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Rescritto.

In origine, la risposta scritta che l'imperatore forniva a domande, parimenti scritte, che gli rivolgevano i privati. ║ Per estens. - Lettera compilata da un sovrano, avente carattere normativo, nonché forma e contenuto particolari. • Encicl. - Il diritto medioevale ha cercato di disciplinare tale disposizione, chiarendo le condizioni di validità del rescriptum contra ius (cioè in contrasto con una legge generale o con un diritto soggettivo) e invalidando i r. inficiati da una falsa o reticente esposizione dei fatti. • Dir. rom. - Particolarmente diffuso a cominciare dall'età adrianea fino all'epoca di Diocleziano, il r. era una delle forme della constitutio principis e consisteva in una decisione che il principe forniva in risposta a una questione di diritto a lui prospettata da privati o da funzionari. Poteva essere semplicemente annotato in calce all'istanza (subscriptio) oppure costituire un documento autonomo (epistola). L'imperatore si limitava a esprimere il proprio parere, lasciando poi al giudice ordinario la responsabilità di una decisione definitiva. Originariamente la validità del r. si limitava al caso singolo per cui era stato richiesto; con il passare del tempo, tuttavia, si estese a tutti i casi simili a quello originario. Fu così che il r. divenne la via privilegiata per l'introduzione di nuovi principi, elevandosi a fonte normativa di estrema importanza per lo sviluppo del diritto romano. • Dir. can. - Atto amministrativo scritto mediante il quale l'autorità esecutiva preposta, su richiesta di qualcuno, dirime una controversia o concede un privilegio, una dispensa o una grazia.