L'atto e l'effetto dell'occupare, ovvero di prendere possesso, in maniera
temporanea o permanente, di un bene o di un territorio. ║ Ogni tipo di
attività, lavoro che tenga occupati, in cui si impieghi il proprio tempo.
║ Impiego, lavoro retribuito. ║ L'insieme dei lavoratori occupati di
un determinato Paese o di una determinata regione. ● Dir. internaz. - La
situazione giuridica di un territorio occupato da una Nazione, cui non
appartiene la sovranità su detto territorio, varia a seconda che esso non
appartenga originariamente a nessuno Stato (
o. di territori nullius),
oppure faccia già parte di un altro Stato (
o. territori alieni).
L'
o. di territori
nullius viene attuata allo scopo di conseguirne
la sovranità originaria; essa deve essere condotta da un soggetto di
diritto internazionale e non deve limitarsi a semplici dichiarazioni formali o
proclami, ma implicare l'instaurazione di organismi atti a esercitare in modo
efficace e duraturo la sovranità. Dal punto di vista formale l'
o.
deve essere comunicata dallo Stato occupante agli altri Stati tramite una
notificazione ufficiale. L'
o. di territori alieni può assumere
diverse modalità (
o. bellica, armistiziale, convenzionale
post-bellica, estranea allo stato di guerra, ecc.) e quindi implicare diverse
situazioni giuridiche. ║
O. bellica:
o. di uno Stato (o di
una sua parte), che cade nelle mani di un altro nel corso di un conflitto
militare. Perché si abbia vera e propria
o. è necessario
che lo Stato cui il territorio originariamente appartiene non sia più in
grado di esercitarvi la propria sovranità, e che, al contrario, essa sia
di fatto esercitata dallo Stato occupante. L'
o. bellica si configura come
uno stato di cose provvisorio, non implicante alcun diritto di sovranità;
essa può trasformarsi in vera e propria annessione solo alla conclusione
della pace, nel caso di
debellatio dello Stato occupato. Le leggi civili
e penali del Paese invaso continuano ad essere applicabili, tuttavia l'occupante
può esercitare una serie di poteri normativi, tributari, giurisdizionali,
al fine di salvaguardare la sicurezza delle proprie forze armate e di mantenere
l'ordine. L'occupante è inoltre tenuto a rispettare una serie di doveri
riguardanti beni e persone del territorio occupato. ║
O.
armistiziale: quella che si prolunga dopo la conclusione di un armistizio
fra la potenza occupante e quella occupata. Tale tipo di
o. è di
solito caratterizzata dall'attribuzione all'occupante di una serie di poteri e
doveri diversi da quelli previsti dal diritto internazionale, che vengono
stabiliti dalle due Nazioni in sede di armistizio. ║
O. convenzionale
post-bellica: quella che continua anche dopo la conclusione della guerra, in
base a una specifica clausola del trattato di pace. Solitamente viene attuata
allo scopo di controllare che certi obblighi previsti dal trattato stesso
vengano effettivamente adempiti dal Paese occupato. ║
O. estranea allo
stato di guerra: si configura come un'
o. di carattere non bellico,
generalmente finalizzata a garantire l'adempimento di obblighi internazionali da
parte dello Stato occupato verso quello occupante. ● Dir. civ. -
Modalità originaria di acquisto della proprietà, realizzabile su
beni che non appartengono a nessuno, o perché non sono mai appartenuti ad
alcun soggetto (
res nullius) o perché sono stati deliberatamente
abbandonati dal legittimo proprietario (
res derelictae). L'
o.
è possibile solo per quanto riguarda i beni mobili; mentre per i beni
immobili vacanti, l'art. 827 del Codice Civile prevede che spettino al
patrimonio dello Stato. ● Dir. pen. -
O. di aziende agricole o
industriali: reato previsto dall'art. 508 del Codice Penale, che punisce con
la reclusione e con multa chiunque, con il solo scopo d'impedire o turbare il
normale svolgimento del lavoro, invada od occupi l'altrui azienda agricola o
industriale. Tale reato è stato introdotto nel Codice a partire dal 1930,
allo scopo di punire e prevenire fenomeni analoghi al grande movimento
dell'
o. delle fabbriche del 1920. Con l'entrata in vigore della
Costituzione si è posto il problema della compatibilità di tale
articolo con il diritto di sciopero. Nonostante il fatto che la Corte
Costituzionale abbia rifiutato l'eccezione di illegittimità dell'art.
508, permangono nella pratica e nella dottrina giuridica italiana forti
divergenze su tale punto. ║
O. di terra: reato previsto dall'art.
633 del Codice Civile, che punisce con multa e reclusione chi, senza averne
titolo, invada terreni altrui al fine di occuparli e di trarne in qualche modo
profitto. Tale reato è stato introdotto nel Codice a partire dal 1920, a
seguito del diffondersi del fenomeno dell'
o. contadina delle terre
incolte. ● Dir. pubbl. - Sottrazione del possesso e del godimento di un
bene al proprietario, disposta a favore di un determinato soggetto per ragioni
di pubblica utilità e per un tempo determinato. Il termine designa anche
il provvedimento con il quale l'
o. viene disposta. ║
O. di aree
pubbliche: è soggetta a una tassa graduata a seconda della
località in cui avviene l'
o. e della superficie occupata. I comuni
e le province sono obbligati a imporre detta tassa qualora esigenze di bilancio
li abbiano già costretti ad applicare sovrimposte alle imposte fondiarie
erariali; in caso contrario hanno la semplice facoltà di ricorrervi.
● Econ. - Nel linguaggio economico l'
o. viene intesa, oltre che
come insieme delle forze di lavoro occupate, anche come assorbimento di lavoro
da parte delle attività produttive. L'economia classica non
elaborò una teoria organica dell'
o., limitandosi ad affrontare
tale tema in maniera marginale, in connessione a quello del salario. L'ipotesi
avanzata era che, in condizioni di equilibrio, non avrebbe dovuto esserci
disoccupazione e che il mercato sarebbe andato naturalmente verso una condizione
di equilibrio, tramite aumenti e diminuzioni dei salari reali. In questo
contesto la scomparsa della disoccupazione, ovvero l'instaurazione di un regime
di
piena o., dipendeva esclusivamente dall'eliminazione della
rigidità nei salari. Il primo a studiare a fondo il problema
dell'
o. fu J.M. Keynes. Nel 1936 egli propose una teoria con la quale
dimostrò la possibilità dell'esistenza della disoccupazione
involontaria anche in condizioni economiche di equilibrio; inoltre mise in luce
la rigidità dei salari reali e la dipendenza del volume di
o. dal
livello della domanda effettiva di beni e servizi. Nell'ottica keynesiana il
regime di piena
o. non coincideva con l'assenza totale di disoccupati, ma
con il raggiungimento del massimo ritmo produttivo consentito dai fattori di
produzione esistenti. Gli strumenti individuati da Keynes per accrescere il
livello di
o. consistevano sia in provvedimenti per stimolare
direttamente la domanda privata (bassi tassi di interesse per favorire
investimenti, diminuzione delle imposte, assistenza sociale, ecc.), sia
nell'intervento diretto dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche e di
investimenti produttivi. Alla teoria keynesiana si ispirarono quella della
maturità economica (o del ristagno) di A.H. Hansen, e
dell'
effetto Ricardo di F.A. Hayek. Tali teorie macroeconomiche
dell'
o., considerando il fenomeno in connessione al reddito effettivo e
alla domanda, piuttosto che in termini di variazione dei prezzi e dei salari,
ebbero grande rilevanza anche per l'interpretazione dei cicli economici. Esse
inoltre, formulate in un periodo di crisi economica mondiale, ispirarono in
numerosi Paesi misure concrete di politica economica.