(dal latino tardo
obiectio, da
obicere: gettare contro).
Opposizione alle idee, alle posizioni di altri. L'argomento portato per
obiettare. ● Dir. -
O. di coscienza: rifiuto di adempiere a un
obbligo di legge, per motivi di carattere morale o religioso. L'obiettore
rifiuta di obbedire, richiamandosi al diritto di agire secondo la propria
coscienza, che si ricollega ai diritti fondamentali dell'uomo (art. 18 della
Dichiarazione Universale votata dall'Assemblea Generale dell'ONU del 10 dicembre
1948, garantito in Italia dagli artt. 12-22 della Costituzione). Secondo
l'ordinamento italiano sono previsti due casi di
o., quella in materia di
aborto e quella riguardante il servizio militare. ║
Aborto:
l'
o. è stata riconosciuta dalla stessa L. 22 marzo 1978 n. 194,
che autorizza l'interruzione volontaria della gravidanza. L'obiettore deve far
pervenire, entro un certo termine, la propria dichiarazione al medico
provinciale o al direttore della casa di cura dove opera. Non è prevista
alcuna prova della propria dichiarazione. In ogni caso, il medico deve
dispensare il proprio aiuto dopo l'intervento e, in particolare, in caso di
pericolo per la donna. ║
Servizio militare: l'
o. è
determinata da convinzioni politiche, ideologiche o religiose. In particolare,
vi è alla base la contestazione dell'esercito come struttura reazionaria
e oppressiva e il rifiuto di essere inseriti in un'organizzazione che si fonda
sull'addestramento alla violenza. L'
o. è accettata come legittima
presa di posizione ideologica contro la violenza; agli obiettori è
garantita per legge la possibilità di evitare il servizio militare
prestando servizio civile in attività organizzate appositamente dal
Governo o presso associazioni da esso coordinate. L'art. 112 D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 prevede che gli obiettori, a loro richiesta, svolgano il servizio
civile occupandosi del trattamento e della riabilitazione dei tossicodipendenti.
L'
o. è accettata in molti Paesi dell'Europa; in Italia è
stata introdotta con la L. 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla sentenza
n. 470 del 1989, che ha stabilito per il servizio civile la stessa durata del
servizio militare (prima di questa data era superiore di otto mesi). Tale
decreto stabilisce le norme per la presentazione della domanda di
o. e
quelle sul tipo di servizio sostitutivo, che si può configurare come
servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile. Sono esclusi coloro
che risultano titolari di licenze e concessioni relative ad armi, o che siano
stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi. Chi intende usufruire
del servizio civile deve presentare domanda entro 60 giorni dall'arruolamento, o
entro il 31 dicembre se ammesso al rinvio. Sulla domanda la decisione spetta al
ministero della Difesa, che si avvale del parere di una commissione di cinque
membri: un magistrato di Cassazione con funzioni direttive, un ufficiale
generale o un ammiraglio in servizio, un professore universitario ordinario di
discipline morali, un sostituto avvocato dello Stato nominato dal ministero e
uno psicologo nominato dal presidente del Consiglio dei ministri. In mancanza di
un servizio civile nazionale, il ministero prevede il distaccamento presso Enti
di assistenza, d'istruzione, di tutela del patrimonio, ecc. Chi rifiuta di
prestare il servizio sostitutivo è punito con la reclusione da due a
quattro anni.