Dir. - Forma di testamento ordinario, scritto interamente di pugno del
testatore. Per essere valido, oltre a essere redatto senza l'ausilio di mezzi
meccanici o l'intervento della mano di altra persona, deve essere datato e
sottoscritto dal testatore; la sottoscrizione può essere fatta anche
attraverso una sigla o uno pseudonimo, purché permetta di individuare con
certezza la persona del testatore. Insieme al testamento per atto notarile,
l'
o. costituisce una delle due forme testamentarie previste dal Codice
Civile vigente.