(dal latino
obscenus). Qualsiasi atto, comportamento, azione, che offenda
il buon costume e il senso morale. ║ Fig. - Molto brutto. • Dir. -
La condotta che offenda o leda la morale pubblica è punibile per legge.
Agli effetti della legge penale italiana si considerano
o. gli atti e gli
oggetti che offendono il comune senso del pudore; chiunque, in luogo pubblico o
aperto o esposto al pubblico, compia atti
o. è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni. La stessa pena viene comminata a chiunque,
allo scopo di farne commercio o distribuzione, ovvero di esporli pubblicamente,
fabbrica o introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta,
mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti considerati
o. Il Codice Penale italiano stabilisce, inoltre, che non venga
considerata
o. l'opera d'arte o di scienza, tranne nel caso in cui, per
motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque
procurata a persona minore di 18 anni.