In origine, la risposta scritta che l'imperatore forniva a domande, parimenti
scritte, che gli rivolgevano i privati. ║ Per estens. - Lettera compilata
da un sovrano, avente carattere normativo, nonché forma e contenuto
particolari. • Encicl. - Il diritto medioevale ha cercato di disciplinare
tale disposizione, chiarendo le condizioni di validità del
rescriptum
contra ius (cioè in contrasto con una legge generale o con un diritto
soggettivo) e invalidando i
r. inficiati da una falsa o reticente
esposizione dei fatti. • Dir. rom. - Particolarmente diffuso a cominciare
dall'età adrianea fino all'epoca di Diocleziano, il
r. era una
delle forme della
constitutio principis e consisteva in una decisione che
il principe forniva in risposta a una questione di diritto a lui prospettata da
privati o da funzionari. Poteva essere semplicemente annotato in calce
all'istanza (
subscriptio) oppure costituire un documento autonomo
(
epistola). L'imperatore si limitava a esprimere il proprio parere,
lasciando poi al giudice ordinario la responsabilità di una decisione
definitiva. Originariamente la validità del
r. si limitava al caso
singolo per cui era stato richiesto; con il passare del tempo, tuttavia, si
estese a tutti i casi simili a quello originario. Fu così che il
r. divenne la via privilegiata per l'introduzione di nuovi principi,
elevandosi a fonte normativa di estrema importanza per lo sviluppo del diritto
romano. • Dir. can. - Atto amministrativo scritto mediante il quale
l'autorità esecutiva preposta, su richiesta di qualcuno, dirime una
controversia o concede un privilegio, una dispensa o una grazia.