(dal latino
refertum: riferito, riportato). Med. - Relazione scritta,
rilasciata dal medico responsabile di reparto, che accompagna il risultato di
ogni indagine clinica, fisica o strumentale (
r. elettroencefalografico, r.
radiologico)
alla quale il paziente è stato sottoposto.
• Dir. - In medicina legale, atto ufficiale, obbligatorio per legge, che
il medico o qualsiasi persona che eserciti una qualsivoglia attività
sanitaria deve presentare entro 24 ore all'autorità giudiziaria, nel caso
abbia prestato la propria assistenza o la propria opera in situazioni nelle
quali si configura un delitto perseguibile d'ufficio. L'omissione di
r.
è perseguita penalmente. Il sanitario è esonerato da tale obbligo
soltanto nel caso in cui, a causa della denuncia, il paziente sia esposto a
procedimento penale; ciò al fine di garantire l'assistenza medica anche
agli autori di reato.