L'atto, l'effetto del retrodatare, ovvero dell'assegnare a un
fatto, a un documento, a un testo letterario, a un prodotto artistico,
linguistico, ecc. una data anteriore a quella supposta vera. • Dir. -
R. dello stato di insolvenza: l'assegnazione a un momento
precedente a quello della dichiarazione di fallimento della data a partire dalla
quale è cominciato il dissesto dell'imprenditore fallito. La
determinazione di tale data è rilevante ai fini dell'esercizio
dell'azione revocatoria. La legislazione attuale (artt. 64, 67 del R.D.
16-3-1942, n. 267) ha determinato, caso per caso, la data in questione
(generalmente, due anni prima della dichiarazione di fallimento). • Banca
-
R. di valuta: fissazione della decorrenza degli interessi su un
capitale a una data precedente a quella in cui è avvenuta
l'operazione di riscossione o di pagamento o in cui si colloca la
scadenza. Ricorre frequentemente nelle operazioni di deposito di denaro in cui,
essendo fissati dei preavvisi per il rimborso di somme determinate, le banche si
avvalgono della facoltà di rimborsare a vista qualunque somma, stornando
gli interessi per tanti giorni quanti ne sarebbero occorsi per il
preavviso.