Dir. -
Azione r.: azione di risoluzione del contratto che, nella
compravendita, il compratore può esercitare contro il venditore qualora
la cosa acquistata risulti affetta da vizi occulti, tali da alterare la
consistenza economica della cosa venduta. L'azione
r. può aver
luogo solo se sulla merce acquistata esiste una garanzia, detta appunto
r.