Dir. - Rapporto giuridico grazie al quale un soggetto (
debitore) è
tenuto ad un determinato comportamento, la cui osservanza è garantita
dalla legge, nei confronti di un altro soggetto determinato (
creditore),
al fine di soddisfare un interesse di natura anche patrimoniale di quest'ultimo.
L'istituto, che trae origine dal diritto romano, si sostanzia in un rapporto che
ha la caratteristica di essere vincolante per il soggetto passivo dell'
o.
dal quale il creditore (o soggetto attivo) ha, infatti, il pieno diritto di
esigere l'adempimento della prestazione. In pratica, l'
o. dà luogo
ad una posizione di preminenza del creditore e ad una posizione di
subordinazione del debitore. La posizione di supremazia del creditore si
concreta nel diritto soggettivo relativo di credito, che consiste nel poter
richiedere alla persona obbligata una cosa, una prestazione oppure
un'astensione. Le fonti dell'
o. sono indicate dall'art. 1.173 del Codice
Civile, nel contratto, nel fatto illecito e in ogni altro fatto o atto idoneo a
produrle in conformità all'ordinamento giuridico. Circa la prestazione,
il Codice dispone che essa deve essere possibile, lecita, determinata o
determinabile, suscettibile di valutazione economica, non contraria alle leggi,
alla morale comune, all'ordine pubblico. Le
o. si definiscono
semplici quando hanno per oggetto una sola prestazione, o più
prestazioni che devono essere eseguite da un unico debitore. Si definiscono
alternative se il debitore può scegliere tra due o più
o. da eseguire. Le
o. generiche hanno per oggetto la prestazione
di cose determinate solo nel genere; le
o. specifiche hanno per oggetto
una cosa determinata e solo quella (ad esempio, un quadro), con la conseguenza
che il soggetto passivo dell'
o. non può prestare cose diverse,
anche se appartenenti allo stesso genere. Le
o. possono essere, inoltre,
divisibili, se la prestazione si può suddividere in varie parti a
carico di più debitori o in favore di più creditori;
indivisibili, se la prestazione non è suscettibile di suddivisioni
di sorta. Le
o. naturali sono un particolare tipo di
o. nel quale
manca l'obbligo giuridico dell'adempimento; riguardano, per esempio, il debito
di gioco o la spontanea prestazione in esecuzione di doveri morali o sociali;
esse consistono in puri obblighi giuridici e sono prive di sanzione legale e di
garanzia, poiché la legge non prevede in favore del creditore un'azione
per esigerne l'adempimento. L'estinzione dei diritti obbligatori si ottiene
mediante l'adempimento della prestazione; questa può essere sostituita
con altra equivalente dietro consenso del creditore. Il pagamento deve essere
effettuato dal debitore o anche da un terzo, a meno che non si tratti di
prestazione che il creditore ha interesse a veder eseguita esclusivamente dal
debitore; il destinatario del pagamento può essere un terzo
precedentemente autorizzato dal creditore, a meno che questi non ratifichi il
pagamento effettuato a un terzo qualunque. La consegna di una somma di denaro
avviene al domicilio del creditore. Se l'adempimento non avviene entro il
termine fissato e secondo le regole, il debitore deve risarcire sia la perdita
subita sia il mancato guadagno del creditore, a meno che egli possa dimostrare
l'esistenza di una causa estranea a lui non imputabile. ║
O. delle
società per azioni: si tratta di titoli emessi dalle società
allo scopo di raccogliere capitali liquidi da investire nelle proprie
attività. Essi sono garantiti dal capitale sociale versato e il loro
importo complessivo deve pertanto essere non superiore ad esso. Talvolta la
garanzia può essere costituita da iscrizione ipotecaria sui beni immobili
della società; in questo caso fino a due terzi del valore di tali beni.
Per le società di interesse nazionale, la garanzia può essere
offerta dal Governo. Le
o. possono essere al
portatore o
nominative, e devono recare l'indicazione della società emittente
e della sua sede, del capitale versato, dell'ammontare complessivo delle
emissioni e delle garanzie. L'emissione viene decisa dall'assemblea dei soci e
deve essere approvata dal Tribunale. A differenza delle azioni, che fanno parte
del capitale sociale e trasformano, quindi, l'azionista in socio effettivo, le
o. sono semplici rapporti di prestito tra privati e società, ed
esigono di essere pagate ad una scadenza fissa insieme con gli interessi
maturati. Gli obbligazionisti non interferiscono nella gestione sociale, e loro
rappresentanti possono partecipare alle assemblee sociali col solo scopo di
tutelare gli interessi comuni e di controllare il valore effettivo delle
garanzie. Esistono anche titoli obbligatori del debito pubblico, che possono
essere pagati a scadenze fisse, oppure mediante estrazione periodica di blocchi
di titoli. ● Encicl. - Storicamente, il rapporto vincolare di tipo
obbligatorio rientra tra le prime manifestazioni giuridiche delle società
arcaiche e si ritrova in tutte le grandi civiltà del passato. Le
garanzie, generalmente, erano di natura personale e non patrimoniale: sanzioni
corporali e limitazione della libertà. Giuridicamente l'elemento
essenziale del vincolo aveva natura formale e consisteva di elementi stereotipi:
parole, formule, gesti rituali; solo più tardi furono introdotte le
formalità scritte. Si stabiliva, inoltre, una netta distinzione tra
l'oggetto del vincolo e la responsabilità dello stesso: questa poteva
essere a carico di una persona o di un gruppo di persone diverse dal debitore.
Era, anzi, assai diffuso l'uso dei garanti, costituiti spesso da un gruppo che
offriva la propria garanzia sussidiaria basata sul patrimonio dei componenti. Il
diritto romano diede un aspetto completo e moderno alla forma giuridica
dell'
o., introducendo i due elementi del vincolo obbligatorio e della
responsabilità sussidiaria in caso di inadempienza; venne introdotta,
inoltre, un'esauriente classificazione delle fonti del rapporto e delle
prestazioni. Erano previste
o. ex contractu (da pattuizione
convenzionale),
ex delicto (da fatto illecito),
ex quasi contractu
ed
ex quasi delicto (da fatti ricollegabili per analogia alle due
categorie precedenti). Le forme di prestazione erano tre:
dare,
cioè consegnare una cosa o una somma;
facere, ossia compiere un
atto o un'opera;
praestare, cioè assolvere un compito di tipo
giuridico, come dare garanzie a favore di un terzo o simili. La natura giuridica
del legame era sempre di tipo personale e non trasferibile a persone che non
fossero le due parti contraenti. Diffuse erano, però, le garanzie
personali offerte da terzi. Dopo la caduta dell'Impero, il sistema giuridico
romano subì alcune modifiche, ma in sostanza continuò a dominare
la cultura giuridica occidentale, soprattutto per quanto riguarda il diritto
delle
o.