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Regolamento.

Il modo di regolare o di essere regolato, con particolare riferimento alla definizione di rapporti economici o politici. ║ Complesso delle norme che regolano l'attività di un organo o di un ente, o di loro settori determinati. • Dir. pubbl. - Fonte di diritto subordinata rispetto alla legge, contenente norme emanate dal potere esecutivo o da enti pubblici. La distinzione fra r. e legge è diretta conseguenza del principio della «divisione dei poteri», impostosi nel mondo occidentale in seguito alla Rivoluzione francese, in base al quale solo le Camere parlamentari hanno potere normativo. Ben presto, tuttavia, si riconobbe anche al potere esecutivo e agli enti locali la facoltà di emanare norme giuridiche, purché non contrastanti con quelle legislative. Tale facoltà, attualmente garantita da tutti gli ordinamenti moderni, in Italia fu attribuita al potere esecutivo già dallo Statuto albertino. La legge italiana distingue i r. in: r. esecutivi (disciplinano l'esecuzione di leggi e decreti legislativi; essi possono contenere norme sussidiarie, complementari o integrative, e si dicono generali, quando sono relativi all'intera legge, speciali, quando riguardano una parte di essa); r. integrativi (contengono norme integrative a leggi o decreti legislativi); r. indipendenti o liberi (riguardano materie non regolamentate da leggi o atti aventi valore di legge); r. organizzativi (riguardano l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni); r. di delegificazione (riguardano materie coperte da riserva relativa di legge, per le quali è autorizzata l'abrogazione delle norme vigenti e l'istituzione di norme regolamentari emanate dal Governo, purché esse seguano le regole generali sulla materia dettate dalle leggi della Repubblica). Esistono infine r. che riguardano l'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti. I r. sono adottati previo parere del Consiglio di Stato e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. In base all'autorità che li emette essi si distinguono in r. governativi, ministeriali o interministeriali, regionali, comunali, provinciali. Tra i r. più importanti emanati dagli enti locali si devono ricordare quelli relativi all'applicazione dei tributi e all'edilizia. ║ R. interni: norme stabilite, in conformità a un principio generale dell'ordinamento giuridico, da ogni istituzione per il proprio funzionamento. L'istituzione stessa ha facoltà di attenersi o non attenersi ai r. tipo, cioè a schemi proposti dalle autorità di controllo come indicazioni di massima da seguire. ║ R. parlamentari: r. scritti o consuetudinari attraverso i quali ciascuna Camera disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Un tipico esempio di r. consuetudinario è quello della Camera dei Comuni inglese. • Dir. process. - R. di competenza: rimedio che si concede alle singole parti contro le decisioni attinenti alla competenza. Esso può essere necessario, quando costituisce l'unico rimedio contro decisioni che pronunciano sulla competenza, ma non decidono sul merito della causa, o facoltativo, quando si riferisce a una sentenza che ha pronunciato sulla competenza e sul merito. La decisione su di esso spetta alla Corte di Cassazione in Camera di Consiglio. ║ R. di giurisdizione: rimedio concesso alle parti o alla pubblica amministrazione per addivenire alla soluzione di questioni che riguardano un difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali. Esso è proponibile finché la causa non è stata decisa nel merito in primo grado, comporta la sospensione del processo di merito e viene deciso dalle sezioni unite della Cassazione. • Dir. internaz. - Nel diritto delle Comunità europee, atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Esso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. In base al Trattato di Roma, il r. è valido nei confronti degli Stati membri e delle persone giuridiche e fisiche di tali Stati.