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Oltraggio.

(dal francese antico oltrage: cosa che va oltre il tollerabile). Ingiuria, offesa grave alla dignità, all'onore di una persona, o di un'istituzione. ║ Ant. - Il superamento di un limite; eccesso. ║ Per estens. - Comportamento, atto, o espressione con cui si viola una norma comune, un principio etico, un diritto umano. ║ Nell'uso letterario, guasto, danno. ● Dir. pen. - Contemplato dal Codice Penale tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, l'o. consiste nell'offesa, in loro presenza, dell'onore e del prestigio di persone o enti altamente qualificati. Il Codice Penale prevede quattro ipotesi di o. che, pur avendo gli stessi elementi fondamentali, sono differenti per il soggetto passivo. ║ O. a pubblico ufficiale: delitto contro la pubblica amministrazione. Offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, sussiste se l'offesa avviene in presenza di lui oppure attraverso comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno a lui diretti, a causa delle sue funzioni. È punito (art. 341 Cod. Pen.) con la reclusione, i cui termini (da sei mesi a due anni) sono differenti in relazione alla gravità dell'offesa arrecata. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto preciso, la reclusione è prevista da uno a tre anni. ║ O. a un pubblico impiegato (che presti un pubblico servizio): prevede le stesse pene del delitto precedente, ma ridotte di un terzo (art. 344 Cod. Pen.). ║ O. a corpo politico, amministrativo o giudiziario: delitto contro la pubblica amministrazione. È punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, nell'ipotesi semplice, da uno a quattro anni nell'ipotesi aggravata per l'attribuzione di un fatto aggravato. ║ O. a magistrato in udienza: delitto contro la pubblica amministrazione. Viene punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni; se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione è prevista da due a cinque anni. In tutti questi casi, la pena è aumentata se l'o. è commesso con violenza o minaccia, ovvero se l'offesa è recata in presenza di una o più persone. Le ipotesi di o. sono ipotesi speciali rispetto al reato di ingiuria; ne sono elementi costitutivi: la presenza dell'offeso; la relazione dell'offeso con l'esercizio delle funzioni e l'offesa all'onore e al prestigio della pubblica amministrazione impersonata dai suoi funzionari e organi.