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Registrazione.

Tecn. - Operazione mediante cui si ottiene una rappresentazione permanente, su supporti idonei, delle caratteristiche con cui un determinato fenomeno si presenta, in un istante specifico e in un periodo di tempo prefissato, allo scopo di conservare e riprodurre in seguito queste caratteristiche. La r. di un fenomeno o di una grandezza avviene mediante appositi strumenti o dispositivi registratori che, spesso, ne costituiscono l'unico mezzo d'indagine. La r., tuttavia, anche nel caso di eventi osservabili direttamente, è in grado di fornire la documentazione e la conservazione dei dati osservati in un certo periodo di tempo, così da rappresentare esaurientemente lo stato del sistema su cui si è operata la r. e il suo comportamento al variare delle grandezze impegnate. Talvolta la r. ha come scopo la riproduzione di un determinato fenomeno, al fine di garantirne la riproducibilità per un numero infinito di volte; alcuni esempi di tale meccanismo sono forniti dai suoni impressi su disco fonografico o digitale (CD ROM), su nastro magnetico, o dalle immagini sonore su pellicola cinematografica. Proprio per lo studio di molte grandezze fisiche si va diffondendo la r. su supporto digitale (r. digitale) non volatile, che consente l'impressione di grandezze variabili nel tempo, convertite in segnali elettrici e ridotte in un intervallo di variazione opportuno. Per tali dispositivi è possibile realizzare una conversione analogica numerica, ottenendo una serie di segnali o di immagini digitalizzate e registrate su memoria non volatile, come quella dei floppy disk o dei CD ROM; questi, successivamente inseriti in adeguate apparecchiature, permettono il filtraggio, il riutilizzo e il trasferimento dei dati su differenti supporti. • Cin. - Sala di r.: sala o studio in cui si effettuano le operazioni relative alla r. di una determinata produzione. • Dir. priv. - Annotazione di atti, delle trasmissioni dei diritti reali, dei contratti verbali e dei fatti giuridici pubblici o privati, civili o commerciali, giudiziali o extragiudiziali, su pubblici registri. La r. sanziona la legale esistenza degli atti e vi appone una datazione provata; deve solitamente avvenire entro un termine fisso e contemporaneamente al pagamento delle imposte di registro di cui deve recare notizia. • Dir. internaz. - Operazione giuridica con cui gli accordi internazionali, conclusi da Stati membri delle Nazioni Unite, vengono iscritti in appositi registri, conservati dal segretario generale, per essere in seguito pubblicati. Stabilita inizialmente dall'art. 18 del Patto della Società delle Nazioni per garantire la pubblicità dei trattati, è stata in seguito regolata dall'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite contenente insieme l'obbligo, per tutti i membri che ne fanno parte, di non assumere alcun incarico contrario allo Statuto. La r. è obbligatoria sia per gli accordi internazionali stipulati tra Stati membri, sia per accordi tra uno Stato membro e uno esterno. Essa deve comunque avvenire il più presto possibile dopo la stipula dell'accordo e, una volta compiuta, deve essere pubblicata dal segretario sull'apposita raccolta ufficiale delle Nazioni Unite (United Nations Treaty Series); la mancata pubblicazione rende vana l'applicazione della norma di fronte agli organi delle Nazioni Unite. • Diplom. - Il documento registrato. • Mus. - Arte di scegliere e di combinare i differenti registri dell'organo, dell'armonium, del clavicembalo o di altri strumenti per ottenere le qualità timbriche più adeguate a sottolineare le caratteristiche espressive di una composizione. La r. risponde, da un lato, all'esigenza di fedeltà filologica nei confronti del pezzo considerato, per evitare che registri sonori inattuali accompagnino una determinata composizione, dall'altro, alla possibilità di variare e di arricchire le qualità timbriche di un brano musicale.