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Onore.

(dal latino honos: onore). Rispettabilità, buon nome di cui si gode grazie al proprio valore morale. ║ In senso più soggettivo, coscienza della propria dignità morale e delle qualità su cui si fonda (giurare sul proprio o.). ║ In senso oggettivo, riconoscimento del valore morale di una persona. Stima, rispetto (tenere qualcuno in grande o.). ║ Ogni manifestazione di stima e rispetto tributata a una persona in virtù delle sue qualità morali (rendere o. a qualcuno). ║ Spesso è usato al plurale (essere avido di o.). ║ Persona o cosa che conferisce prestigio (un poeta è l'o. della Nazione). ║ Fig. - Farsi o.: riuscire bene in una impresa. ● Giochi - In alcuni giochi, carta di valore particolare. ● Dir. - Complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona. Più precisamente l'insieme delle doti morali (onestà, lealtà, ecc.), intellettuali (intelligenza, istruzione, educazione, ecc.), fisiche (sanità, prestanza, ecc.) che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive. Il Codice Penale italiano configura alcuni delitti contro l'o.: l'ingiuria (art. 594 Cod. Pen.) e la diffamazione (art. 595 Cod. Pen.), che differiscono per la presenza o meno della persona offesa, e l'oltraggio (art. 341 e seguenti Cod. Pen.). Non ha più, invece, rilevanza penale la causa d'o. (abrogata dalla L. 5-8-1981, n. 442), che non è più considerata circostanza attenuante in alcuni delitti. Il pudore e l'o. sessuale, inteso come quel particolare aspetto dell'o., massimo attributo morale di una persona, che attiene alla vita sessuale, e cioè la reputazione sessuale di cui una persona gode, sono tutelati dal diritto penale attraverso il riconoscimento di alcuni delitti (artt. Cod. Pen. 527-530): atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni, corruzione di minorenni. È previsto, infine, il reato di usurpazione di o. (art. 498 Cod. Pen.), che consiste nell'attribuzione indebita di titoli, gradi accademici o qualità inerenti a un pubblico impiego per il quale sia richiesta l'abilitazione dello Stato. Nel diritto internazionale, il diritto all'o. di uno Stato prevede che quest'ultimo pretenda che gli altri Stati non compiano verso di esso azioni e dichiarazioni oltraggiose, nel qual caso si ha l'obbligo della riparazione e della punizione dei colpevoli. ● Antropol. - Sia in ambito musulmano sia cristiano il concetto di o. è stato impiegato per indicare la statura morale dell'individuo e la sua capacità di vivere rispettando i valori della comunità.