Consiglio espresso in termini di familiarità o con accenti di
autorevolezza:
ricordati delle r. della mamma. ║ Intercessione
sollecitata a una persona di potere, al fine di ottenere qualcosa
indipendentemente dai propri diritti o meriti:
ha avuto una r. dal
ministro. ║
R. dell'anima: preghiere, contenute nel Rituale
Romano, recitate dal prete per raccomandare a Dio l'anima di un morente, dopo
che gli è stata impartita l'estrema unzione. ║ Nel linguaggio
postale, l'operazione attraverso la quale una lettera o un pacco vengono
raccomandati. • Dir. - Nel diritto internazionale, l'atto con il quale
un'organizzazione sovranazionale, per esempio l'ONU, si rivolge a uno o
più Stati (solitamente membri dell'organizzazione stessa), consigliando o
proponendo un determinato comportamento in una questione, in genere delicata, di
politica internazionale. Essa non è vincolante per il destinatario, che
non è pertanto obbligato ad attenervisi, ma sortisce un effetto giuridico
dal momento che rende lecita la violazione da parte di uno Stato di un obbligo
contratto con altri Stati (per esempio, un trattato commerciale) quando tale
violazione sia la conseguenza dell'adempimento della
r. (per esempio, un
embargo economico). ║ Proposta rivolta dalla conferenza generale
dell'Organizzazione internazionale del lavoro agli Stati membri e che riguarda
questioni sulle quali non è possibile realizzare una convenzione. I
Parlamenti dei vari Stati sono quindi tenuti a emanare una legge o ad adottare
altre misure in attuazione della
r. ║ Nel diritto della
navigazione, contratto attraverso cui l'armatore nomina qualcuno, chiamato
raccomandatario o agente marittimo, proprio rappresentante. Secondo il Codice di
navigazione, il contratto di
r. è soggetto alle norme del Codice
Civile relative al mandato con rappresentanza, tranne per quanto concerne tre
altri tipi di
r., soggetti invece, rispettivamente, alle norme che
regolano il mandato senza rappresentanza (quando il raccomandatario ha l'obbligo
di concludere affari in nome proprio per conto dell'armatore), il contratto di
agenzia (quando il raccomandatario promuove la conclusione di affari per conto
dell'armatore in una determinata zona) e gli institori (se il raccomandatario
gestisce una sede dell'impresa di navigazione o un ramo della stessa). La
procura conferita al raccomandatario, le successive modifiche e la revoca vanno
pubblicate nell'apposito registro, ma qualora ciò non venga fatto la
rappresentanza del raccomandatario è da considerarsi generale. La L.
4-4-1977, n. 135 definisce la figura del raccomandatario e prevede, per
l'iscrizione nell'apposito elenco, anche il superamento di un esame orale da
sostenere davanti a una commissione competente.