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Revocatòrio.

Che revoca, che ha la capacità di revocare. • Dir. civ. - Azione r. o pauliana: mezzo per la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore. Esso consiste nell'attribuire al creditore un'azione giudiziaria per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio mediante i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. La materia è regolata dagli artt. 2.901-2.904 Cod. Civ. ║ Azione r. fallimentare: mezzo per la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore soggetto a particolari facilitazioni per quanto concerne la produzione della prova.