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Rapina.

Delitto contro il patrimonio. ║ Per estens. - L'impossessarsi, in genere con violenza o minaccia, dei beni altrui. • Zool. - Animali, uccelli di r.: specie selvatiche predatorie che vivono cacciando. • Sport - Gol di r.: punto realizzato con astuzia o approfittando di un errore degli avversari. • Dir. - Nel vigente Codice Penale italiano si distinguono due forme di r.: la r. propria (prevista dal 1° comma dell'art. 628) è punita con la reclusione da 3 a 10 anni e la multa pecuniaria; la r. impropria è prevista al 2° comma del suddetto articolo e punita con la stessa pena. La prima figura di r. (tipica figura di reato complesso, trattata agli artt. 610 e 581) si consuma con l'impossessamento della cosa da parte del colpevole, che si è servito di violenza o di minaccia, o contro la persona del detentore o contro un terzo. La seconda figura di r. si consuma non nell'istante dell'impossessamento, ma nel momento in cui si compie violenza o minaccia, poiché per la consumazione stessa è indifferente il conseguimento o meno dello scopo (assicurazione del possesso, impunità). Aggravanti al delitto di r. sono la violenza o minaccia commessa con armi, o da più persone riunite allo scopo, o perpetrata da membri di associazioni di tipo mafioso.