Delitto contro il patrimonio. ║ Per estens. - L'impossessarsi, in genere
con violenza o minaccia, dei beni altrui. • Zool. -
Animali, uccelli di
r.: specie selvatiche predatorie che vivono cacciando. • Sport -
Gol di r.: punto realizzato con astuzia o approfittando di un errore
degli avversari. • Dir. - Nel vigente Codice Penale italiano si
distinguono due forme di
r.: la
r. propria (prevista dal 1°
comma dell'art. 628) è punita con la reclusione da 3 a 10 anni e la multa
pecuniaria; la
r. impropria è prevista al 2° comma del
suddetto articolo e punita con la stessa pena. La prima figura di
r.
(tipica figura di reato complesso, trattata agli artt. 610 e 581) si consuma con
l'impossessamento della cosa da parte del colpevole, che si è servito di
violenza o di minaccia, o contro la persona del detentore o contro un terzo. La
seconda figura di
r. si consuma non nell'istante dell'impossessamento, ma
nel momento in cui si compie violenza o minaccia, poiché per la
consumazione stessa è indifferente il conseguimento o meno dello scopo
(assicurazione del possesso, impunità). Aggravanti al delitto di
r. sono la violenza o minaccia commessa con armi, o da più persone
riunite allo scopo, o perpetrata da membri di associazioni di tipo
mafioso.