(dal latino
honos: onore). Rispettabilità, buon nome di cui si
gode grazie al proprio valore morale. ║ In senso più soggettivo,
coscienza della propria dignità morale e delle qualità su cui si
fonda (giurare sul proprio
o.). ║ In senso oggettivo,
riconoscimento del valore morale di una persona. Stima, rispetto (tenere
qualcuno in grande
o.). ║ Ogni manifestazione di stima e rispetto
tributata a una persona in virtù delle sue qualità morali (rendere
o. a qualcuno). ║ Spesso è usato al plurale (essere avido di
o.). ║ Persona o cosa che conferisce prestigio (un poeta è
l'
o. della Nazione). ║ Fig. -
Farsi o.: riuscire bene in una
impresa. ● Giochi - In alcuni giochi, carta di valore particolare. ●
Dir. - Complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della
persona. Più precisamente l'insieme delle doti morali (onestà,
lealtà, ecc.), intellettuali (intelligenza, istruzione, educazione,
ecc.), fisiche (sanità, prestanza, ecc.) che concorrono a determinare il
pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive. Il Codice Penale italiano
configura alcuni delitti contro l'
o.: l'ingiuria (art. 594 Cod. Pen.) e
la diffamazione (art. 595 Cod. Pen.), che differiscono per la presenza o meno
della persona offesa, e l'oltraggio (art. 341 e seguenti Cod. Pen.). Non ha
più, invece, rilevanza penale la causa d'
o. (abrogata dalla L.
5-8-1981, n. 442), che non è più considerata circostanza
attenuante in alcuni delitti. Il pudore e l'
o. sessuale, inteso come quel
particolare aspetto dell'
o., massimo attributo morale di una persona, che
attiene alla vita sessuale, e cioè la reputazione sessuale di cui una
persona gode, sono tutelati dal diritto penale attraverso il riconoscimento di
alcuni delitti (artt. Cod. Pen. 527-530): atti osceni, pubblicazioni e
spettacoli osceni, corruzione di minorenni. È previsto, infine, il reato
di usurpazione di
o. (art. 498 Cod. Pen.), che consiste nell'attribuzione
indebita di titoli, gradi accademici o qualità inerenti a un pubblico
impiego per il quale sia richiesta l'abilitazione dello Stato. Nel diritto
internazionale, il diritto all'
o. di uno Stato prevede che quest'ultimo
pretenda che gli altri Stati non compiano verso di esso azioni e dichiarazioni
oltraggiose, nel qual caso si ha l'obbligo della riparazione e della punizione
dei colpevoli. ● Antropol. - Sia in ambito musulmano sia cristiano il
concetto di
o. è stato impiegato per indicare la statura morale
dell'individuo e la sua capacità di vivere rispettando i valori della
comunità.