(dal latino
res furtiva: roba rubata). Il complesso delle cose rubate.
Quando la
r. è di valore rilevante si ha l'aggravante di reato; al
contrario, un valore modesto costituisce circostanza attenuante. È
circostanza attenuante anche la restituzione della
r. insieme al
risarcimento del danno, precedentemente al giudizio.