L'effetto o l'atto del regredire, del tornare indietro, del retrocedere. Il
termine è usato più propriamente come opposto a progresso, per
indicare un arretramento in termini quantitativi o qualitativi:
un'economia
in forte r. • Geom. -
Spigolo di r. di una superficie rigata
sviluppabile: la curva sghemba cui sono tangenti le generatrici della
superficie. • Fis. - Nei propulsori elicoidali, la differenza tra le
velocità a valle e a monte del fluido che attraversa il propulsore.
║
Funzione del r.: la spinta del propulsore. ║
Coefficiente di r.: rapporto tra il
r. e le velocità di
avanzamento dell'elica rispetto al fluido. • Filos. -
R.
all'infinito: sinonimo di
regressione
(V.). • Dir. - Il diritto e la conseguente
azione, che la legge riconosce a colui che abbia soddisfatto un debito altrui,
di farsi restituire dal debitore, in tutto o in parte, la prestazione o un suo
equivalente in denaro. Intraprendere azione di
r. è possibile solo
in casi determinati e tassativi in cui, dopo aver valutato la causa per cui
è stato soddisfatto il debito, risulta giustificata la richiesta di
rimborso al debitore liberato. In un'obbligazione in solido, in cui cioè
il debito è diviso tra diversi debitori, l'obbligato che ha pagato per
intero può giovarsi dell'azione di
r. al fine di farsi rimborsare
dai condebitori la parte di ciascuno. In base al vigente Codice Civile è,
per esempio, concessa azione di
r. all'usufruttuario che abbia eseguito a
proprie spese le riparazioni poste a carico del proprietario o abbia anticipato
il pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto.
Diversa è l'ipotesi di un soggetto che soddisfa un credito senza essere
debitore, per il fatto che l'adempiente prende il posto di creditore
soddisfatto. ║
Azione di r. cambiaria: può essere avviata
dal portatore della cambiale o da qualunque dei giranti, in quanto, una volta
che abbiano pagato liberando tutti coloro che li precedono nel nesso cambiario,
hanno diritto di pretendere quanto pagato allorché l'obbligato principale
rifiuti il pagamento o sia insolvibile.