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Reintegrazione.

L'atto di reintegrare, il fatto di venire reintegrato. ║ R. nell'impiego, nel grado: recupero del rapporto di lavoro precedentemente interrotto; la r. può avvenire quando sia venuta meno la causa che aveva determinato la perdita nel posto di lavoro o essere conseguenza della dichiarazione, in sede giudiziaria, di nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento. • Arte - Procedimento attraverso il quale, nel corso di un restauro, vengono riprodotte e reintegrate nel tutto le parti mancanti di opere pittoriche, scultoree e architettoniche, sia pure creando un distacco evidente dalle parti originali. • Dir. - Azione di r. o di spoglio: tutela chi sia stato violentemente (contro la sua volontà) oppure occultamente (senza averne consapevolezza) spogliato di un suo possesso, mirando a ottenerne il recupero e la pronta restituzione da parte di colui che lo detiene illecitamente. A chiunque è data la possibilità di esercitare azione di r., tranne a chi abbia la cosa in detenzione per ragioni di lavoro o di ospitalità, nel qual caso potranno subentrare nell'azione l'imprenditore e l'ospitante. L'azione deve essere intrapresa entro un anno dalla scoperta del sofferto spoglio e può essere rivolta, oltre che contro l'autore dello spoglio, anche contro chi detenga la cosa spogliata avendola acquistata pur essendo a conoscenza dell'illecità della transazione. L'azione di r. si propone con ricorso al pretore competente per territorio.