L'atto di reintegrare, il fatto di venire reintegrato. ║
R.
nell'impiego,
nel grado: recupero del rapporto di lavoro
precedentemente interrotto; la
r. può avvenire quando sia venuta
meno la causa che aveva determinato la perdita nel posto di lavoro o essere
conseguenza della dichiarazione, in sede giudiziaria, di nullità,
illegittimità o inefficacia del licenziamento. • Arte -
Procedimento attraverso il quale, nel corso di un restauro, vengono riprodotte e
reintegrate nel tutto le parti mancanti di opere pittoriche, scultoree e
architettoniche, sia pure creando un distacco evidente dalle parti originali.
• Dir. -
Azione di r. o
di spoglio: tutela chi sia stato
violentemente (contro la sua volontà) oppure occultamente (senza averne
consapevolezza) spogliato di un suo possesso, mirando a ottenerne il recupero e
la pronta restituzione da parte di colui che lo detiene illecitamente. A
chiunque è data la possibilità di esercitare azione di
r.,
tranne a chi abbia la cosa in detenzione per ragioni di lavoro o di
ospitalità, nel qual caso potranno subentrare nell'azione
l'imprenditore e l'ospitante. L'azione deve essere intrapresa
entro un anno dalla scoperta del sofferto spoglio e può essere rivolta,
oltre che contro l'autore dello spoglio, anche contro chi detenga la cosa
spogliata avendola acquistata pur essendo a conoscenza
dell'illecità della transazione. L'azione di
r. si
propone con ricorso al pretore competente per territorio.