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Reato.

(dal latino tardo reatus, der. di reus: accusato, colpevole). Atto antigiuridico che provoca un evento contrario a un interesse protetto dalla norma penale e che, dunque, risulta punibile. ║ Iron. - Comportamento o azione riprovevole: non sarà un r. ritardare cinque minuti! Encicl. - L'origine del r. presso le popolazioni dell'antichità rimanda alla dimensione magico-religiosa e si colloca nel contesto di uno sviluppato senso di appartenenza al gruppo sociale; non per nulla, queste popolazioni distinguevano spesso un r. contro un membro del proprio gruppo sociale e un r. contro un membro di un altro gruppo sociale. A seconda dei tempi e dei luoghi, variò la percezione di ciò che poteva essere considerato r.: ad esempio, la condizione giuridica degli individui coinvolti determinava la gravità dei r. nel Codice di Hammurabi, così come alla violazione del patto con Dio era ricondotto il r. nel diritto mosaico. Allo stesso modo, nella Grecia omerica erano contemplate pene differenti a seconda che il r. avvenisse o meno all'interno del medesimo gruppo sociale e la vendetta finiva per costituire spesso il mezzo di risoluzione delle controversie interfamiliari. Con il declino del regime patriarcale, i r. vennero a perdere il carattere di offesa privata e si configurarono come atti lesivi per la società, considerata nel suo complesso: allo Stato e a Tribunali appositamente costituiti venne così delegato l'esercizio della punizione del colpevole. È ai Romani che risalgono l'idea del r. come infrazione di una norma giuridica (infrazione che poteva verificarsi tanto per un atto positivo quanto per un'omissione, purché di un atto reso specificamente obbligatorio da una norma) e il principio della responsabilità individuale in ordine ai r. Vari termini venivano utilizzati per indicare il r.: accanto a quelli non tecnici (scelus, fraus, peccatum, probrum), si distinguevano il crimen (l'atto illecito punito con pena pubblica), il delictum e il maleficium (atto illecito punito dallo ius civile con pena privata), il flagitium (il r. militare e contro il buon costume). In età imperiale si assistette all'introduzione della fattispecie dei cosiddetti crimina extraordinaria, ovvero quegli atti criminosi perseguiti da magistrati imperiali che non erano compresi nelle leggi costitutive delle quaestiones. In epoca giustinianea, pressoché tutti i crimina rientrarono tra gli extraordinaria. • Dir. pen. - Il sistema giuridico italiano riconosce il principio della personalità della responsabilità penale, secondo cui solo la persona fisica può essere soggetto del r., e il principio del nullun crimen sine lege, in base al quale nessuno può essere punito per un fatto non espressamente previsto come r. (ciò esclude la possibilità del r. per analogia). Essendo il r. un illecito di diritto pubblico, soggetto passivo è sempre lo Stato; al contrario, per quel che concerne la titolarità dell'interesse direttamente offeso dal r., soggetto passivo può essere tanto l'individuo (come nell'omicidio) quanto lo Stato (come nei r. contro la pubblica amministrazione). Vari sono i tipi di r. previsti dal sistema giuridico italiano. A seconda del tipo di pena per essi previsti, i r. si distinguono in delitti (se puniti con ergastolo, reclusione o multa) o contravvenzioni (se puniti con ammenda o arresto). Dal punto di vista soggettivo, si distinguono in dolosi, colposi o preterintenzionali rispettivamente nel caso che l'agente abbia agito con la volontà e la previsione dell'evento (dolo), con imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti (colpa) oppure con volontà delittuosa che, però, ha causato eventi che sono andati oltre l'intenzione dell'agente (preterintenzionalità). Dal punto di vista della struttura, si hanno, invece, i r. formali (la cui parte oggettiva si esaurisce nell'azione o nell'omissione, come, ad esempio, l'ingiuria) e i r. materiali (nei quali l'evento è cronologicamente staccato, anche se causalmente collegato, all'azione o all'omissione, come nel caso dell'omicidio). Per qualità dell'evento si distinguono r. di danno (lesioni, omicidio, ecc.) e di pericolo; questi ultimi sono ulteriormente divisi in r. di pericolo concreto (ad esempio, abbandono di incapace) e di pericolo astratto o presunto. Dal punto di vista del grado, vengono individuati r. tentati (iniziati, ma non giunti a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente) e i r. consumati (quando è interamente realizzato il fatto sanzionato); a seconda, poi, che il r. consumato si esaurisca con il suo verificarsi oppure si protragga nel tempo, si parla, rispettivamente, di r. istantaneo e di r. permanente. Il r. permanente si differenzia tanto dal r. abituale (che consiste nella reiterazione del medesimo atto criminoso) quanto dal r. continuato (che è configurato dalla violazione di più disposizioni di legge in funzione di un unico disegno criminoso). Dal punto di vista del soggetto attivo, si distinguono i r. comuni, che possono essere commessi da chiunque (ad esempio, il furto), e i r. propri, che possono essere commessi solo da particolari soggetti (ad esempio, la concussione). Ancora, si hanno r. procedibili d'ufficio e r. dietro querela, richiesta, istanza, autorizzazione; esistono, infine, circostanze che escludono la pena, quali le cause di non punibilità o di giustificazione del fatto (stato di necessità, legittima difesa, ecc.). ║ Corpo di r.: V. CORPO. ║ Flagranza di r.: V. FLAGRANZA. ║ R. militare: nel diritto penale militare, violazione di un precetto sanzionato da una legge penale militare. Si distinguono r. esclusivamente militari e r. obiettivamente militari per indicare rispettivamente violazioni di norme previste solo dal diritto penale militare (ad esempio, la diserzione) e violazioni di norme contemplate anche dal diritto penale ordinario, ma con una diversa valutazione sanzionatoria (ad esempio, il peculato di cose militari). La legge penale militare si applica ai soli militari e equiparati in tempo di pace, ma può essere estesa ad altre categorie di cittadini o anche a tutti i cittadini in tempo di guerra. • Mar. - R. marittimo: qualsiasi violazione del Codice di Navigazione che comporti una pena equivalente a quelle fissate dal Codice Penale o l'interdizione anche temporanea dai gradi marittimi o la confisca.