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Occupazione.

L'atto e l'effetto dell'occupare, ovvero di prendere possesso, in maniera temporanea o permanente, di un bene o di un territorio. ║ Ogni tipo di attività, lavoro che tenga occupati, in cui si impieghi il proprio tempo. ║ Impiego, lavoro retribuito. ║ L'insieme dei lavoratori occupati di un determinato Paese o di una determinata regione. ● Dir. internaz. - La situazione giuridica di un territorio occupato da una Nazione, cui non appartiene la sovranità su detto territorio, varia a seconda che esso non appartenga originariamente a nessuno Stato (o. di territori nullius), oppure faccia già parte di un altro Stato (o. territori alieni). L'o. di territori nullius viene attuata allo scopo di conseguirne la sovranità originaria; essa deve essere condotta da un soggetto di diritto internazionale e non deve limitarsi a semplici dichiarazioni formali o proclami, ma implicare l'instaurazione di organismi atti a esercitare in modo efficace e duraturo la sovranità. Dal punto di vista formale l'o. deve essere comunicata dallo Stato occupante agli altri Stati tramite una notificazione ufficiale. L'o. di territori alieni può assumere diverse modalità (o. bellica, armistiziale, convenzionale post-bellica, estranea allo stato di guerra, ecc.) e quindi implicare diverse situazioni giuridiche. ║ O. bellica: o. di uno Stato (o di una sua parte), che cade nelle mani di un altro nel corso di un conflitto militare. Perché si abbia vera e propria o. è necessario che lo Stato cui il territorio originariamente appartiene non sia più in grado di esercitarvi la propria sovranità, e che, al contrario, essa sia di fatto esercitata dallo Stato occupante. L'o. bellica si configura come uno stato di cose provvisorio, non implicante alcun diritto di sovranità; essa può trasformarsi in vera e propria annessione solo alla conclusione della pace, nel caso di debellatio dello Stato occupato. Le leggi civili e penali del Paese invaso continuano ad essere applicabili, tuttavia l'occupante può esercitare una serie di poteri normativi, tributari, giurisdizionali, al fine di salvaguardare la sicurezza delle proprie forze armate e di mantenere l'ordine. L'occupante è inoltre tenuto a rispettare una serie di doveri riguardanti beni e persone del territorio occupato. ║ O. armistiziale: quella che si prolunga dopo la conclusione di un armistizio fra la potenza occupante e quella occupata. Tale tipo di o. è di solito caratterizzata dall'attribuzione all'occupante di una serie di poteri e doveri diversi da quelli previsti dal diritto internazionale, che vengono stabiliti dalle due Nazioni in sede di armistizio. ║ O. convenzionale post-bellica: quella che continua anche dopo la conclusione della guerra, in base a una specifica clausola del trattato di pace. Solitamente viene attuata allo scopo di controllare che certi obblighi previsti dal trattato stesso vengano effettivamente adempiti dal Paese occupato. ║ O. estranea allo stato di guerra: si configura come un'o. di carattere non bellico, generalmente finalizzata a garantire l'adempimento di obblighi internazionali da parte dello Stato occupato verso quello occupante. ● Dir. civ. - Modalità originaria di acquisto della proprietà, realizzabile su beni che non appartengono a nessuno, o perché non sono mai appartenuti ad alcun soggetto (res nullius) o perché sono stati deliberatamente abbandonati dal legittimo proprietario (res derelictae). L'o. è possibile solo per quanto riguarda i beni mobili; mentre per i beni immobili vacanti, l'art. 827 del Codice Civile prevede che spettino al patrimonio dello Stato. ● Dir. pen. - O. di aziende agricole o industriali: reato previsto dall'art. 508 del Codice Penale, che punisce con la reclusione e con multa chiunque, con il solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invada od occupi l'altrui azienda agricola o industriale. Tale reato è stato introdotto nel Codice a partire dal 1930, allo scopo di punire e prevenire fenomeni analoghi al grande movimento dell'o. delle fabbriche del 1920. Con l'entrata in vigore della Costituzione si è posto il problema della compatibilità di tale articolo con il diritto di sciopero. Nonostante il fatto che la Corte Costituzionale abbia rifiutato l'eccezione di illegittimità dell'art. 508, permangono nella pratica e nella dottrina giuridica italiana forti divergenze su tale punto. ║ O. di terra: reato previsto dall'art. 633 del Codice Civile, che punisce con multa e reclusione chi, senza averne titolo, invada terreni altrui al fine di occuparli e di trarne in qualche modo profitto. Tale reato è stato introdotto nel Codice a partire dal 1920, a seguito del diffondersi del fenomeno dell'o. contadina delle terre incolte. ● Dir. pubbl. - Sottrazione del possesso e del godimento di un bene al proprietario, disposta a favore di un determinato soggetto per ragioni di pubblica utilità e per un tempo determinato. Il termine designa anche il provvedimento con il quale l'o. viene disposta. ║ O. di aree pubbliche: è soggetta a una tassa graduata a seconda della località in cui avviene l'o. e della superficie occupata. I comuni e le province sono obbligati a imporre detta tassa qualora esigenze di bilancio li abbiano già costretti ad applicare sovrimposte alle imposte fondiarie erariali; in caso contrario hanno la semplice facoltà di ricorrervi. ● Econ. - Nel linguaggio economico l'o. viene intesa, oltre che come insieme delle forze di lavoro occupate, anche come assorbimento di lavoro da parte delle attività produttive. L'economia classica non elaborò una teoria organica dell'o., limitandosi ad affrontare tale tema in maniera marginale, in connessione a quello del salario. L'ipotesi avanzata era che, in condizioni di equilibrio, non avrebbe dovuto esserci disoccupazione e che il mercato sarebbe andato naturalmente verso una condizione di equilibrio, tramite aumenti e diminuzioni dei salari reali. In questo contesto la scomparsa della disoccupazione, ovvero l'instaurazione di un regime di piena o., dipendeva esclusivamente dall'eliminazione della rigidità nei salari. Il primo a studiare a fondo il problema dell'o. fu J.M. Keynes. Nel 1936 egli propose una teoria con la quale dimostrò la possibilità dell'esistenza della disoccupazione involontaria anche in condizioni economiche di equilibrio; inoltre mise in luce la rigidità dei salari reali e la dipendenza del volume di o. dal livello della domanda effettiva di beni e servizi. Nell'ottica keynesiana il regime di piena o. non coincideva con l'assenza totale di disoccupati, ma con il raggiungimento del massimo ritmo produttivo consentito dai fattori di produzione esistenti. Gli strumenti individuati da Keynes per accrescere il livello di o. consistevano sia in provvedimenti per stimolare direttamente la domanda privata (bassi tassi di interesse per favorire investimenti, diminuzione delle imposte, assistenza sociale, ecc.), sia nell'intervento diretto dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti produttivi. Alla teoria keynesiana si ispirarono quella della maturità economica (o del ristagno) di A.H. Hansen, e dell'effetto Ricardo di F.A. Hayek. Tali teorie macroeconomiche dell'o., considerando il fenomeno in connessione al reddito effettivo e alla domanda, piuttosto che in termini di variazione dei prezzi e dei salari, ebbero grande rilevanza anche per l'interpretazione dei cicli economici. Esse inoltre, formulate in un periodo di crisi economica mondiale, ispirarono in numerosi Paesi misure concrete di politica economica.