(dal latino
revocatio, der. di
revocare: richiamare). Dir.
process. civ. - Mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze civili che
risultano non impugnabili con i mezzi ordinari, o che hanno cessato di esserlo
per avvenuta decorrenza dei termini. La
r. è ammessa solo in casi
ben specifici, individuati dall'art. 395 Cod. Proc. Civ.; in particolare, si
distingue una
r. ordinaria, che può essere avanzata contro
sentenze pronunciate
in appello o in unico grado in presenza di un errore
di fatto risultante dagli atti o documenti della causa o di una
contrarietà della sentenza ad altra precedente, e una
r.
straordinaria, che può essere proposta anche contro la sentenza di
primo grado in caso di dolo da parte di una delle parti, falsità delle
prove, ritrovamento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre
in giudizio per causa di forza maggiore o dolo del giudice. La
r. si
propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata ed è condizione per la sua ammissibilità l'indicazione
del motivo; può essere altresì proposta dal pubblico ministero
quando la sentenza è stata pronunciata senza che questi sia stato sentito
o quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle
parti per frodare la legge. • Dir. priv. - Il termine
r. ricorre in
relazione alle donazioni o alle disposizioni testamentarie. In particolare, si
parla di
r. delle donazioni per indicare la facoltà di annullare
il contratto con la quale una parte arricchisce l'altra: la
r. delle
donazioni è ammessa solo per ingratitudine o per sopravvenienza di figli
che il donante, all'epoca della donazione, non aveva o della cui esistenza non
era a conoscenza. La materia è regolata dagli artt. 800-809 Cod. Civ. La
r. delle disposizioni testamentarie consiste, invece, nella
facoltà di annullare o modificare le disposizioni testamentarie: essa
è regolamentata dagli artt. 679-687 Cod. Civ.