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Òpera.

Attività posta in essere con un intento preciso. ║ Azione moralmente rilevante: compiere buone o. ║ Risultato di una specifica azione: la distruzione del raccolto fu o. della grandine. ║ Attività lavorativa in genere. ║ Lavoro materiale. ║ Risultato concreto di un'attività artistica o di un lavoro intellettuale. ║ Ente di beneficenza e di assistenza. ║ Costruzione. ● Dir. - L'o., sotto l'aspetto della prestazione di un'attività, forma oggetto di un contratto, detto contratto d'o., con il quale una persona si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo, un'o. o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il contratto non muta natura anche se la materia prima è fornita dal prestatore d'o., purché essa non costituisca l'oggetto prevalente nella considerazione delle parti, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita. La prestazione d'o., sia di carattere materiale sia intellettuale, è disciplinata dal corpo di norme del Codice Civile che regolamentano il lavoro autonomo. Il contratto d'o. si distingue dal contratto di lavoro subordinato per la mancanza di subordinazione e in quanto l'oggetto del contratto è un'o., intesa come attribuzione al committente dell'utilità di un'attività del prestatore d'o.; inoltre, a differenza del lavoratore subordinato, il prestatore d'o. si assume ogni rischio derivante dalla sua attività. Il contratto d'o. materiale è tipico del lavoro artigiano e presenta notevoli analogie con l'appalto, anche se nella prestazione d'o. il lavoratore deve eseguire personalmente l'incarico assunto, contro l'obbligo nell'appalto di giovarsi di una vasta organizzazione di mezzi. Tuttavia, anche nel caso di un'o. intellettuale, il prestatore d'o. può giovarsi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e collaboratori quando gli usi o il contratto lo consentono.