(dal latino tardo
reatus, der. di
reus: accusato, colpevole). Atto
antigiuridico che provoca un evento contrario a un interesse protetto dalla
norma penale e che, dunque, risulta punibile. ║ Iron. - Comportamento o
azione riprovevole:
non sarà un r. ritardare cinque minuti!
•
Encicl. - L'origine del
r. presso le popolazioni
dell'antichità rimanda alla dimensione magico-religiosa e si colloca nel
contesto di uno sviluppato senso di appartenenza al gruppo sociale; non per
nulla, queste popolazioni distinguevano spesso un
r. contro un membro del
proprio gruppo sociale e un
r. contro un membro di un altro gruppo
sociale. A seconda dei tempi e dei luoghi, variò la percezione di
ciò che poteva essere considerato
r.: ad esempio, la condizione
giuridica degli individui coinvolti determinava la gravità dei
r.
nel
Codice di Hammurabi, così come alla violazione del patto con
Dio era ricondotto il
r. nel diritto mosaico. Allo stesso modo, nella
Grecia omerica erano contemplate pene differenti a seconda che il
r.
avvenisse o meno all'interno del medesimo gruppo sociale e la vendetta finiva
per costituire spesso il mezzo di risoluzione delle controversie interfamiliari.
Con il declino del regime patriarcale, i
r. vennero a perdere il
carattere di offesa privata e si configurarono come atti lesivi per la
società, considerata nel suo complesso: allo Stato e a Tribunali
appositamente costituiti venne così delegato l'esercizio della punizione
del colpevole. È ai Romani che risalgono l'idea del
r. come
infrazione di una norma giuridica (infrazione che poteva verificarsi tanto per
un atto positivo quanto per un'omissione, purché di un atto reso
specificamente obbligatorio da una norma) e il principio della
responsabilità individuale in ordine ai
r. Vari termini venivano
utilizzati per indicare il
r.: accanto a quelli non tecnici
(
scelus,
fraus,
peccatum,
probrum), si distinguevano
il
crimen (l'atto illecito punito con pena pubblica), il
delictum
e il
maleficium (atto illecito punito dallo
ius civile con pena
privata), il
flagitium (il
r. militare e contro il buon costume).
In età imperiale si assistette all'introduzione della fattispecie dei
cosiddetti
crimina extraordinaria, ovvero quegli atti criminosi
perseguiti da magistrati imperiali che non erano compresi nelle leggi
costitutive delle
quaestiones. In epoca giustinianea, pressoché
tutti i
crimina rientrarono tra gli
extraordinaria. • Dir.
pen. - Il sistema giuridico italiano riconosce il principio della
personalità della responsabilità penale, secondo cui solo la
persona fisica può essere soggetto del
r., e il principio del
nullun crimen sine lege, in base al quale nessuno può essere
punito per un fatto non espressamente previsto come
r. (ciò
esclude la possibilità del
r. per analogia). Essendo il
r.
un illecito di diritto pubblico, soggetto passivo è sempre lo Stato; al
contrario, per quel che concerne la titolarità dell'interesse
direttamente offeso dal
r., soggetto passivo può essere tanto
l'individuo (come nell'omicidio) quanto lo Stato (come nei
r. contro la
pubblica amministrazione). Vari sono i tipi di
r. previsti dal sistema
giuridico italiano. A seconda del tipo di pena per essi previsti, i
r. si
distinguono in
delitti (se puniti con ergastolo, reclusione o multa) o
contravvenzioni (se puniti con ammenda o arresto). Dal punto di vista
soggettivo, si distinguono in
dolosi,
colposi o
preterintenzionali rispettivamente nel caso che l'agente abbia agito con
la volontà e la previsione dell'evento (
dolo), con imprudenza,
imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti (
colpa) oppure con
volontà delittuosa che, però, ha causato eventi che sono andati
oltre l'intenzione dell'agente (
preterintenzionalità). Dal punto
di vista della struttura, si hanno, invece, i
r. formali (la cui
parte oggettiva si esaurisce nell'azione o nell'omissione, come, ad esempio,
l'ingiuria) e i
r. materiali (nei quali l'evento è
cronologicamente staccato, anche se causalmente collegato, all'azione o
all'omissione, come nel caso dell'omicidio). Per qualità dell'evento si
distinguono
r. di danno (lesioni, omicidio, ecc.) e
di
pericolo; questi ultimi sono ulteriormente divisi in
r. di
pericolo concreto (ad esempio, abbandono di incapace) e
di pericolo
astratto o
presunto. Dal punto di vista del grado, vengono
individuati
r. tentati (iniziati, ma non giunti a compimento per
cause indipendenti dalla volontà dell'agente) e i
r.
consumati (quando è interamente realizzato il fatto sanzionato); a
seconda, poi, che il
r. consumato si esaurisca con il suo verificarsi
oppure si protragga nel tempo, si parla, rispettivamente, di
r.
istantaneo e di
r. permanente. Il
r. permanente si
differenzia tanto dal
r. abituale (che consiste nella reiterazione
del medesimo atto criminoso) quanto dal
r. continuato (che
è configurato dalla violazione di più disposizioni di legge in
funzione di un unico disegno criminoso). Dal punto di vista del soggetto attivo,
si distinguono i
r. comuni, che possono essere commessi da
chiunque (ad esempio, il furto), e i
r. propri, che possono essere
commessi solo da particolari soggetti (ad esempio, la concussione). Ancora, si
hanno
r. procedibili d'ufficio e
r. dietro
querela,
richiesta,
istanza,
autorizzazione; esistono,
infine, circostanze che escludono la pena, quali le
cause di non
punibilità o di
giustificazione del fatto (stato di
necessità, legittima difesa, ecc.). ║
Corpo di r.:
V. CORPO.
║
Flagranza di r.: V.
FLAGRANZA. ║
R. militare: nel diritto
penale militare, violazione di un precetto sanzionato da una legge penale
militare. Si distinguono
r. esclusivamente militari e
r.
obiettivamente militari per indicare rispettivamente violazioni di norme
previste solo dal diritto penale militare (ad esempio, la diserzione) e
violazioni di norme contemplate anche dal diritto penale ordinario, ma con una
diversa valutazione sanzionatoria (ad esempio, il peculato di cose militari). La
legge penale militare si applica ai soli militari e equiparati in tempo di pace,
ma può essere estesa ad altre categorie di cittadini o anche a tutti i
cittadini in tempo di guerra. • Mar. -
R. marittimo: qualsiasi
violazione del Codice di Navigazione che comporti una pena equivalente a quelle
fissate dal Codice Penale o l'interdizione anche temporanea dai gradi marittimi
o la confisca.