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Omissione.

(dal latino omittere: omettere). Il non fare, intenzionalmente o no, ciò che si potrebbe o dovrebbe fare. ║ La cosa stessa che viene tralasciata. ● Dir. pen. - Il termine o. viene utilizzato per indicare una serie di reati aventi come elemento comune il mancato compimento, da parte di un di un soggetto, di un'azione che avrebbe dovuto compiere. Esistono poi i reati commissivi mediante o., i quali si verificano allorché, mediante un'o., si determina un reato. ║ O. di soccorso: è uno dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Si verifica quando, trovando abbandonato o smarrito un bambino minore di dieci anni, o un adulto incapace di provvedere a se stesso per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, un soggetto omette di darne immediato avviso all'autorità; oppure nel caso in cui si trovi un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, e si ometta di prestare l'assistenza necessaria, o di darne immediato avviso all'autorità. È punito con la reclusione fino a tre mesi o con una multa. Se da tale condotta deriva una lesione personale, o la morte, la pena è aumentata. ║ O. o rifiuto di atti d'ufficio: è uno dei delitti contro la pubblica amministrazione. Lo commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio. È punito con la reclusione fino a un anno o con una multa. ║ O. di doveri d'ufficio: reato del pubblico ufficiale o di chi eserciti un servizio di pubblica utilità, consistente nell'omettere o nel rifiutare di riprendere il suo servizio, oppure di compiere ciò che è necessario per la continuazione del servizio medesimo. È punibile con una multa.