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Rappresàglia.

(dal latino medioevale represalia: diritto di riprendere con la forza il risarcimento per un danno subito). Nel diritto internazionale moderno, azione o provvedimento con il quale uno Stato risponde a una lesione dei propri diritti inflittagli da un altro Stato. ║ Azione o provvedimento, di carattere violento e indiscriminato, messo in atto dalla potenza occupante nei confronti della popolazione del territorio occupato, qualora questa abbia causato qualche danno ai propri cittadini. Il termine viene usato anche per indicare azioni analoghe, condotte da gruppi di guerriglieri o ribelli contro le forze che controllano il territorio nazionale (siano esse straniere o no). ║ In senso generico, vendetta, rivalsa. • Dir. - Nell'antica Grecia era pratica consueta quella di rivalersi sui beni o sulla persona di un debitore straniero o di suoi concittadini, a meno che esistessero, fra la città cui apparteneva il debitore e quella del creditore, accordi particolari in senso contrario. Nel mondo romano la r. apparteneva all'ambito dei rapporti fra Stati, concretizzandosi in azioni punitive dirette contro comunità straniere che fossero venute meno ai loro doveri verso Roma. In epoca medioevale, la r. assunse la forma di vero e proprio istituto giuridico, sulla base del quale il creditore che non riusciva a ottenere, tramite vie pacifiche, soddisfazione del debito da parte di un creditore straniero, otteneva dal proprio comune la concessione di lettere di r., che lo autorizzavano ad agire contro il debitore, i suoi concittadini, o il comune di appartenenza, fino a ottenere la soddisfazione del debito. In alcune città (come Bologna) esistevano magistrati, chiamati ambasciatori delle r., il cui compito era quello di richiedere la soddisfazione dei debiti da parte dei loro concittadini nei confronti degli stranieri. L'intensificarsi degli scambi commerciali, e il desiderio di attrarre sul proprio territorio mercanti, pellegrini e studenti, fece sì che il diritto di r. venisse sempre più limitato. Risalgono al IX sec. i primi trattati fra città che prevedevano l'esenzione dalla r. per i mercanti; l'autentica Habita di Federico Barbarossa, del 1158, ne escludeva gli studenti dell'università di Bologna, concessione che fu poi estesa a tutte le università; altri privilegi furono concessi ai pellegrini che si recavano nei luoghi santi e agli ambasciatori. La reazione definitiva al diritto di r. si ebbe fra la fine del XIV e l'inizio del XV sec., come è testimoniato dal moltiplicarsi di trattati fra Stati che esplicitamente la condannavano. La r. scomparì completamente fra Cinquecento e Seicento, in concomitanza con l'affermarsi del principio secondo cui lo Stato era tenuto a rendere giustizia agli stranieri allo stesso modo che ai propri cittadini. • Dir. internaz. - La r. costituisce la reazione di uno Stato verso un'azione illecita e lesiva dei propri diritti, messa in atto da un altro Stato. Essa consiste in un'azione che, senza il presupposto dell'illecito subito, sarebbe a sua volta illecita. A seconda che si concreti in azioni normalmente vietate dal diritto internazionale, oppure nell'omissione di comportamenti giuridicamente doverosi, si parla di r. positiva o negativa. La r. può essere effettuata sia in tempo di pace sia in guerra. Nel primo caso, per il principio del divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, sancito dall'art. 2 della Carta delle Nazioni Unite, è escluso che uno Stato possa adottare r. che implichino l'uso della forza armata, a meno che non si tratti di una risposta a un attacco militare già subito (art. 51). La r. attuata in tempo di pace, quindi, si traduce spesso in comportamenti volti a ledere gli interessi economici dello Stato contro cui è diretta. Il diritto internazionale, inoltre, prevede che la r. debba essere preceduta da ogni possibile tentativo di risoluzione diplomatica della controversia, che sia proporzionata al torto subito e che non violi né il diritto internazionale cogente né i diritti umani. • Mil. - R. massiccia: espressione con cui si suole indicare la dottrina militare adottata dalla NATO dal 1954 al 1967. La r. massiccia, teorizzata dal Consiglio per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, si basava sul concetto di dissuasione nucleare, intesa come minaccia di arrecare «danni insopportabili» a ogni possibile aggressore, prevedendo il ricorso immediato all'arsenale atomico anche nel caso di un attacco condotto con armi convenzionali. Tale dottrina andò perdendo sempre più la sua credibilità ed efficacia con lo sviluppo dell'arsenale nucleare da parte di altre potenze, in primo luogo dell'Unione Sovietica, e venne pertanto sostituita da quella della risposta flessibile.