(dal latino
reticentia, der. di
reticens: reticente). Il tacere
finalizzato a nascondere qualcosa che si dovrebbe dire. ║
Senza r.:
senza tacere nulla. ║ Figura retorica, detta anche aposiopesi, che
consiste nel lasciar volutamente in sospeso il discorso facendo intendere
all'interlocutore la conclusione, che in tal modo risulta sottolineata. Si
ricorre alla
r. per enfatizzare o ravvivare il discorso o anche per
passare da un argomento all'altro. Nello scritto la
r. è
rappresentata da tre puntini di sospensione; nel parlato è riconoscibile
attraverso un'intonazione particolare della voce. • Dir. -
L'art. 372 Cod. Pen. pone la
r. del testimone sullo stesso piano
della falsa testimonianza, stabilendo per essa una pena variabile da due a sei
anni di reclusione. L'art. 371 bis Cod. Pen. dispone fino a quattro anni
di reclusione per la
r. della persona che taccia informazioni utili allo
svolgimento delle indagini. Entrambi i delitti risultano aggravati se comportano
la condanna di qualcuno alla reclusione; non sono punibili, invece, in caso di
ritrattazione, quando il fatto è stato commesso per proteggere la
libertà o l'onore proprio o altrui, nonché quando è
la legge medesima a disporre la facoltà di astenersi dal rilasciare
dichiarazioni. • Psicol. - Opposizione al contatto con il medico da parte
del paziente che si rifiuta, conseguentemente, di comunicare le proprie
patologie.