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Rettore.

Chi regge, chi governa. ║ Fig. - Il r. del cielo: Dio. • Encicl. - Titolo attribuito in passato a funzionari o magistrati che esercitavano funzioni governative, amministrative o giudiziarie. Nel diritto giustinianeo, si denominava rector il magistrato che era a capo di una provincia. Nel corso del Medioevo e, più in particolare, all'epoca dei Comuni, il termine r. designava sia coloro che erano ammessi al consiglio del podestà, sia coloro cui competeva l'amministrazione della giustizia. Nelle università medioevali, inoltre, gli studenti eleggevano come r. un compagno, al quale conferivano vasti poteri amministrativi e disciplinari perché si occupasse dell'organizzazione studentesca. All'interno dello Stato Pontificio, il r. era il governatore di ciascuna provincia; tra i suoi compiti rientravano l'elezione dei podestà e dei governatori delle singole città, la convocazione del Parlamento, nonché l'elaborazione e la pubblicazione delle varie Costituzioni della provincia. Nell'esercizio delle sue funzioni, il r. era coadiuvato da quattro giudici che si occupavano, rispettivamente, delle questioni ecclesiastiche, delle cause d'appello, dei processi criminali e dei processi civili di prima istanza. • Ord. scol. - Chi regge o è a capo di un'università, di un convitto nazionale, di un collegio o di un istituto scolastico amministrato da religiosi. Il r. di un'università, di cui ha la rappresentanza giuridica, viene eletto per tre anni (con possibilità di rielezione al termine del mandato) tra i professori ordinari e straordinari da un corpo elettorale costituito dai professori ordinari, straordinari e associati e dai rappresentanti dei ricercatori nei singoli consigli di facoltà. Rientrano tra le sue funzioni: la presidenza del Senato accademico, la cura dell'osservanza delle norme riguardanti l'ordinamento universitario, il rilascio dei diplomi di laurea e, previa opportuna designazione dei rispettivi consigli, la nomina dei direttori di istituti, dipartimenti e biblioteche annessi all'università. Oltre a ciò, il r. si occupa dei provvedimenti di stato giuridico e del trattamento economico e di carriera del personale docente e non docente dell'università. Per consentire l'adempimento delle numerose funzioni che gli competono, in genere il r. viene dispensato dall'attività didattica, anche se è tenuto a non interrompere il corso di cui è titolare. • Rel. - R. della chiesa: il sacerdote, nominato dall'ordinario locale, cui competono l'ufficiatura e la disciplina di una Chiesa che non sia capitolare, né parrocchiale, né annessa a una comunità religiosa. Al r. è consentito celebrare esclusivamente le funzioni che non danneggiano i diritti parrocchiali; per il bene dei fedeli, tuttavia, l'ordinario locale può consentire al r. di derogare alla regola suddetta, soprattutto nel caso in cui la Chiesa parrocchiale sia distante e difficilmente raggiungibile. ║ R. del seminario: chi presiede all'amministrazione generale di un seminario; la nomina del r. spetta al vescovo o alla Santa Congregazione dei seminari, a seconda che si tratti di un seminario diocesano o regionale.