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Obbligazione.

Dir. - Rapporto giuridico grazie al quale un soggetto (debitore) è tenuto ad un determinato comportamento, la cui osservanza è garantita dalla legge, nei confronti di un altro soggetto determinato (creditore), al fine di soddisfare un interesse di natura anche patrimoniale di quest'ultimo. L'istituto, che trae origine dal diritto romano, si sostanzia in un rapporto che ha la caratteristica di essere vincolante per il soggetto passivo dell'o. dal quale il creditore (o soggetto attivo) ha, infatti, il pieno diritto di esigere l'adempimento della prestazione. In pratica, l'o. dà luogo ad una posizione di preminenza del creditore e ad una posizione di subordinazione del debitore. La posizione di supremazia del creditore si concreta nel diritto soggettivo relativo di credito, che consiste nel poter richiedere alla persona obbligata una cosa, una prestazione oppure un'astensione. Le fonti dell'o. sono indicate dall'art. 1.173 del Codice Civile, nel contratto, nel fatto illecito e in ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico. Circa la prestazione, il Codice dispone che essa deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, suscettibile di valutazione economica, non contraria alle leggi, alla morale comune, all'ordine pubblico. Le o. si definiscono semplici quando hanno per oggetto una sola prestazione, o più prestazioni che devono essere eseguite da un unico debitore. Si definiscono alternative se il debitore può scegliere tra due o più o. da eseguire. Le o. generiche hanno per oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere; le o. specifiche hanno per oggetto una cosa determinata e solo quella (ad esempio, un quadro), con la conseguenza che il soggetto passivo dell'o. non può prestare cose diverse, anche se appartenenti allo stesso genere. Le o. possono essere, inoltre, divisibili, se la prestazione si può suddividere in varie parti a carico di più debitori o in favore di più creditori; indivisibili, se la prestazione non è suscettibile di suddivisioni di sorta. Le o. naturali sono un particolare tipo di o. nel quale manca l'obbligo giuridico dell'adempimento; riguardano, per esempio, il debito di gioco o la spontanea prestazione in esecuzione di doveri morali o sociali; esse consistono in puri obblighi giuridici e sono prive di sanzione legale e di garanzia, poiché la legge non prevede in favore del creditore un'azione per esigerne l'adempimento. L'estinzione dei diritti obbligatori si ottiene mediante l'adempimento della prestazione; questa può essere sostituita con altra equivalente dietro consenso del creditore. Il pagamento deve essere effettuato dal debitore o anche da un terzo, a meno che non si tratti di prestazione che il creditore ha interesse a veder eseguita esclusivamente dal debitore; il destinatario del pagamento può essere un terzo precedentemente autorizzato dal creditore, a meno che questi non ratifichi il pagamento effettuato a un terzo qualunque. La consegna di una somma di denaro avviene al domicilio del creditore. Se l'adempimento non avviene entro il termine fissato e secondo le regole, il debitore deve risarcire sia la perdita subita sia il mancato guadagno del creditore, a meno che egli possa dimostrare l'esistenza di una causa estranea a lui non imputabile. ║ O. delle società per azioni: si tratta di titoli emessi dalle società allo scopo di raccogliere capitali liquidi da investire nelle proprie attività. Essi sono garantiti dal capitale sociale versato e il loro importo complessivo deve pertanto essere non superiore ad esso. Talvolta la garanzia può essere costituita da iscrizione ipotecaria sui beni immobili della società; in questo caso fino a due terzi del valore di tali beni. Per le società di interesse nazionale, la garanzia può essere offerta dal Governo. Le o. possono essere al portatore o nominative, e devono recare l'indicazione della società emittente e della sua sede, del capitale versato, dell'ammontare complessivo delle emissioni e delle garanzie. L'emissione viene decisa dall'assemblea dei soci e deve essere approvata dal Tribunale. A differenza delle azioni, che fanno parte del capitale sociale e trasformano, quindi, l'azionista in socio effettivo, le o. sono semplici rapporti di prestito tra privati e società, ed esigono di essere pagate ad una scadenza fissa insieme con gli interessi maturati. Gli obbligazionisti non interferiscono nella gestione sociale, e loro rappresentanti possono partecipare alle assemblee sociali col solo scopo di tutelare gli interessi comuni e di controllare il valore effettivo delle garanzie. Esistono anche titoli obbligatori del debito pubblico, che possono essere pagati a scadenze fisse, oppure mediante estrazione periodica di blocchi di titoli. ● Encicl. - Storicamente, il rapporto vincolare di tipo obbligatorio rientra tra le prime manifestazioni giuridiche delle società arcaiche e si ritrova in tutte le grandi civiltà del passato. Le garanzie, generalmente, erano di natura personale e non patrimoniale: sanzioni corporali e limitazione della libertà. Giuridicamente l'elemento essenziale del vincolo aveva natura formale e consisteva di elementi stereotipi: parole, formule, gesti rituali; solo più tardi furono introdotte le formalità scritte. Si stabiliva, inoltre, una netta distinzione tra l'oggetto del vincolo e la responsabilità dello stesso: questa poteva essere a carico di una persona o di un gruppo di persone diverse dal debitore. Era, anzi, assai diffuso l'uso dei garanti, costituiti spesso da un gruppo che offriva la propria garanzia sussidiaria basata sul patrimonio dei componenti. Il diritto romano diede un aspetto completo e moderno alla forma giuridica dell'o., introducendo i due elementi del vincolo obbligatorio e della responsabilità sussidiaria in caso di inadempienza; venne introdotta, inoltre, un'esauriente classificazione delle fonti del rapporto e delle prestazioni. Erano previste o. ex contractu (da pattuizione convenzionale), ex delicto (da fatto illecito), ex quasi contractu ed ex quasi delicto (da fatti ricollegabili per analogia alle due categorie precedenti). Le forme di prestazione erano tre: dare, cioè consegnare una cosa o una somma; facere, ossia compiere un atto o un'opera; praestare, cioè assolvere un compito di tipo giuridico, come dare garanzie a favore di un terzo o simili. La natura giuridica del legame era sempre di tipo personale e non trasferibile a persone che non fossero le due parti contraenti. Diffuse erano, però, le garanzie personali offerte da terzi. Dopo la caduta dell'Impero, il sistema giuridico romano subì alcune modifiche, ma in sostanza continuò a dominare la cultura giuridica occidentale, soprattutto per quanto riguarda il diritto delle o.