Stats Tweet

Requisitòria.

Dir. - Atto con cui il pubblico ministero presenta le sue richieste all'organo giurisdizionale con riferimento ad attività che gli sono deferite dalla legge processuale penale o civile. Nel processo penale il giudice, di regola, non può deliberare senza che il pubblico ministero abbia formulato le sue richieste, che devono essere motivate e contenere conclusioni specifiche. Nel dibattimento il pubblico ministero propone oralmente le sue conclusioni. Nel processo civile la r. del pubblico ministero è prescritta nel giudizio di cassazione e in alcuni particolari procedimenti. ║ Fig. - Rimprovero o denuncia circostanziati.