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Rescissione.

Dir. - L'atto o l'effetto di rescindere. ║ R. di un negozio giuridico: azione di cui può valersi colui che ha assunto un'obbligazione contrattuale, quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. L'azione di r. si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. Il contraente contro il quale è domandata la r. può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità. La r. del contratto non pregiudica i diritti acquistati da terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di r.