(dal francese antico
oltrage: cosa che va oltre il tollerabile).
Ingiuria, offesa grave alla dignità, all'onore di una persona, o di
un'istituzione. ║ Ant. - Il superamento di un limite; eccesso. ║ Per
estens. - Comportamento, atto, o espressione con cui si viola una norma comune,
un principio etico, un diritto umano. ║ Nell'uso letterario, guasto,
danno. ● Dir. pen. - Contemplato dal Codice Penale tra i delitti dei
privati contro la pubblica amministrazione, l'
o. consiste nell'offesa, in
loro presenza, dell'onore e del prestigio di persone o enti altamente
qualificati. Il Codice Penale prevede quattro ipotesi di
o. che, pur
avendo gli stessi elementi fondamentali, sono differenti per il soggetto
passivo. ║
O. a pubblico ufficiale: delitto contro la pubblica
amministrazione. Offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale a causa
o nell'esercizio delle sue funzioni, sussiste se l'offesa avviene in presenza di
lui oppure attraverso comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o
disegno a lui diretti, a causa delle sue funzioni. È punito (art. 341
Cod. Pen.) con la reclusione, i cui termini (da sei mesi a due anni) sono
differenti in relazione alla gravità dell'offesa arrecata. Se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto preciso, la reclusione è prevista
da uno a tre anni. ║
O. a un pubblico impiegato (che presti un
pubblico servizio): prevede le stesse pene del delitto precedente, ma ridotte di
un terzo (art. 344 Cod. Pen.). ║
O. a corpo politico, amministrativo o
giudiziario: delitto contro la pubblica amministrazione. È punito con
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, nell'ipotesi semplice, da uno a
quattro anni nell'ipotesi aggravata per l'attribuzione di un fatto aggravato.
║
O. a magistrato in udienza: delitto contro la pubblica
amministrazione. Viene punito con la pena della reclusione da uno a quattro
anni; se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la
reclusione è prevista da due a cinque anni. In tutti questi casi, la pena
è aumentata se l'
o. è commesso con violenza o minaccia,
ovvero se l'offesa è recata in presenza di una o più persone. Le
ipotesi di
o. sono ipotesi speciali rispetto al reato di ingiuria; ne
sono elementi costitutivi: la presenza dell'offeso; la relazione dell'offeso con
l'esercizio delle funzioni e l'offesa all'onore e al prestigio della pubblica
amministrazione impersonata dai suoi funzionari e organi.