli artt. 800-809 Cod. Civ. La r. delle disposizioni testamentarie consiste, invece, nella facoltà di annullare o modificare le disposizioni testamentarie: essa è regolamentata dagli artt. 679-687 Cod. Civ.