Tecn. - Operazione mediante cui si ottiene una rappresentazione
permanente, su supporti idonei, delle caratteristiche con cui un determinato
fenomeno si presenta, in un istante specifico e in un periodo di tempo
prefissato, allo scopo di conservare e riprodurre in seguito queste
caratteristiche. La
r. di un fenomeno o di una grandezza avviene mediante
appositi strumenti o dispositivi registratori che, spesso, ne costituiscono
l'unico mezzo d'indagine. La
r., tuttavia, anche nel caso di eventi
osservabili direttamente, è in grado di fornire la documentazione e la
conservazione dei dati osservati in un certo periodo di tempo, così da
rappresentare esaurientemente lo stato del sistema su cui si è operata la
r. e il suo comportamento al variare delle grandezze impegnate. Talvolta
la
r. ha come scopo la riproduzione di un determinato fenomeno, al fine
di garantirne la riproducibilità per un numero infinito di volte; alcuni
esempi di tale meccanismo sono forniti dai suoni impressi su disco fonografico o
digitale (CD ROM), su nastro magnetico, o dalle immagini sonore su pellicola
cinematografica. Proprio per lo studio di molte grandezze fisiche si va
diffondendo la
r. su supporto digitale (
r. digitale) non volatile,
che consente l'impressione di grandezze variabili nel tempo, convertite in
segnali elettrici e ridotte in un intervallo di variazione opportuno. Per tali
dispositivi è possibile realizzare una conversione analogica numerica,
ottenendo una serie di segnali o di immagini digitalizzate e registrate su
memoria non volatile, come quella dei floppy disk o dei CD ROM; questi,
successivamente inseriti in adeguate apparecchiature, permettono il filtraggio,
il riutilizzo e il trasferimento dei dati su differenti supporti. • Cin. -
Sala di r.: sala o studio in cui si effettuano le operazioni relative
alla
r. di una determinata produzione. • Dir. priv. - Annotazione
di atti, delle trasmissioni dei diritti reali, dei contratti verbali e dei fatti
giuridici pubblici o privati, civili o commerciali, giudiziali o
extragiudiziali, su pubblici registri. La
r. sanziona la legale esistenza
degli atti e vi appone una datazione provata; deve solitamente avvenire entro un
termine fisso e contemporaneamente al pagamento delle imposte di registro di cui
deve recare notizia. • Dir. internaz. - Operazione giuridica con cui gli
accordi internazionali, conclusi da Stati membri delle Nazioni Unite, vengono
iscritti in appositi registri, conservati dal segretario generale, per essere in
seguito pubblicati. Stabilita inizialmente dall'art. 18 del Patto della
Società delle Nazioni per garantire la pubblicità dei trattati,
è stata in seguito regolata dall'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite
contenente insieme l'obbligo, per tutti i membri che ne fanno parte, di non
assumere alcun incarico contrario allo Statuto. La
r. è
obbligatoria sia per gli accordi internazionali stipulati tra Stati membri, sia
per accordi tra uno Stato membro e uno esterno. Essa deve comunque avvenire il
più presto possibile dopo la stipula dell'accordo e, una volta compiuta,
deve essere pubblicata dal segretario sull'apposita raccolta ufficiale delle
Nazioni Unite (United Nations Treaty Series); la mancata pubblicazione rende
vana l'applicazione della norma di fronte agli organi delle Nazioni Unite.
• Diplom. - Il documento registrato. • Mus. - Arte di scegliere e di
combinare i differenti registri dell'organo, dell'armonium, del clavicembalo o
di altri strumenti per ottenere le qualità timbriche più adeguate
a sottolineare le caratteristiche espressive di una composizione. La
r.
risponde, da un lato, all'esigenza di fedeltà filologica nei confronti
del pezzo considerato, per evitare che registri sonori inattuali accompagnino
una determinata composizione, dall'altro, alla possibilità di variare e
di arricchire le qualità timbriche di un brano musicale.