Locuzione latina: modificazione in peggio. • Dir. - Principio cui è
sottoposto il giudice d'appello, quando non vi sia, insieme con l'appello
dell'imputato, l'impugnazione del pubblico ministero. Si concreta nella
proibizione di modificare in peggio una sentenza penale: il giudice non
può infliggere una pena più grave per specie o quantità (e
tanto meno condannare l'imputato prosciolto per insufficienza di prove o per
concessione del perdono giudiziale), né revocare benefici (come il
beneficio della sospensione condizionale della pena o della non iscrizione nel
casellario giudiziario).