Nuovo esame finalizzato a completare o modificare i risultati di un esame
precedente. ║ Controllo accurato che non necessariamente segue un altro
esame o è destinato a ripetersi periodicamente. • Comm. - Opera di
controllo di un'attività svolta oppure di modifica di atti, condizioni o
norme che regolano l'esecuzione di determinate prestazioni. ║
R. dei
prezzi: variazione del prezzo convenuto in contratto in proporzione alla
variazione degli elementi che lo determinano. • Contab. -
R.
contabile: controllo sulla corrispondenza tra le scritture contabili
aziendali e la classificazione dei fatti amministrativi. • Edit. -
Correzione delle bozze di stampa eseguita allo scopo di eliminare refusi ed
errori. • Med. -
R. di una ferita traumatica o
operatoria:
controllo mirante ad accertare l'assenza di lesioni differenti rispetto a quelle
individuate in un primo esame o la completezza dell'emostasi. ║
R. del
cavo uterino: raschiamento eseguito per rimuovere eventuali resti abortivi.
• Mecc. - Complesso di interventi tramite i quali un impianto o un
apparecchio viene ricondotto all'antica efficienza. • Trasp. -
R. degli
autoveicoli:
disposizione legislativa che stabilisce un controllo
periodico per le autovetture a uso privato al fine di accertare se sussistano le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità del veicolo
║
R. della patente: visita medica o esame di idoneità che la
Prefettura o l'Ispettorato della motorizzazione può disporre per il
titolare di patente di guida per il quale si ipotizzi il venir meno dei
requisiti fisici o psichici o dell'idoneità che avevano giustificato il
rilascio della patente. • Dir. pubbl. - La
r. delle norme della
Costituzione italiana avviene attraverso l'azione degli organi legislativi
ordinari ed è disciplinata dall'art. 138. Esso stabilisce che le
modifiche costituzionali devono essere approvate dal Parlamento in due
successive votazioni, con un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza
assoluta nella seconda votazione. Salvo che la
r. non venga approvata con
una maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera e qualora un
quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali ne
facciano richiesta, la
r. viene sottoposta a referendum popolare, per la
cui validità non è necessario il raggiungimento di alcun
quorum. Le
r. costituzionali incontrano, peraltro, dei limiti e
non solo strettamente giuridici, quale è quello sancito dall'art. 139 che
vieta la
r. della forma repubblicana: esistono, infatti, limiti
impliciti, anche se non espressamente menzionati, che riguardano la
possibilità di
r. dei principi supremi della Costituzione (ad
esempio, diritti inviolabili dell'uomo, sovranità popolare, ecc.).
• Dir. process. pen. - Mezzo di impugnazione straordinaria di una sentenza
irrevocabile di condanna o di un decreto penale di condanna, anche se la pena
è stata eseguita o è estinta e anche se il condannato è
morto. In base all'art. 630 Cod. Proc. Pen., la
r. è ammessa in
quattro casi: inconciliabilità dei fatti su cui è fondata la
condanna con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile; revoca
della sentenza civile o amministrativa della quale la condanna è stata
conseguenza; emergenza di nuovi fatti o elementi di prova che rendono evidente
che il fatto criminoso non sussiste o che il condannato non lo ha commesso;
condanna che è dipesa da falsità o corruzione o da altro reato.
Foro competente per l'esame della richiesta di
r. è la Corte
d'Appello del distretto nel quale è stata pronunciata la sentenza di
condanna; contro la sua decisione è ammesso ricorso in Cassazione.
• Dir. internaz. -
R. dei trattati: riesame e modifica di trattati
che non rispondano più alle mutate esigenze degli Stati contraenti. La
r. è materia regolata dagli artt. 39-41 della Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati (1969) ed è, in genere, espressamente
prevista mediante apposita clausola: è, comunque, possibile,
purché sussista un accordo tra le parti, una
r. di trattati nei
quali non sia contenuta alcuna clausola revisoria. Nel caso di accordi
multilaterali la cui
r. non è accettata da tutti gli Stati, il
nuovo trattato vincola solo gli Stati sottoscrittori, lasciando per gli altri in
vigore il regime precedente.
"La revisione dei giudicati penali" di Francesco Marasco
•Dir. can. - La
r. si concreta
nell'istituto della
restitutio in integrum, che si applica a una sentenza
non appellabile per errori di fatto o per manifesta e sopravvenuta dimostrazione
della sua ingiustizia. • St. del dir. - Il diritto giustinianeo ammetteva,
in caso di errore del giudice, la
retractatio della sentenza, che poteva
essere ottenuta con la
supplicatio all'imperatore. In età
medioevale, si affermò in Francia la
proposition d'erreur che,
abolita da Luigi XIV (1667), venne ripristinata nel 1670 e nel 1738 col nome di
r., in una forma pressoché identica a quella odierna. Soppresso
dall'Assemblea costituente (1789), l'istituto della
r. tornò
parzialmente in vigore con la Convenzione (1793), fino a risorgere
definitivamente con i codici napoleonici (1806 e 1808). • Econ. -
Società di r.: società iscritte a un particolare
albo che provvedono, ai sensi del D.P.R. 31-3-1975, n. 136, alla
r.
contabile e alla certificazione del bilancio delle società quotate in
borsa. Requisiti per l'iscrizione all'albo, depositato presso la CONSOB
(Commissione nazionale per le società e la borsa), sono l'indipendenza,
un'adeguata struttura tecnico-organizzativa e specifiche e comprovate competenze
nel settore.