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Reticenza.

(dal latino reticentia, der. di reticens: reticente). Il tacere finalizzato a nascondere qualcosa che si dovrebbe dire. ║ Senza r.: senza tacere nulla. ║ Figura retorica, detta anche aposiopesi, che consiste nel lasciar volutamente in sospeso il discorso facendo intendere all'interlocutore la conclusione, che in tal modo risulta sottolineata. Si ricorre alla r. per enfatizzare o ravvivare il discorso o anche per passare da un argomento all'altro. Nello scritto la r. è rappresentata da tre puntini di sospensione; nel parlato è riconoscibile attraverso un'intonazione particolare della voce. • Dir. - L'art. 372 Cod. Pen. pone la r. del testimone sullo stesso piano della falsa testimonianza, stabilendo per essa una pena variabile da due a sei anni di reclusione. L'art. 371 bis Cod. Pen. dispone fino a quattro anni di reclusione per la r. della persona che taccia informazioni utili allo svolgimento delle indagini. Entrambi i delitti risultano aggravati se comportano la condanna di qualcuno alla reclusione; non sono punibili, invece, in caso di ritrattazione, quando il fatto è stato commesso per proteggere la libertà o l'onore proprio o altrui, nonché quando è la legge medesima a disporre la facoltà di astenersi dal rilasciare dichiarazioni. • Psicol. - Opposizione al contatto con il medico da parte del paziente che si rifiuta, conseguentemente, di comunicare le proprie patologie.