Dir. - L'atto o l'effetto di rescindere. ║
R. di un negozio
giuridico: azione di cui può valersi colui che ha assunto
un'obbligazione contrattuale, quando vi è sproporzione tra la prestazione
di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato
di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del
valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al
tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda
è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti
aleatori. L'azione di
r. si prescrive in un anno dalla conclusione del
contratto. Il contraente contro il quale è domandata la
r.
può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per
ricondurlo ad equità. La
r. del contratto non pregiudica i diritti
acquistati da terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
r.