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Reformatio in peius.

Locuzione latina: modificazione in peggio. • Dir. - Principio cui è sottoposto il giudice d'appello, quando non vi sia, insieme con l'appello dell'imputato, l'impugnazione del pubblico ministero. Si concreta nella proibizione di modificare in peggio una sentenza penale: il giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità (e tanto meno condannare l'imputato prosciolto per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale), né revocare benefici (come il beneficio della sospensione condizionale della pena o della non iscrizione nel casellario giudiziario).