(dal latino medioevale
represalia: diritto di riprendere con la
forza il risarcimento per un danno subito). Nel diritto internazionale moderno,
azione o provvedimento con il quale uno Stato risponde a una lesione dei propri
diritti inflittagli da un altro Stato. ║ Azione o provvedimento, di
carattere violento e indiscriminato, messo in atto dalla potenza occupante nei
confronti della popolazione del territorio occupato, qualora questa abbia
causato qualche danno ai propri cittadini. Il termine viene usato anche per
indicare azioni analoghe, condotte da gruppi di guerriglieri o ribelli contro le
forze che controllano il territorio nazionale (siano esse straniere o no).
║ In senso generico, vendetta, rivalsa. • Dir. - Nell'antica Grecia
era pratica consueta quella di rivalersi sui beni o sulla persona di un debitore
straniero o di suoi concittadini, a meno che esistessero, fra la città
cui apparteneva il debitore e quella del creditore, accordi particolari in senso
contrario. Nel mondo romano la
r. apparteneva all'ambito dei rapporti fra
Stati, concretizzandosi in azioni punitive dirette contro comunità
straniere che fossero venute meno ai loro doveri verso Roma. In epoca
medioevale, la
r. assunse la forma di vero e proprio istituto giuridico,
sulla base del quale il creditore che non riusciva a ottenere, tramite vie
pacifiche, soddisfazione del debito da parte di un creditore straniero, otteneva
dal proprio comune la concessione di
lettere di r., che lo autorizzavano
ad agire contro il debitore, i suoi concittadini, o il comune di appartenenza,
fino a ottenere la soddisfazione del debito. In alcune città (come
Bologna) esistevano magistrati, chiamati
ambasciatori delle r., il cui
compito era quello di richiedere la soddisfazione dei debiti da parte dei loro
concittadini nei confronti degli stranieri. L'intensificarsi degli scambi
commerciali, e il desiderio di attrarre sul proprio territorio mercanti,
pellegrini e studenti, fece sì che il diritto di
r. venisse sempre
più limitato. Risalgono al IX sec. i primi trattati fra città che
prevedevano l'esenzione dalla
r. per i mercanti; l'autentica
Habita di Federico Barbarossa, del 1158, ne escludeva gli studenti
dell'università di Bologna, concessione che fu poi estesa a tutte le
università; altri privilegi furono concessi ai pellegrini che si recavano
nei luoghi santi e agli ambasciatori. La reazione definitiva al diritto di
r. si ebbe fra la fine del XIV e l'inizio del XV sec., come è
testimoniato dal moltiplicarsi di trattati fra Stati che esplicitamente la
condannavano. La
r. scomparì completamente fra Cinquecento e
Seicento, in concomitanza con l'affermarsi del principio secondo cui lo Stato
era tenuto a rendere giustizia agli stranieri allo stesso modo che ai propri
cittadini. • Dir. internaz. - La
r. costituisce la reazione di uno
Stato verso un'azione illecita e lesiva dei propri diritti, messa in atto da un
altro Stato. Essa consiste in un'azione che, senza il presupposto dell'illecito
subito, sarebbe a sua volta illecita. A seconda che si concreti in azioni
normalmente vietate dal diritto internazionale, oppure nell'omissione di
comportamenti giuridicamente doverosi, si parla di
r. positiva o
negativa. La
r. può essere effettuata sia in tempo di pace
sia in guerra. Nel primo caso, per il principio del divieto dell'uso della forza
nelle relazioni internazionali, sancito dall'art. 2 della Carta delle Nazioni
Unite, è escluso che uno Stato possa adottare
r. che implichino
l'uso della forza armata, a meno che non si tratti di una risposta a un attacco
militare già subito (art. 51). La
r. attuata in tempo di pace,
quindi, si traduce spesso in comportamenti volti a ledere gli interessi
economici dello Stato contro cui è diretta. Il diritto internazionale,
inoltre, prevede che la
r. debba essere preceduta da ogni possibile
tentativo di risoluzione diplomatica della controversia, che sia proporzionata
al torto subito e che non violi né il diritto internazionale cogente
né i diritti umani. • Mil. -
R. massiccia: espressione con
cui si suole indicare la dottrina militare adottata dalla NATO dal 1954 al 1967.
La
r. massiccia, teorizzata dal Consiglio per la Sicurezza nazionale
degli Stati Uniti, si basava sul concetto di dissuasione nucleare, intesa come
minaccia di arrecare «danni insopportabili» a ogni possibile
aggressore, prevedendo il ricorso immediato all'arsenale atomico anche nel caso
di un attacco condotto con armi convenzionali. Tale dottrina andò
perdendo sempre più la sua credibilità ed efficacia con lo
sviluppo dell'arsenale nucleare da parte di altre potenze, in primo luogo
dell'Unione Sovietica, e venne pertanto sostituita da quella della
risposta
flessibile.