(dal latino
reciprocitas, der. di
reciprocus: reciproco).
Qualità o condizione di ciò che è reciproco. • Dir.
internaz. - Detto anche principio di
r., è la norma a cui si
ispira ogni Stato nei suoi rapporti con gli altri Stati. In base ad essa uno
Stato accorda a un altro determinate agevolazioni alla sola condizione che anche
questo gli accordi a sua volta le medesime agevolazioni. La
r. si
distingue in convenzionale e prevista unilateralmente: nel primo caso,
costituisce la clausola di un accordo internazionale (si parla di clausola di
r.); nel secondo caso, rientra semplicemente nella legislazione di uno
Stato. Dal punto di vista del contenuto, inoltre, la
r. può essere
materiale o assoluta, formale o relativa, a seconda che il comportamento dei due
Stati debba o meno necessariamente corrispondere. Salvo opportune precisazioni,
la
r. equivale a quella del secondo tipo. ║ Il diritto italiano
stabilisce che lo straniero (sia come persona fisica sia giuridica) è
ammesso a godere dei diritti civili (non politici) attribuiti al cittadino a
condizioni di
r. e fatte salve le disposizioni previste in leggi
speciali. Agli effetti del Codice Civile, ad esempio, lo straniero può
essere convocato davanti ai giudici dello Stato se, nel caso reciproco, il
giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene adotta la medesima linea di
condotta nei confronti del cittadino italiano. Il Codice Penale, inoltre,
prescrive che le pene stabilite per i delitti di attentato contro i capi di
Stato esteri, nonché di offesa alla libertà o all'onore degli
stessi, vengano applicate solo in quanto la legge straniera garantisca
reciprocamente al capo dello Stato italiano parità di tutela penale. I
capi di missione diplomatica, analogamente, sono equiparati ai capi di Stato
esteri solamente se lo Stato straniero riserva pari trattamento ai capi di
missione diplomatica italiana. • Filos. - Particolare tipo di relazione
tra due entità, nella quale ciascuna di esse esercita un'azione analoga
sull'altra. Quando le due entità sono proposizioni, la
r. consiste
nella possibilità che il soggetto della prima divenga predicato della
seconda e viceversa. È ciò che avviene nella definizione, in
virtù dell'equivalenza fra il definito e la definizione. Nella filosofia
kantiana la
r., denominata più specificamente
r. d'azione
(
Wechselwirkung) o comunanza (
Gemeinschaft), è una
categoria della relazione, per cui si giudica che due cose agiscono e reagiscono
l'una sull'altra. Accanto ad essa, fanno ugualmente parte del gruppo della
relazione la sostanzialità o inerenza (per cui si giudica che una certa
proprietà appartiene a una certa sostanza) e la causalità o
dipendenza (per cui si giudica che una certa sostanza è causa di
un'altra). • Antropol. -
Principio di r.: la prima formulazione del
principio di
r. si deve a Marcel Mauss che, nell'opera
Saggio sul
dono (1925), mostra come lo scambio delle società primitive si
configuri come dono reciproco: all'obbligo di donare consegue quello di
accettare doni e, finalmente, quello di ricambiare. Il dono è simbolo di
potere, prestigio, rango; conseguentemente, lo scambio non si riduce a mero
fatto economico, ma assurge a «fatto sociale totale», in cui si
sommano significati sociali, economici, religiosi, giuridici e morali. In
seguito, Lévi-Strauss ampliò la portata concettuale del principio
di
r. Riferendolo non più solo alla circolazione degli oggetti, ma
anche a quella delle donne, lo studioso individua nel principio suddetto
l'origine delle norme che proibiscono l'uso delle donne all'interno del gruppo
(divieto dell'incesto) e prevedono la ricerca del coniuge al di fuori del gruppo
di appartenenza (istituzione dell'esogamia). In anni più recenti, M.
Sahlins individuò e analizzò diversi aspetti del principio di
r.: la
r. generalizzata, caratterizzata da atti altruistici quali
il dono; la
r. bilanciata, rappresentata dallo scambio; la
r.
negativa, costituita dall'appropriazione. • Ling. -
R. slava:
espressione utilizzata per la prima volta nel 1837, dallo scrittore ceco J.
Kollar, per designare l'origine comune delle lingue e dei popoli slavi. •
Elettrotecn. - In relazione a una rete passiva o lineare, il principio (o
teorema) di
r. prevede che, applicando una tensione tra una coppia di
nodi della rete, ponendo in cortocircuito una seconda coppia di nodi e
determinando l'intensità della corrente che circola nel collegamento di
cortocircuito, il rapporto tra la tensione e l'intensità rimane costante
se si scambiano, tra di loro, le due coppie di nodi. • Mat. - Tra due
spazi proiettivi
S e
S' aventi la stessa dimensione
r,
coincidenti o meno, corrispondenza proiettiva tra i punti di
S e gli
iperpiani di
S'. Se in
S e in
S' si fissano due sistemi di
coordinate omogenee, tale corrispondenza è rappresentata dall'equazione

dove
ρ è un
coefficiente di proporzionalità diverso da zero, (
x0,
...,
xr) sono le coordinate del generico punto di
S,
(
u0', ...,
ur') sono i coefficienti
dell'equazione dell'iperpiano di
S' corrispondente al punto
(
x0, ...,
xr) e
C =
(
chk) è una matrice non degenere. In una
r.,
alle rette, ai piani, ..., agli iperpiani dello spazio
S corrispondono in
S', rispettivamente, i sottospazi lineari di dimensione
r -
2,
r - 1, .., 0; inoltre, è possibile dimostrare che il
quadrato di una
r. è sempre una omografia. Dato un punto
P
dello spazio
S, un qualsiasi punto appartenente all'iperpiano
π' di
S' corrispondente a
P nella
r. data viene
detto
punto reciproco di
P; la nozione di punti reciproci non
è simmetrica, poiché non è detto, in generale, che se
P' è reciproco di
P, anche
P sia reciproco di
P'. ║
R. involutoria:
r. tra due spazi proiettivi
sovrapposti tale che il suo quadrato è l'omografia identica. In altri
termini, una
r. si dice involutoria se, indicato con
π'
l'iperpiano corrispondente al generico punto
P, all'iperpiano
π', pensato ora come immerso nel primo spazio, corrisponde
esattamente il punto
P' del secondo spazio sovrapposto a
P.