Il modo di regolare o di essere regolato, con particolare riferimento alla
definizione di rapporti economici o politici. ║ Complesso delle norme che
regolano l'attività di un organo o di un ente, o di loro settori
determinati. • Dir. pubbl. - Fonte di diritto subordinata rispetto alla
legge, contenente norme emanate dal potere esecutivo o da enti pubblici. La
distinzione fra
r. e legge è diretta conseguenza del principio
della «divisione dei poteri», impostosi nel mondo occidentale in
seguito alla Rivoluzione francese, in base al quale solo le Camere parlamentari
hanno potere normativo. Ben presto, tuttavia, si riconobbe anche al potere
esecutivo e agli enti locali la facoltà di emanare norme giuridiche,
purché non contrastanti con quelle legislative. Tale facoltà,
attualmente garantita da tutti gli ordinamenti moderni, in Italia fu attribuita
al potere esecutivo già dallo Statuto albertino. La legge italiana
distingue i
r. in:
r. esecutivi (disciplinano l'esecuzione di
leggi e decreti legislativi; essi possono contenere norme sussidiarie,
complementari o integrative, e si dicono
generali, quando sono relativi
all'intera legge,
speciali, quando riguardano una parte di essa);
r.
integrativi (contengono norme integrative a leggi o decreti legislativi);
r. indipendenti o
liberi (riguardano materie non regolamentate da
leggi o atti aventi valore di legge);
r. organizzativi (riguardano
l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni);
r. di
delegificazione (riguardano materie coperte da riserva relativa di legge,
per le quali è autorizzata l'abrogazione delle norme vigenti e
l'istituzione di norme regolamentari emanate dal Governo, purché esse
seguano le regole generali sulla materia dettate dalle leggi della Repubblica).
Esistono infine
r. che riguardano l'organizzazione del lavoro dei
pubblici dipendenti. I
r. sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. In base all'autorità
che li emette essi si distinguono in
r. governativi,
ministeriali
o
interministeriali,
regionali,
comunali,
provinciali. Tra i
r. più importanti emanati dagli enti
locali si devono ricordare quelli relativi all'applicazione dei tributi e
all'edilizia. ║
R. interni: norme stabilite, in conformità a
un principio generale dell'ordinamento giuridico, da ogni istituzione per il
proprio funzionamento. L'istituzione stessa ha facoltà di attenersi o non
attenersi ai
r. tipo, cioè a schemi proposti dalle autorità
di controllo come indicazioni di massima da seguire. ║
R.
parlamentari:
r. scritti o consuetudinari attraverso i quali ciascuna
Camera disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Un
tipico esempio di
r. consuetudinario è quello della Camera dei
Comuni inglese. • Dir. process. -
R. di competenza: rimedio che si
concede alle singole parti contro le decisioni attinenti alla competenza. Esso
può essere
necessario, quando costituisce l'unico rimedio contro
decisioni che pronunciano sulla competenza, ma non decidono sul merito della
causa, o
facoltativo, quando si riferisce a una sentenza che ha
pronunciato sulla competenza e sul merito. La decisione su di esso spetta alla
Corte di Cassazione in Camera di Consiglio. ║
R. di giurisdizione:
rimedio concesso alle parti o alla pubblica amministrazione per addivenire alla
soluzione di questioni che riguardano un difetto di giurisdizione del giudice
ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali.
Esso è proponibile finché la causa non è stata decisa nel
merito in primo grado, comporta la sospensione del processo di merito e viene
deciso dalle sezioni unite della Cassazione. • Dir. internaz. - Nel
diritto delle Comunità europee, atto di portata generale, obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Esso viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. In base al
Trattato di Roma, il
r. è valido nei confronti degli Stati membri
e delle persone giuridiche e fisiche di tali Stati.