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Ottemperanza.

Osservanza di quanto è stabilito da un'autorità. • Dir. - Giudizio di o.: procedimento amministrativo, che viene promosso, con ricorso, al fine di obbligare la pubblica amministrazione inadempiente a conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla sentenza definitiva del giudice ordinario o amministrativo. Il giudizio di o. deve essere presentato al presidente del TAR; viene trattato normalmente in Camera di Consiglio e la sentenza può essere appellabile al Consiglio di Stato.