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Revisione.

Nuovo esame finalizzato a completare o modificare i risultati di un esame precedente. ║ Controllo accurato che non necessariamente segue un altro esame o è destinato a ripetersi periodicamente. • Comm. - Opera di controllo di un'attività svolta oppure di modifica di atti, condizioni o norme che regolano l'esecuzione di determinate prestazioni. ║ R. dei prezzi: variazione del prezzo convenuto in contratto in proporzione alla variazione degli elementi che lo determinano. • Contab. - R. contabile: controllo sulla corrispondenza tra le scritture contabili aziendali e la classificazione dei fatti amministrativi. • Edit. - Correzione delle bozze di stampa eseguita allo scopo di eliminare refusi ed errori. • Med. - R. di una ferita traumatica o operatoria: controllo mirante ad accertare l'assenza di lesioni differenti rispetto a quelle individuate in un primo esame o la completezza dell'emostasi. ║ R. del cavo uterino: raschiamento eseguito per rimuovere eventuali resti abortivi. • Mecc. - Complesso di interventi tramite i quali un impianto o un apparecchio viene ricondotto all'antica efficienza. • Trasp. - R. degli autoveicoli: disposizione legislativa che stabilisce un controllo periodico per le autovetture a uso privato al fine di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità del veicolo ║ R. della patente: visita medica o esame di idoneità che la Prefettura o l'Ispettorato della motorizzazione può disporre per il titolare di patente di guida per il quale si ipotizzi il venir meno dei requisiti fisici o psichici o dell'idoneità che avevano giustificato il rilascio della patente. • Dir. pubbl. - La r. delle norme della Costituzione italiana avviene attraverso l'azione degli organi legislativi ordinari ed è disciplinata dall'art. 138. Esso stabilisce che le modifiche costituzionali devono essere approvate dal Parlamento in due successive votazioni, con un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza assoluta nella seconda votazione. Salvo che la r. non venga approvata con una maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera e qualora un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali ne facciano richiesta, la r. viene sottoposta a referendum popolare, per la cui validità non è necessario il raggiungimento di alcun quorum. Le r. costituzionali incontrano, peraltro, dei limiti e non solo strettamente giuridici, quale è quello sancito dall'art. 139 che vieta la r. della forma repubblicana: esistono, infatti, limiti impliciti, anche se non espressamente menzionati, che riguardano la possibilità di r. dei principi supremi della Costituzione (ad esempio, diritti inviolabili dell'uomo, sovranità popolare, ecc.). • Dir. process. pen. - Mezzo di impugnazione straordinaria di una sentenza irrevocabile di condanna o di un decreto penale di condanna, anche se la pena è stata eseguita o è estinta e anche se il condannato è morto. In base all'art. 630 Cod. Proc. Pen., la r. è ammessa in quattro casi: inconciliabilità dei fatti su cui è fondata la condanna con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile; revoca della sentenza civile o amministrativa della quale la condanna è stata conseguenza; emergenza di nuovi fatti o elementi di prova che rendono evidente che il fatto criminoso non sussiste o che il condannato non lo ha commesso; condanna che è dipesa da falsità o corruzione o da altro reato. Foro competente per l'esame della richiesta di r. è la Corte d'Appello del distretto nel quale è stata pronunciata la sentenza di condanna; contro la sua decisione è ammesso ricorso in Cassazione. • Dir. internaz. - R. dei trattati: riesame e modifica di trattati che non rispondano più alle mutate esigenze degli Stati contraenti. La r. è materia regolata dagli artt. 39-41 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) ed è, in genere, espressamente prevista mediante apposita clausola: è, comunque, possibile, purché sussista un accordo tra le parti, una r. di trattati nei quali non sia contenuta alcuna clausola revisoria. Nel caso di accordi multilaterali la cui r. non è accettata da tutti gli Stati, il nuovo trattato vincola solo gli Stati sottoscrittori, lasciando per gli altri in vigore il regime precedente.
"La revisione dei giudicati penali" di Francesco Marasco

•Dir. can. - La r. si concreta nell'istituto della restitutio in integrum, che si applica a una sentenza non appellabile per errori di fatto o per manifesta e sopravvenuta dimostrazione della sua ingiustizia. • St. del dir. - Il diritto giustinianeo ammetteva, in caso di errore del giudice, la retractatio della sentenza, che poteva essere ottenuta con la supplicatio all'imperatore. In età medioevale, si affermò in Francia la proposition d'erreur che, abolita da Luigi XIV (1667), venne ripristinata nel 1670 e nel 1738 col nome di r., in una forma pressoché identica a quella odierna. Soppresso dall'Assemblea costituente (1789), l'istituto della r. tornò parzialmente in vigore con la Convenzione (1793), fino a risorgere definitivamente con i codici napoleonici (1806 e 1808). • Econ. - Società di r.: società iscritte a un particolare albo che provvedono, ai sensi del D.P.R. 31-3-1975, n. 136, alla r. contabile e alla certificazione del bilancio delle società quotate in borsa. Requisiti per l'iscrizione all'albo, depositato presso la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), sono l'indipendenza, un'adeguata struttura tecnico-organizzativa e specifiche e comprovate competenze nel settore.