L'atto di ordinare; operazione, o insieme di operazioni, mediante cui si
dà ordine a qualche cosa. ║ L'effetto dell'ordinare; il modo con
cui un ente o un insieme di enti è ordinato, disposto, oppure organizzato
e regolato nel suo funzionamento. ║ Insieme di norme che ordinano e
disciplinano una determinata istituzione o attività. ║ Nel diritto
italiano comunale, al plurale, nome di particolari statuti riguardanti
specifiche materie. ║ Istituzione con una sua organizzazione stabile e ben
definita. ● Dir. - Tre sono le principali teorie riguardanti l'
o.
giuridico. Secondo la
teoria normativa, il cui maggiore esponente fu
H. Kelsen, esso è definibile come un complesso di norme giuridiche
positive generali (leggi) o individuali (sentenze), ordinate secondo un
principio normativo fondamentale. La
teoria istituzionale, sostenuta in
modo particolare da S. Romano, lo identifica con l'istituzione, cioè con
un ente reale che viene a coincidere con il diritto oggettivo. Infine la
teoria del rapporto di A. Levi, considera l'
o. giuridico come un
sistema di rapporti giuridici. Lungi dall'escludersi l'una con l'altra, queste
diverse teorie sono fra di loro complementari; infatti per l'esistenza
dell'
o. giuridico sono necessari: 1) una collettività che
riconosca un'autorità, la quale disciplina i rapporti fra gli individui,
in modo da proteggere e accrescere la collettività stessa; 2) una
condizione di uguaglianza giuridica tra i membri della collettività; 3)
una condizione di conflittualità fra le volontà dei membri della
collettività, basata su una diversità di interessi particolari. I
conflitti di interesse che ne sorgono vengono regolati dall'autorità che
agisce da mediatrice, emanando leggi o sentenze giudiziarie, tramite cui viene
tutelato l'interesse prevalente e certi comportamenti vengono di conseguenza
autorizzati, impediti, o resi obbligatori. All'interno dell'
o. giuridico
sovrano gravitano
o. giuridici minori o semiautonomi (pluralità
degli
o. giuridici), ossia quelli delle collettività organizzate
secondo particolari norme interne, che trovano il loro limite, oltre che nei
principi derivanti dalla natura e dal tipo dei rapporti fra i loro appartenenti,
anche nei principi in cui si muovono e operano. Sono
o. giuridici
riconosciuti sul piano del diritto costituzionale e civile: la famiglia come
comunità organizzata nei suoi rapporti da un'autorità identificata
nei genitori; l'impresa come aggregato organizzato nei suoi rapporti di lavoro
dall'autorità dell'imprenditore; e in genere gli altri enti o istituzioni
comunque riconosciuti come
o. ● Dir. internaz. - L'
o. giuridico
internazionale è formato dal complesso di disposizioni e di principi
che, regolando i rapporti della comunità internazionale, costituiscono le
norme di valutazione del comportamento dei membri della comunità stessa.
In quanto non derivante da nessun altro, l'
o. internazionale è un
o. originario. Dall'
o. giuridico internazionale così
inteso, si distinguono gli
o. giuridici internazionali speciali, quelli
cioè che regolano la formazione e la vita di comunità particolari,
sorte all'interno della comunità internazionale generale. Tali sono, ad
esempio, gli
o. delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione degli Stati
americani, della NATO, ecc. La relazione fra l'
o. internazionale e i
singoli
o. interni è caratterizzata da reciproca distinzione e
autonomia.