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Obiezione.

(dal latino tardo obiectio, da obicere: gettare contro). Opposizione alle idee, alle posizioni di altri. L'argomento portato per obiettare. ● Dir. - O. di coscienza: rifiuto di adempiere a un obbligo di legge, per motivi di carattere morale o religioso. L'obiettore rifiuta di obbedire, richiamandosi al diritto di agire secondo la propria coscienza, che si ricollega ai diritti fondamentali dell'uomo (art. 18 della Dichiarazione Universale votata dall'Assemblea Generale dell'ONU del 10 dicembre 1948, garantito in Italia dagli artt. 12-22 della Costituzione). Secondo l'ordinamento italiano sono previsti due casi di o., quella in materia di aborto e quella riguardante il servizio militare. ║ Aborto: l'o. è stata riconosciuta dalla stessa L. 22 marzo 1978 n. 194, che autorizza l'interruzione volontaria della gravidanza. L'obiettore deve far pervenire, entro un certo termine, la propria dichiarazione al medico provinciale o al direttore della casa di cura dove opera. Non è prevista alcuna prova della propria dichiarazione. In ogni caso, il medico deve dispensare il proprio aiuto dopo l'intervento e, in particolare, in caso di pericolo per la donna. ║ Servizio militare: l'o. è determinata da convinzioni politiche, ideologiche o religiose. In particolare, vi è alla base la contestazione dell'esercito come struttura reazionaria e oppressiva e il rifiuto di essere inseriti in un'organizzazione che si fonda sull'addestramento alla violenza. L'o. è accettata come legittima presa di posizione ideologica contro la violenza; agli obiettori è garantita per legge la possibilità di evitare il servizio militare prestando servizio civile in attività organizzate appositamente dal Governo o presso associazioni da esso coordinate. L'art. 112 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 prevede che gli obiettori, a loro richiesta, svolgano il servizio civile occupandosi del trattamento e della riabilitazione dei tossicodipendenti. L'o. è accettata in molti Paesi dell'Europa; in Italia è stata introdotta con la L. 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla sentenza n. 470 del 1989, che ha stabilito per il servizio civile la stessa durata del servizio militare (prima di questa data era superiore di otto mesi). Tale decreto stabilisce le norme per la presentazione della domanda di o. e quelle sul tipo di servizio sostitutivo, che si può configurare come servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile. Sono esclusi coloro che risultano titolari di licenze e concessioni relative ad armi, o che siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi. Chi intende usufruire del servizio civile deve presentare domanda entro 60 giorni dall'arruolamento, o entro il 31 dicembre se ammesso al rinvio. Sulla domanda la decisione spetta al ministero della Difesa, che si avvale del parere di una commissione di cinque membri: un magistrato di Cassazione con funzioni direttive, un ufficiale generale o un ammiraglio in servizio, un professore universitario ordinario di discipline morali, un sostituto avvocato dello Stato nominato dal ministero e uno psicologo nominato dal presidente del Consiglio dei ministri. In mancanza di un servizio civile nazionale, il ministero prevede il distaccamento presso Enti di assistenza, d'istruzione, di tutela del patrimonio, ecc. Chi rifiuta di prestare il servizio sostitutivo è punito con la reclusione da due a quattro anni.