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Redibitòrio.

Dir. - Azione r.: azione di risoluzione del contratto che, nella compravendita, il compratore può esercitare contro il venditore qualora la cosa acquistata risulti affetta da vizi occulti, tali da alterare la consistenza economica della cosa venduta. L'azione r. può aver luogo solo se sulla merce acquistata esiste una garanzia, detta appunto r.