Istituto giuridico in forza del quale una cosa è sottratta per pubblica
necessità al legittimo proprietario, al quale viene pagata in cambio
un'indennità. È simile all'
espropriazione per pubblica
utilità, dalla quale differisce però per la motivazione
dell'appropriazione del bene, disposta, nel caso della
r., nel momento in
cui ricorrono eccezionali e transitori motivi di urgenza collettiva. I motivi
che stanno alla base di quest'urgenza sono da ricercare nei casi di conflitto,
di sinistri o di calamità pubbliche non connesse alla guerra, quali
alluvioni, terremoti, ecc. Il principio della
r. è regolato
dall'art. 835 Cod. Civ. In esso vengono individuati: il soggetto attivo,
cioè un organo della pubblica amministrazione; il soggetto passivo o
destinatario, cioè il privato che si trova a dover subire la
r.;
il beneficiario, cioè il soggetto al quale è trasferito il diritto
sulla cosa requisita. La durata del provvedimento di
r. è connessa
alla durata del periodo in cui continua lo stato di urgente necessità. La
r. può essere rinnovata ma non in modo indefinito. Essa può
essere preceduta dall'
ordine di precettazione, attraverso il quale si
dà avviso del provvedimento di
r. che potrebbe eventualmente
scattare nel momento in cui si dovesse verificare lo stato di necessità.
Nell'ordine di precettazione viene altresì indicato il luogo dove la cosa
dovrà essere consegnata. Sono previste eccezioni all'obbligo di
r.: queste possono avere causa soggettiva (cose di proprietà di
delegazioni diplomatiche, ecc.) o oggettiva (luoghi di culto, di pubblica
assistenza, ecc.). La
r. può avere come oggetto
cose immobili
(locali e uffici governativi, aziende, stabilimenti),
cose mobili
(mezzi di trasporto, macchine, attrezzi, utensili da lavoro, bestiame,
derrate),
brevetti d'invenzione,
servizi individuali o
collettivi (l'opera di medici, infermieri, meccanici, ecc.). Esistono poi
le cosiddette
r. miste di cose e servizi, che riguardano aziende e navi
mercantili. La
r. può essere
in proprietà, e in
questo caso comporta il trasferimento coattivo della proprietà della
cosa, e
in uso (detta anche
r.-noleggio), di tipo meramente
temporaneo. Le cose immobili sono requisibili in uso; le cose mobili consumabili
sono requisibili in proprietà; le cose mobili non consumabili sono
requisibili in proprietà o in uso, a patto che il procedimento non duri
per più di sei mesi, nel qual caso è consentita solo la
r.
in proprietà. Le invenzioni possono essere requisite sia in uso, di tipo
esclusivo o non esclusivo, sia in proprietà, a tempo determinato o
indeterminato. • Dir. pen. - Nel Codice Penale militare sono contemplati i
delitti di
arbitraria r. e di
abuso nelle r. Il primo si ha quando
il militare effettua una
r. senza averne la facoltà: in questo
caso è punibile con la reclusione fino a tre anni, cinque nel caso in cui
la
r. sia stata fatta usando violenza. Il delitto di abuso nelle
r. si esplicita nel rifiuto del militare incaricato della
r. di
rilasciare ricevuta della prestazione eseguita o nell'uso improprio delle
facoltà a lui concesse dai regolamenti di
r. • Dir.
internaz. - Lo Stato belligerante può impossessarsi di beni di
proprietà di uno Stato nemico o, in casi particolari, di uno Stato
neutrale. Questa facoltà è rigorosamente disciplinata da una serie
di leggi e regolamenti che traggono origine dalla IV Convenzione dell'Aia del
1907, dalla IV Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di
guerra del 1949 e dal I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del
1977. Secondo le disposizioni, l'occupante diventa amministratore e
usufruttuario degli immobili e delle aziende di proprietà dello Stato
nemico e può appropriarsi dei beni mobili senza alcuna formalità.
I beni di proprietà dei privati godono invece di una tutela maggiore, per
la quale il proprietario ha diritto alla restituzione del bene o ad un congruo
indennizzo. La
r. di ospedali civili è consentita solo nel caso in
cui l'assistenza a malati e feriti militari non pregiudichi l'assistenza
sanitaria alla popolazione civile. Anche in ambito militare esiste la
r.
di servizi da parte di abitanti del territorio occupato. In casi diversi
dall'occupazione è possibile, per lo Stato belligerante, requisire
materiale ferroviario di Stati nemici o neutrali, navi pubbliche dello Stato
nemico, navi private e merci nemiche o neutrali. Il capitano di una forza navale
in prossimità delle coste nemiche può requisire viveri e
approvvigionamenti sulla costa; in caso di rifiuto da parte delle
autorità locali ha la facoltà di procedere al bombardamento della
costa stessa.