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Ològrafo.

Dir. - Forma di testamento ordinario, scritto interamente di pugno del testatore. Per essere valido, oltre a essere redatto senza l'ausilio di mezzi meccanici o l'intervento della mano di altra persona, deve essere datato e sottoscritto dal testatore; la sottoscrizione può essere fatta anche attraverso una sigla o uno pseudonimo, purché permetta di individuare con certezza la persona del testatore. Insieme al testamento per atto notarile, l'o. costituisce una delle due forme testamentarie previste dal Codice Civile vigente.