Attività posta in essere con un intento preciso. ║ Azione
moralmente rilevante:
compiere buone o. ║ Risultato di una
specifica azione:
la distruzione del raccolto fu o. della grandine.
║ Attività lavorativa in genere. ║ Lavoro materiale. ║
Risultato concreto di un'attività artistica o di un lavoro intellettuale.
║ Ente di beneficenza e di assistenza. ║ Costruzione. ● Dir. -
L'
o., sotto l'aspetto della prestazione di un'attività, forma
oggetto di un contratto, detto
contratto d'o., con il quale una persona
si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo, un'
o. o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti
del committente. Il contratto non muta natura anche se la materia prima è
fornita dal prestatore d'
o., purché essa non costituisca l'oggetto
prevalente nella considerazione delle parti, nel qual caso si applicano le norme
sulla vendita. La prestazione d'
o., sia di carattere materiale sia
intellettuale, è disciplinata dal corpo di norme del Codice Civile che
regolamentano il lavoro autonomo. Il contratto d'
o. si distingue dal
contratto di lavoro subordinato per la mancanza di subordinazione e in quanto
l'oggetto del contratto è un'
o., intesa come attribuzione al
committente dell'utilità di un'attività del prestatore
d'
o.; inoltre, a differenza del lavoratore subordinato, il prestatore
d'
o. si assume ogni rischio derivante dalla sua attività. Il
contratto d'
o. materiale è tipico del lavoro artigiano e presenta
notevoli analogie con l'appalto, anche se nella prestazione d'
o. il
lavoratore deve eseguire personalmente l'incarico assunto, contro l'obbligo
nell'appalto di giovarsi di una vasta organizzazione di mezzi. Tuttavia, anche
nel caso di un'
o. intellettuale, il prestatore d'
o. può
giovarsi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e
collaboratori quando gli usi o il contratto lo consentono.