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Ordinamento.

L'atto di ordinare; operazione, o insieme di operazioni, mediante cui si dà ordine a qualche cosa. ║ L'effetto dell'ordinare; il modo con cui un ente o un insieme di enti è ordinato, disposto, oppure organizzato e regolato nel suo funzionamento. ║ Insieme di norme che ordinano e disciplinano una determinata istituzione o attività. ║ Nel diritto italiano comunale, al plurale, nome di particolari statuti riguardanti specifiche materie. ║ Istituzione con una sua organizzazione stabile e ben definita. ● Dir. - Tre sono le principali teorie riguardanti l'o. giuridico. Secondo la teoria normativa, il cui maggiore esponente fu H. Kelsen, esso è definibile come un complesso di norme giuridiche positive generali (leggi) o individuali (sentenze), ordinate secondo un principio normativo fondamentale. La teoria istituzionale, sostenuta in modo particolare da S. Romano, lo identifica con l'istituzione, cioè con un ente reale che viene a coincidere con il diritto oggettivo. Infine la teoria del rapporto di A. Levi, considera l'o. giuridico come un sistema di rapporti giuridici. Lungi dall'escludersi l'una con l'altra, queste diverse teorie sono fra di loro complementari; infatti per l'esistenza dell'o. giuridico sono necessari: 1) una collettività che riconosca un'autorità, la quale disciplina i rapporti fra gli individui, in modo da proteggere e accrescere la collettività stessa; 2) una condizione di uguaglianza giuridica tra i membri della collettività; 3) una condizione di conflittualità fra le volontà dei membri della collettività, basata su una diversità di interessi particolari. I conflitti di interesse che ne sorgono vengono regolati dall'autorità che agisce da mediatrice, emanando leggi o sentenze giudiziarie, tramite cui viene tutelato l'interesse prevalente e certi comportamenti vengono di conseguenza autorizzati, impediti, o resi obbligatori. All'interno dell'o. giuridico sovrano gravitano o. giuridici minori o semiautonomi (pluralità degli o. giuridici), ossia quelli delle collettività organizzate secondo particolari norme interne, che trovano il loro limite, oltre che nei principi derivanti dalla natura e dal tipo dei rapporti fra i loro appartenenti, anche nei principi in cui si muovono e operano. Sono o. giuridici riconosciuti sul piano del diritto costituzionale e civile: la famiglia come comunità organizzata nei suoi rapporti da un'autorità identificata nei genitori; l'impresa come aggregato organizzato nei suoi rapporti di lavoro dall'autorità dell'imprenditore; e in genere gli altri enti o istituzioni comunque riconosciuti come o. ● Dir. internaz. - L'o. giuridico internazionale è formato dal complesso di disposizioni e di principi che, regolando i rapporti della comunità internazionale, costituiscono le norme di valutazione del comportamento dei membri della comunità stessa. In quanto non derivante da nessun altro, l'o. internazionale è un o. originario. Dall'o. giuridico internazionale così inteso, si distinguono gli o. giuridici internazionali speciali, quelli cioè che regolano la formazione e la vita di comunità particolari, sorte all'interno della comunità internazionale generale. Tali sono, ad esempio, gli o. delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione degli Stati americani, della NATO, ecc. La relazione fra l'o. internazionale e i singoli o. interni è caratterizzata da reciproca distinzione e autonomia.