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Requisizione.

Istituto giuridico in forza del quale una cosa è sottratta per pubblica necessità al legittimo proprietario, al quale viene pagata in cambio un'indennità. È simile all'espropriazione per pubblica utilità, dalla quale differisce però per la motivazione dell'appropriazione del bene, disposta, nel caso della r., nel momento in cui ricorrono eccezionali e transitori motivi di urgenza collettiva. I motivi che stanno alla base di quest'urgenza sono da ricercare nei casi di conflitto, di sinistri o di calamità pubbliche non connesse alla guerra, quali alluvioni, terremoti, ecc. Il principio della r. è regolato dall'art. 835 Cod. Civ. In esso vengono individuati: il soggetto attivo, cioè un organo della pubblica amministrazione; il soggetto passivo o destinatario, cioè il privato che si trova a dover subire la r.; il beneficiario, cioè il soggetto al quale è trasferito il diritto sulla cosa requisita. La durata del provvedimento di r. è connessa alla durata del periodo in cui continua lo stato di urgente necessità. La r. può essere rinnovata ma non in modo indefinito. Essa può essere preceduta dall'ordine di precettazione, attraverso il quale si dà avviso del provvedimento di r. che potrebbe eventualmente scattare nel momento in cui si dovesse verificare lo stato di necessità. Nell'ordine di precettazione viene altresì indicato il luogo dove la cosa dovrà essere consegnata. Sono previste eccezioni all'obbligo di r.: queste possono avere causa soggettiva (cose di proprietà di delegazioni diplomatiche, ecc.) o oggettiva (luoghi di culto, di pubblica assistenza, ecc.). La r. può avere come oggetto cose immobili (locali e uffici governativi, aziende, stabilimenti), cose mobili (mezzi di trasporto, macchine, attrezzi, utensili da lavoro, bestiame, derrate), brevetti d'invenzione, servizi individuali o collettivi (l'opera di medici, infermieri, meccanici, ecc.). Esistono poi le cosiddette r. miste di cose e servizi, che riguardano aziende e navi mercantili. La r. può essere in proprietà, e in questo caso comporta il trasferimento coattivo della proprietà della cosa, e in uso (detta anche r.-noleggio), di tipo meramente temporaneo. Le cose immobili sono requisibili in uso; le cose mobili consumabili sono requisibili in proprietà; le cose mobili non consumabili sono requisibili in proprietà o in uso, a patto che il procedimento non duri per più di sei mesi, nel qual caso è consentita solo la r. in proprietà. Le invenzioni possono essere requisite sia in uso, di tipo esclusivo o non esclusivo, sia in proprietà, a tempo determinato o indeterminato. • Dir. pen. - Nel Codice Penale militare sono contemplati i delitti di arbitraria r. e di abuso nelle r. Il primo si ha quando il militare effettua una r. senza averne la facoltà: in questo caso è punibile con la reclusione fino a tre anni, cinque nel caso in cui la r. sia stata fatta usando violenza. Il delitto di abuso nelle r. si esplicita nel rifiuto del militare incaricato della r. di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita o nell'uso improprio delle facoltà a lui concesse dai regolamenti di r. • Dir. internaz. - Lo Stato belligerante può impossessarsi di beni di proprietà di uno Stato nemico o, in casi particolari, di uno Stato neutrale. Questa facoltà è rigorosamente disciplinata da una serie di leggi e regolamenti che traggono origine dalla IV Convenzione dell'Aia del 1907, dalla IV Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra del 1949 e dal I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977. Secondo le disposizioni, l'occupante diventa amministratore e usufruttuario degli immobili e delle aziende di proprietà dello Stato nemico e può appropriarsi dei beni mobili senza alcuna formalità. I beni di proprietà dei privati godono invece di una tutela maggiore, per la quale il proprietario ha diritto alla restituzione del bene o ad un congruo indennizzo. La r. di ospedali civili è consentita solo nel caso in cui l'assistenza a malati e feriti militari non pregiudichi l'assistenza sanitaria alla popolazione civile. Anche in ambito militare esiste la r. di servizi da parte di abitanti del territorio occupato. In casi diversi dall'occupazione è possibile, per lo Stato belligerante, requisire materiale ferroviario di Stati nemici o neutrali, navi pubbliche dello Stato nemico, navi private e merci nemiche o neutrali. Il capitano di una forza navale in prossimità delle coste nemiche può requisire viveri e approvvigionamenti sulla costa; in caso di rifiuto da parte delle autorità locali ha la facoltà di procedere al bombardamento della costa stessa.