Dir. - Atto con cui il pubblico ministero presenta le sue richieste all'organo
giurisdizionale con riferimento ad attività che gli sono deferite dalla
legge processuale penale o civile. Nel processo penale il giudice, di regola,
non può deliberare senza che il pubblico ministero abbia formulato le sue
richieste, che devono essere motivate e contenere conclusioni specifiche. Nel
dibattimento il pubblico ministero propone oralmente le sue conclusioni. Nel
processo civile la
r. del pubblico ministero è prescritta nel
giudizio di cassazione e in alcuni particolari procedimenti. ║ Fig. -
Rimprovero o denuncia circostanziati.