Chi regge, chi governa. ║ Fig. -
Il r. del cielo:
Dio.
• Encicl. - Titolo attribuito in passato a funzionari o magistrati che
esercitavano funzioni governative, amministrative o giudiziarie. Nel diritto
giustinianeo, si denominava
rector il magistrato che era a capo di una
provincia. Nel corso del Medioevo e, più in particolare, all'epoca
dei Comuni, il termine
r. designava sia coloro che erano ammessi al
consiglio del podestà, sia coloro cui competeva l'amministrazione
della giustizia. Nelle università medioevali, inoltre, gli studenti
eleggevano come
r. un compagno, al quale conferivano vasti poteri
amministrativi e disciplinari perché si occupasse
dell'organizzazione studentesca. All'interno dello Stato Pontificio,
il
r. era il governatore di ciascuna provincia; tra i suoi compiti
rientravano l'elezione dei podestà e dei governatori delle singole
città, la convocazione del Parlamento, nonché l'elaborazione
e la pubblicazione delle varie Costituzioni della provincia.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il
r. era coadiuvato da quattro
giudici che si occupavano, rispettivamente, delle questioni ecclesiastiche,
delle cause d'appello, dei processi criminali e dei processi civili di
prima istanza. • Ord. scol. - Chi regge o è a capo di
un'università, di un convitto nazionale, di un collegio o di un
istituto scolastico amministrato da religiosi. Il
r. di
un'università, di cui ha la rappresentanza giuridica, viene eletto
per tre anni (con possibilità di rielezione al termine del mandato) tra i
professori ordinari e straordinari da un corpo elettorale costituito dai
professori ordinari, straordinari e associati e dai rappresentanti dei
ricercatori nei singoli consigli di facoltà. Rientrano tra le sue
funzioni: la presidenza del Senato accademico, la cura dell'osservanza
delle norme riguardanti l'ordinamento universitario, il rilascio dei
diplomi di laurea e, previa opportuna designazione dei rispettivi consigli, la
nomina dei direttori di istituti, dipartimenti e biblioteche annessi
all'università. Oltre a ciò, il
r. si occupa dei
provvedimenti di stato giuridico e del trattamento economico e di carriera del
personale docente e non docente dell'università. Per consentire
l'adempimento delle numerose funzioni che gli competono, in genere il
r. viene dispensato dall'attività didattica, anche se
è tenuto a non interrompere il corso di cui è titolare. •
Rel. -
R. della chiesa: il sacerdote, nominato dall'ordinario
locale, cui competono l'ufficiatura e la disciplina di una Chiesa che non
sia capitolare, né parrocchiale, né annessa a una comunità
religiosa. Al
r. è consentito celebrare esclusivamente le funzioni
che non danneggiano i diritti parrocchiali; per il bene dei fedeli, tuttavia,
l'ordinario locale può consentire al
r. di derogare alla
regola suddetta, soprattutto nel caso in cui la Chiesa parrocchiale sia distante
e difficilmente raggiungibile. ║
R. del seminario: chi presiede
all'amministrazione generale di un seminario; la nomina del
r.
spetta al vescovo o alla Santa Congregazione dei seminari, a seconda che si
tratti di un seminario diocesano o regionale.