(dal latino
omittere: omettere). Il non fare, intenzionalmente o no,
ciò che si potrebbe o dovrebbe fare. ║ La cosa stessa che viene
tralasciata. ● Dir. pen. - Il termine
o. viene utilizzato per
indicare una serie di reati aventi come elemento comune il mancato compimento,
da parte di un di un soggetto, di un'azione che avrebbe dovuto compiere.
Esistono poi i reati
commissivi mediante
o., i quali si verificano
allorché, mediante un'
o., si determina un reato. ║
O. di
soccorso: è uno dei delitti contro la vita e l'incolumità
individuale. Si verifica quando, trovando abbandonato o smarrito un bambino
minore di dieci anni, o un adulto incapace di provvedere a se stesso per
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, un soggetto
omette di darne immediato avviso all'autorità; oppure nel caso in cui si
trovi un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o
altrimenti in pericolo, e si ometta di prestare l'assistenza necessaria, o di
darne immediato avviso all'autorità. È punito con la reclusione
fino a tre mesi o con una multa. Se da tale condotta deriva una lesione
personale, o la morte, la pena è aumentata. ║
O. o rifiuto di
atti d'ufficio: è uno dei delitti contro la pubblica amministrazione.
Lo commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che
indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio.
È punito con la reclusione fino a un anno o con una multa. ║
O.
di doveri d'ufficio: reato del pubblico ufficiale o di chi eserciti un
servizio di pubblica utilità, consistente nell'omettere o nel rifiutare
di riprendere il suo servizio, oppure di compiere ciò che è
necessario per la continuazione del servizio medesimo. È punibile con una
multa.