Che revoca, che ha la capacità di revocare
. • Dir. civ. -
Azione r. o
pauliana: mezzo per la conservazione della garanzia
patrimoniale del debitore. Esso consiste nell'attribuire al creditore un'azione
giudiziaria per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di
disposizione del patrimonio mediante i quali il debitore rechi pregiudizio alle
sue ragioni. La materia è regolata dagli artt. 2.901-2.904 Cod. Civ.
║
Azione r. fallimentare: mezzo per la conservazione della garanzia
patrimoniale del debitore soggetto a particolari facilitazioni per quanto
concerne la produzione della prova.