Resoconto, solitamente redatto in forma scritta e con stile essenziale,
di un avvenimento cui l'autore abbia presenziato o intorno cui abbia indagato.
║ Resoconto, scritto o orale, agli organi superiori, ad opera di un
funzionario, circa fatti di sua competenza o responsabilità. ║
Mettersi a r.: locuzione che indica la richiesta di un inferiore di
essere ricevuto dal proprio superiore per esporre lamentele, proposte, o simili.
║ Correlazione, nesso tra due o più cose. ║ Relazione che
sussiste tra due o più persone, gruppi di persone, enti o organi
collettivi. ║ Fig. -
In r. a: in relazione, in riferimento a.
║ Nel linguaggio tecnico e scientifico il termine è usato, con
varie qualificazioni, per indicare il quoziente fra i valori di due determinate
grandezze, spesso come sinonimo di
coefficiente,
fattore,
modulo, ecc. • Mil. - Nel linguaggio militare, oltre al significato di
resoconto fatto ai superiori, il termine
r. ha anche quello di riunione
di ufficiali per la comunicazione da parte di un superiore di ordini,
disposizioni, e simili. ║
Gran r.: riunione di tutti gli ufficiali,
su convocazione del comandante di corpo o di comandanti superiori, nel caso di
comunicazioni di particolare importanza. • Aer. -
R. di massa:
r. tra la massa iniziale e la massa finale di un aeromobile a seguito
dell'esaurimento del combustibile o dei propellenti. • Elettr. -
R. di
trasformazione: in un trasformatore,
r. tra il numero di spire
dell'avvolgimento primario e la tensione erogata, a vuoto, dal secondario.
• Costr. -
R. di contrazione laterale: sinonimo di
coefficiente
di Poisson (V.
POISSON,
SIMEON-DENIS). • Mecc. -
R. di
trasmissione:
r. tra la velocità angolare dell'albero condotto
e la velocità angolare dell'albero motore. Nel caso in cui la
trasmissione sia effettuata tramite degli ingranaggi, se si tratta di ruote
cilindriche ad assi paralleli è possibile esprimere il
r. di
trasmissione τ in funzione dei raggi
r1 e
r2 delle ruote (τ =
r1 /
r2); lo stesso può avvenire per le ruote coniche, a
patto che i raggi vengano misurati su circonferenze appartenenti a una stessa
sfera. In tutti i casi, comunque, il
r. di trasmissione può essere
espresso in funzione del numero
z di denti (τ =
z1
/
z2). ║
Cambiare r.,
inserire un
r.: locuzioni che si riferiscono alle operazioni con cui si attiva una
coppia di ruote dentate con un
r. prefissato. ║
R. al ponte:
negli automezzi, la relazione fra il numero dei denti del pignone dell'albero di
trasmissione e quello del pignone del differenziale. ║
R. al
cambio: coppie di ingranaggi in grado di variare il numero dei giri del
motore e delle ruote motrici. ║
R. di compressione: nei motori
alternativi delle macchine termiche, il
r. tra il volume totale di un
cilindro e il volume della camera di combustione; nei compressori il
r.
tra pressione d'uscita e pressione d'ingresso. • Ind. tess. -
R.
d'armatura: la parte del disegno, che viene riprodotta su carta tecnica,
necessaria e sufficiente a determinare un certo intreccio. ║
R. di
stiro: valore del quoziente tra la lunghezza dopo lo stiro di un
semilavorato e la lunghezza iniziale. ║
R. di bagno: nelle
operazioni di tintura e rifinitura, il valore del quoziente fra il volume o la
massa del bagno di trattamento e l'analoga grandezza dei prodotti in
lavorazione. • Telecom. -
R. d'onde stazionarie: detto di una linea
bifilare, di un cavo o di una guida d'onda,
r. tra il massimo e il minimo
del modulo della tensione sulla linea; nel caso che tale
r. sia uguale a
uno, la propagazione lungo la linea avviene per onde progressive; nel caso,
invece, che il
r. sia diverso da uno, si creano anche onde retrograde,
causate dalla riflessione che una porzione dell'energia subisce alla
terminazione, non pienamente adattata; il
r. d'onde stazionarie
può essere quindi utilizzato come indice dell'adattamento di impedenza
tra la linea e l'oggetto cui essa è collegata. I misuratori del
r.
di onde stazionarie, detti anche
rosmetri, sono formati da uno spezzone
di cavo coassiale, inserito tra la linea e la terminazione che viene esaminata,
e da un voltmetro a radiofrequenza, accoppiato al conduttore interno del cavo in
modo da determinare lungo di esso la tensione in un nodo e quella in un ventre
delle onde stazionarie. Nel
riflettometro, invece, l'accoppiamento del
voltmetro al conduttore interno del cavo è formato da due accoppiatori
direzionali fissi, in grado di dare una tensione proporzionale alla potenza che
fluisce in entrambi i versi. • Mat. -
R. fra due grandezze omogenee
A e
B (ad esempio, due segmenti) è la misura della prima
rispetto alla seconda presa come unità. Se le due grandezze sono
commensurabili, cioè se esiste una grandezza sottomultipla di
B di
cui
A è un multiplo, il
r. di
A e
B è
un numero razionale; se, invece, le due grandezze sono incommensurabili,
cioè non esiste alcuna grandezza sottomultipla di
B di cui
A sia un multiplo, il loro
r. è un numero reale
irrazionale. La definizione di numero irrazionale ha la sua origine,
storicamente, proprio dal problema della incommensurabilità tra raggio e
circonferenza, oppure tra lato e diagonale del quadrato. ║
R.
tra due numeri: il loro quoziente (V.).
║
R. di similitudine:
r. costante tra grandezze
corrispondenti in una similitudine. ║
R. semplice: di tre punti
allineati
A, B, C di ascisse
a, b, c, è l'espressione
(
c -
a)/(
c -
b). • Stat. -
R.
statistico:
r. tra le intensità di due fenomeni statistici,
oppure tra un fenomeno statistico e un fenomeno non statistico. Lo studio di un
r. statistico assume caratteristiche diverse a seconda che le grandezze
in considerazione siano omogenee (entrambe intensive o estensive) o meno, e che
siano entrambe collettive o meno: ad esempio, il
r. tra il reddito
nazionale (grandezza estensiva) e il numero di abitanti di una Nazione
(grandezza intensiva) dà il reddito individuale medio, mentre il
r. tra il numero degli abitanti di una Nazione (grandezza collettiva) e
l'area (grandezza non collettiva) dà la densità media di
popolazione. • Diplom. - Resoconto da parte di un agente diplomatico al
proprio Governo delle questioni connesse alla missione affidatagli presso uno
Stato straniero. I
r. diplomatici possono essere
descrittivi (se
in essi si descrivono semplicemente situazioni e uomini politici dello Stato
straniero),
narrativi (se contengono esposizioni di avvenimenti,
colloqui, discorsi) o
deliberativi (se contengono la richiesta di nuove
istruzioni per il proseguimento della missione). Per le questioni di maggiore
rilevanza, il
r. diplomatico viene redatto in forma di lettera
indirizzata direttamente al ministro degli Esteri; in caso contrario esso assume
una forma impersonale ed è genericamente rivolto al ministero degli
Esteri. A seconda della delicatezza delle informazioni in essi contenute, i
r. diplomatici possono avere la qualifica di
riservati o di
segreti e, di conseguenza, richiedere particolari attenzioni per quanto
riguarda la loro trasmissione e archiviazione. ║
R. informativo:
documento previsto dal D.P.R. 10-1-1957, n. 3 per ogni impiegato dello Stato di
qualifica inferiore a direttore generale. Esso doveva essere redatto, ogni anno,
entro il mese di gennaio; prevedeva un giudizio complessivo con relative
motivazioni e l'attribuzione di una qualifica (da ottimo a insufficiente). I
r. informativi furono aboliti dall'art. 17 della L. 11-7-1980, n. 312;
tale disposizione tuttavia mantenne in vigore le relazioni previste al termine
del periodo di prova, per la conferma in ruolo, e i
r. informativi
relativi al personale in possesso dei titoli per accedere a posizioni di tipo
dirigenziale. ║ Per gli ufficiali e i sottufficiali, il
r.
informativo è uno dei documenti previsti dalle norme sulla
«documentazione caratteristica». Esso deve essere compilato per ogni
periodo di servizio, inferiore a sei mesi, trascorso per un determinato incarico
e alle dipendenze di un medesimo superiore; per periodi più lunghi esso
è sostituito dalla cosiddetta
scheda valutativa. • Dir. -
R. giuridico: relazione tra due, o anche più, soggetti regolata
dal diritto. Il soggetto cui la norma giuridica impone un particolare
comportamento è detto
passivo, mentre il soggetto cui tale
comportamento giova è detto
attivo. Si suole distinguere tra
r. reali e
obbligatori, a seconda che il diritto del
soggetto attivo possa essere fatto valere nei confronti di tutti i consociati, o
solo verso alcuni di essi. Nel primo caso si parla anche di
diritto
assoluto, nel secondo di
diritto relativo. I soggetti del
r.
sono detti
parti, mentre gli altri soggetti, estranei al
r.,
vengono detti
terzi. ║
R. giuridico internazionale:
correlazione che si stabilisce tra i doveri e i diritti di due, o più,
soggetti di diritto internazionale. Il
r. giuridico internazionale
presuppone l'esistenza di un conflitto internazionale di interessi, nei
confronti del quale si pone come composizione, o indica la necessità di
una collaborazione fra soggetti di diritto internazionale, di cui risulta
disciplina giuridica. ║
R. di lavoro:
V. LAVORO. ║
R. processuale:
r. giuridico fra i soggetti del processo. La
teoria del
r. processuale fu elaborata soprattutto in seno alla scuola
giuridica tedesca e, in Italia, da G. Chiovenda. Il
r. processuale ha
specifici presupposti di esistenza e di regolarità ed è causa di
poteri, oneri, diritti e obblighi per i suoi soggetti. ║
R. di
reato: documento previsto dal Codice di Procedura penale del 1930
consistente nella denuncia che ogni pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico
servizio) era tenuto a fare delle notizie di reati perseguibili d'ufficio, di
cui fosse venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Il Codice
vigente prevede la denuncia per scritto da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza di reati perseguibili
d'ufficio; nella denuncia devono essere esposti gli elementi essenziali del
fatto e, laddove possibile, l'autore e i testimoni.